ARTICOLO 1125 Codice Civile

Art. 1125 codice civile - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai

Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

 

Nome file: ArtIcolo 1125 codice civile.pdf
Categoria: Normativa
Grandezza file: 115.49 Byte
Link corto
Apertura Uffici:
Lun. - Ven. 10:00-12:00 / 17:00-20:00