I proprietari, conduttori o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte o abbandonate, entro il 15 giugno devono adottare ogni misura necessaria per evitare che la vegetazione erbacea, per effetto del disseccamento, possa determinare uno stato di pericolo per l’innesco e lo sviluppo di incendi. Gli stessi devono eseguire le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio , consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante aratura e rimozione di sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo una “fascia protettiva” di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del fondo, priva di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti o confinanti.
Nome file: | Ordinanza Comune di Trani 18-05-2020. n. 32.pdf |
Categoria: | Normativa |
Grandezza file: | 1.54 Byte |
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