Normativa

ARTICOLO 1117-BIS Codice Civile
Art. 1117-bis codice civile - Ambito di applicabilità  Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.
ARTICOLO 1132 Codice Civile
Art. 1132 codice civile - Dissenso dei condomini rispetto alle liti  Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
CIRCOLARE ADE 01/04/2022, 9/E
Dai bonus casa alle detrazioni per affitto, queste le novità nella circoalre dell'AdE della Legge di Bilancio 2022. L’ecobonus e il bonus ristrutturazioni sono stati prorogati senza modifiche fino al 31 dicembre 2024. Alcune novità hanno invece interessato il bonus mobili: sarà riconosciuto per le spese sostenute nel 2022, nel 2023 e nel 2024, ma il limite di spesa ammesso in detrazione scenderà a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, rispetto ai 10.000 euro previsti nel 2022.  Oggetto di proroga anche il bonus verde, che continuerà a spettare fino al 2024 per un valore pari al 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di 5.000 euro per unità immobiliare. La circolare dell’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre le novità relative al bonus facciate, prorogato dalla Legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022 ma con una percentuale di detrazione ridotta: si passa dal 90 al 60 per cento delle spese sostenute.
ARTICOLO 1117 Codice Civile
Art. 1117 codice civile - Parti comuni dell'edificio  Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di dirama-zione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Ordinanza Regione Puglia 03/10/2020, n. 374
Emergenza Coronavirus
LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 - TESTO COORDINATO
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» .   
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Edizione luglio 2020
Apertura Uffici:
Lun. - Ven. 10:00-12:00 / 17:00-20:00