La gestione condominiale richiede una scrupolosa aderenza agli obblighi di legge, la cui violazione può portare a conseguenze estreme come la revoca giudiziale dell’incarico. Il recente Decreto del Tribunale Ordinario di Cagliari, emesso il 28 novembre 2025, offre un chiarimento fondamentale e severo sulle responsabilità dell’amministratore, in particolare per quanto riguarda la corretta tenuta del registro dell’anagrafe condominiale. Questo articolo si propone di analizzare il principio affermato dal Tribunale e fornire indicazioni pratiche per evitare errori che il legislatore e la giurisprudenza considerano “gravi”.
Il principio di diritto al centro della pronuncia riguarda l’obbligo di tenuta dell’anagrafe condominiale e le sanzioni derivanti dalla sua inottemperanza. L’articolo 1130, comma 1, n. 6 del Codice Civile impone all’amministratore di curare la tenuta del registro di anagrafe, che deve contenere le generalità complete dei singoli proprietari e titolari di diritti reali o personali di godimento, inclusi codice fiscale e residenza o domicilio, nonché i dati catastali. La violazione di questo specifico obbligo rientra tra le fattispecie tipiche di revoca previste dall’articolo 1129 c.c., ovvero irregolarità che, essendo già state qualificate come gravi dal legislatore, tendenzialmente sottraggono l’autorità giudiziaria dal giudizio di gravità stesso. L’importanza di tale registro risiede nel fatto che l’amministratore non è solo tenuto a compilarlo, ma deve anche accertarsi che i dati anagrafici siano aggiornati e corretti
Il caso pratico
La controversia esaminata dal Tribunale di Cagliari illustra perfettamente la gravità dell’omissione. Un condomino, a seguito di infiltrazioni e del crollo di un solaio causato dall’occlusione di una condotta fognaria condominiale, si trovava nella necessità urgente di esperire iniziative giudiziarie nei confronti della proprietaria del piano superiore. Per avviare tali azioni, il condomino ha richiesto all’amministratore la trasmissione dei dati della proprietaria contenuti nell’anagrafe condominiale. L’amministratore, tuttavia, ha risposto in modo evasivo, fornendo inizialmente i dati di un soggetto terzo e giustificando la condotta con il fatto che la proprietaria risiedesse “fuori Sardegna”. A peggiorare la situazione, la documentazione depositata nel procedimento di revoca ha rivelato che il registro anagrafico stesso era errato, riportando un indirizzo di residenza diverso da quello effettivo.
Il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di revoca legato all’omessa compilazione e tenuta dell’anagrafe condominiale. La Corte ha stabilito che la condotta dell’amministratore ha violato l’articolo 1130 n. 6 c.c. in due modi: primo, si è reso inadempiente all’obbligo di fornire i dati anagrafici in suo possesso, non potendo rientrare nella sua discrezionalità fornire dati diversi da quelli richiesti; secondo, ha violato l’obbligo di mantenere i dati corretti e aggiornati.
Il principio affermato è chiaro: l’obbligo dell’amministratore di curare la tenuta dell’anagrafe comporta un dovere di diligenza attiva e di verifica. Non è sufficiente registrare ciò che viene comunicato; in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni da parte dei condomini, l’amministratore ha l’obbligo di richiedere le informazioni necessarie con raccomandata e, decorsi trenta giorni in caso di mancata risposta, di acquisire direttamente i dati necessari, addebitandone il costo ai condomini responsabili. Nel caso specifico, l’errata compilazione e tenuta del registro, già qualificata come grave dal legislatore, ha imposto l’accoglimento del ricorso e la revoca dell’amministratore.
Consigli pratici
La pronuncia del Tribunale di Cagliari ci ricorda che l’anagrafe condominiale non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento essenziale per la gestione e la tutela legale del condominio e dei singoli condomini. È imperativo che il professionista adotti un protocollo rigoroso per l’aggiornamento e la verifica dei dati.
In primo luogo, non è accettabile limitarsi a inoltrare informazioni parziali o, peggio, errate, né tantomeno esercitare una discrezionalità nel decidere quali dati comunicare o meno al condomino che ne faccia richiesta, specialmente se finalizzata alla tutela dei propri diritti. Occorre agire con la massima trasparenza e completezza.
Se un condomino non fornisce i dati o li fornisce in modo incompleto o errato (come il cambio di residenza), la prassi obbligatoria prevede l’immediata richiesta formale tramite raccomandata. Se il condomino persiste nell’inerzia, il professionista deve procedere d’ufficio all’acquisizione dei dati necessari (ad esempio, tramite richieste agli enti territoriali, come suggerito implicitamente dal caso analizzato). Questo processo di acquisizione diretta deve essere tracciato e i relativi costi devono essere regolarmente addebitati al condomino inadempiente. Agire in questo modo non solo garantisce la conformità all’art. 1130 n. 6 c.c., ma previene l’insorgere di irregolarità che la legge stessa definisce “grave”, rendendo la revoca quasi automatica in sede giudiziale.



