RACCOLTA DIFFERENZIATA E L’INSUSSISTENZA RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’AMMINISTRATORE

Nell’ambito della gestione di un condominio, l’amministratore ricopre un ruolo centrale, occupandosi della cura e dell’amministrazione dei beni comuni. Una delle aree che spesso genera complessità e potenziali problematiche è quella relativa alla gestione dei rifiuti urbani, in particolare il corretto conferimento all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata. Questo aspetto è di fondamentale importanza non solo per il rispetto delle normative ambientali locali, ma anche per evitare sanzioni amministrative a carico del condominio e, talvolta, dell’amministratore stesso.
La questione della responsabilità in caso di violazioni è stata oggetto di diverse interpretazioni e contenziosi, portando a incertezze sulla portata delle responsabilità dell’amministratore. La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 4561/2023, depositata il 14 febbraio 2023, ha fornito chiarezza, delineando in modo inequivocabile i limiti e la natura dell’incarico dell’amministratore, soprattutto in relazione alla responsabilità solidale per le infrazioni commesse dai singoli condomini. Questa pronuncia assume una notevole rilevanza per amministratori e condomini, poiché definisce in maniera più precisa chi risponde di cosa in caso di conferimenti irregolari di rifiuti.
La gestione dei rifiuti urbani in un condominio si basa tipicamente sull’utilizzo di contenitori per la raccolta differenziata assegnati al condominio, spesso collocati in luoghi di proprietà condominiale. Questi contenitori sono destinati a raccogliere i rifiuti prodotti dai singoli condomini, che hanno l’obbligo di conferirli in modo corretto, seguendo le disposizioni del regolamento comunale sui rifiuti urbani.
L’amministratore di condominio, in questo contesto, svolge un incarico che la giurisprudenza riconduce alla figura del mandato. Le sue funzioni principali riguardano la gestione e l’amministrazione dei beni comuni e la tenuta della contabilità. In tale ambito, l’amministratore ha la rappresentanza dei condomini verso l’esterno. I regolamenti comunali possono imporre agli amministratori specifici obblighi di custodia e corretto utilizzo dei contenitori assegnati al condominio. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, tali obblighi si riferiscono alla gestione fisica e all’integrità dei contenitori stessi, e a eventuali dirette infrazioni dell’amministratore in tal senso, ma non implicano una “responsabilità oggettiva” per la condotta dei singoli condomini nell’atto di conferire i rifiuti.
Le problematiche sorgono quando si riscontrano rifiuti irregolarmente conferiti all’interno di questi contenitori. In questi casi, gli enti preposti (es. AMA a Roma) possono emettere verbali di accertamento e determinazioni dirigenziali ingiuntive, sanzionando il condominio e, in passato, spesso anche l’amministratore in via solidale.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4561/2023 (depositata il 14/02/2023) rappresenta un punto di svolta significativo per comprendere le implicazioni legali della responsabilità dell’amministratore in materia di sanzioni per la gestione dei rifiuti.

La Suprema Corte ha stabilito che l’amministratore di condominio, in quanto mandatario, può essere chiamato a rispondere, anche nei confronti di terzi, per atti propri, sia commissivi che omissivi, ma non per gli atti posti in essere dai condomini. Il principio cardine affermato è che “Nessuna norma di legge o principio in materia autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini”. Di conseguenza, la mera circostanza che i contenitori dei rifiuti siano collocati su proprietà condominiale non può automaticamente generare una responsabilità solidale in capo all’amministratore per le condotte irregolari dei singoli condomini.

Inapplicabilità dell’Art. 6 della Legge n. 689/1981: La Cassazione ha chiarito che l’articolo 6 della Legge n. 689/1981, che prevede la responsabilità solidale del proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di godimento della cosa servita o destinata a commettere l’illecito, non è applicabile alla posizione dell’amministratore di condominio. L’amministratore, infatti, gestisce il bene comune ma non ne ha alcuna disponibilità in senso materiale, non rientrando in nessuna delle categorie previste dalla norma (proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di godimento).

Anche le disposizioni dei regolamenti comunali, come l’art. 14, comma 7, del regolamento di Roma (che impone obblighi di custodia e corretto utilizzo dei contenitori), devono essere interpretate correttamente. Tali obblighi comportano una responsabilità dell’amministratore solo “in via diretta e non in via solidale, per il mancato o non corretto adempimento dei doveri di custodia e di utilizzazione”. La norma regolamentare “colpisce fatti propri” dell’amministratore, senza prospettare alcun collegamento in termini di solidarietà con l’autore della non corretta utilizzazione da parte di terzi.

La sentenza ribadisce che l’amministratore di condominio non può essere chiamato a rispondere delle violazioni “per il solo fatto di rivestire tale qualità”. È indispensabile “dimostrare una sua responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni”. In assenza di tale prova specifica e materiale a carico dell’amministratore, la sanzione comminata a titolo di responsabile solidale risulta illegittima.

Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva respinto le opposizioni, affermando la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore, basandosi sulla circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità.
La Corte di Cassazione, invece, ha accolto i ricorsi dello Studio di Amministrazione, annullando le determinazioni dirigenziali emesse nei suoi confronti. La Cassazione ha censurato l’errata attribuzione di responsabilità solidale all’amministratore, l’errata applicazione dell’art. 6 della Legge n. 689/1981 e l’errata interpretazione del regolamento comunale, ribadendo la necessità di provare una responsabilità diretta dell’amministratore.
Consigli Pratici per l’Amministratore di Condominio
La sentenza della Cassazione n. 4561/2023 rafforza il principio secondo cui la responsabilità dell’amministratore di condominio è di natura diretta e non vicaria o solidale per le azioni dei condomini, a meno che non vi sia una sua comprovata partecipazione materiale all’illecito. Questo costituisce un precedente importante per la gestione delle sanzioni amministrative in ambito condominiale.
Ecco:

• L’amministratore deve essere consapevole che il suo ruolo è quello di mandatario per la gestione e l’amministrazione dei beni comuni, e la sua responsabilità è legata principalmente alla corretta gestione del condominio e al rispetto degli obblighi amministrativi e contabili.
• È fondamentale comprendere che l’amministratore risponde per i propri atti o omissioni, ma non è responsabile in solido per gli atti illeciti commessi dai singoli condomini, a meno che non abbia materialmente concorso a tali infrazioni. La semplice custodia dei contenitori sul suolo condominiale non implica automaticamente responsabilità solidale per l’errato conferimento da parte di terzi.
• Sebbene i regolamenti comunali possano imporre obblighi di custodia e corretto utilizzo dei contenitori, questi si riferiscono alla gestione fisica e all’integrità dei contenitori stessi. L’amministratore risponde per dirette infrazioni relative a tali doveri, ma non per una “responsabilità oggettiva” sulla condotta dei singoli condomini senza una sua partecipazione diretta alla violazione.
• È importante esaminare attentamente ogni verbale di accertamento e ogni determinazione ingiuntiva. Assicurarsi che l’entità sanzionata (il condominio o l’amministratore) sia correttamente individuata e che la violazione si riferisca effettivamente al proprio ambito di competenza. Un errore nell’indirizzo o nell’identificazione del soggetto sanzionato può portare all’inammissibilità di successivi ricorsi.
In sintesi, la sentenza della Cassazione rappresenta una salvaguardia importante per gli amministratori, limitando la loro responsabilità a ciò che rientra effettivamente nelle loro funzioni e nei loro atti diretti.

    Fonte: Anaci BAT

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