STOP A MOTO E BICI NELL’ANDRONE CONDOMINIALE: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA CHIARISCE I LIMITI DELL’USO COMUNE E LA SICUREZZA

La gestione degli spazi comuni rappresenta una delle micce più frequenti nei conflitti condominiali, specialmente quando la comodità del singolo si scontra con il decoro e la sicurezza collettiva. A fare chiarezza su una questione annosa – il parcheggio selvaggio di veicoli a due ruote negli spazi di transito – interviene una recente pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata (Sentenza del 28 agosto 2025, n. 1970). Il provvedimento non solo ribadisce i principi cardine del codice civile, ma offre spunti per arginare comportamenti che mettono a rischio la vivibilità e l’incolumità dello stabile.

Al centro della disputa giuridica troviamo l’interpretazione dell’art. 1102 del Codice Civile. Questa norma stabilisce un principio di equilibrio fondamentale: ogni condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Spesso, però, si confonde il “pari uso” con l’abuso. Trasformare un’area nata per il passaggio pedonale (come un androne, un porticato o un vialetto d’accesso) in un parcheggio stabile, modifica la destinazione d’uso del bene. Come confermato dal Tribunale di Torre Annunziata, non basta che lo spazio sia “fisicamente disponibile”; l’uso deve essere compatibile con la funzione originaria del bene e con il Regolamento di Condominio. Se il regolamento o la natura del bene prevedono il transito, lo stazionamento diventa illegittimo.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario purtroppo comune, perfettamente descritto nella sentenza in oggetto. In un complesso residenziale, l’androne e il porticato antistante l’ingresso della “Scala B”, pavimentati e coperti, vengono sistematicamente utilizzati da alcuni condomini come rimessa per motocicli di grossa cilindrata e biciclette.
Una condomina, stanca della situazione, trascina il Condominio in tribunale. I problemi sollevati sono concreti:

  1. Ostacolo al passaggio: I mezzi ingombrano l’accesso al portone.
  2. Danni materiali: La pavimentazione si spacca sotto il peso delle moto e si imbratta con macchie d’olio e carburante.
  3. Decoro: L’ingresso del palazzo assume le sembianze di un’officina o di un garage

Nonostante le lamentele e i tentativi bonari dell’amministratore, i proprietari dei mezzi continuano a parcheggiare lì, sostenendo che “si è sempre fatto così” e che tale consuetudine avesse ormai legittimato il comportamento.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza del 28/08/2025, ha dato ragione alla condomina ricorrente, smentendo la tesi della “consuetudine”. Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Di Meo, ha stabilito che la sosta di motocicli e biciclette in quell’area è illegittima.
Il principio affermato è cristallino:
Il parcheggio altera la destinazione tipica del bene (nato per il transito) e comprime il diritto degli altri condomini.
Il Regolamento Condominiale vietava espressamente di “depositare beni ingombranti in porticati, androni o scale”. Tale divieto, avendo natura contrattuale, è vincolante e non può essere derogato da una semplice prassi scorretta tollerata nel tempo.
Il fatto che rimanesse “un po’ di spazio” per passare a piedi non sanava l’abuso. L’alterazione della destinazione d’uso scatta a prescindere dall’impedimento totale.
Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato l’immediata rimozione dei mezzi e vietato la sosta futura, condannando di fatto la prassi del “parcheggio di comodità” sotto casa.

Consigli pratici
Alla luce di questa sentenza, l’amministratore di condominio deve agire con fermezza, distinguendo il suo ruolo di custode delle parti comuni da quello di mero paciere nelle liti private.
Per quanto concerne la tutela delle parti comuni, l’amministratore è pienamente legittimato ad agire, anche giudizialmente, senza dover attendere la delibera assembleare quando si tratta di far rispettare il Regolamento (art. 1130 c.c.). Di fronte a segnalazioni di parcheggi selvaggi in androni o ballatoi, è necessario inviare formale diffida ai trasgressori citando la violazione del Regolamento e l’alterazione della destinazione d’uso ex art. 1102 c.c., allegando se necessario i principi di questa sentenza.
Tuttavia, l’argomento più cogente che l’amministratore deve mettere sul tavolo non è solo quello del decoro, ma quello della sicurezza antincendio e delle vie di fuga, un aspetto su cui non esiste margine di trattativa.
L’occupazione, anche temporanea, di androni, porticati e soprattutto ballatoi con biciclette, passeggini o motocicli costituisce una gravissima violazione delle norme di sicurezza (D.M. 30/11/1983 e s.m.i., e le recenti disposizioni del D.M. 02/09/2021 sulla gestione della sicurezza antincendio – GSA). Questi oggetti rappresentano un ostacolo fisico e un carico d’incendio inaccettabile lungo le vie di esodo.
L’amministratore deve comunicare chiaramente che, in caso di emergenza (incendio, sisma), un “banale” ostacolo sul percorso di fuga può trasformarsi in una trappola mortale. La responsabilità civile e penale, in caso di infortunio o impedimento all’evacuazione, ricade solo su chi ha posizionato l’oggetto e sull’amministratore se non ha fatto tutto il possibile per mantenere sgombre le vie di esodo previste dal piano di emergenza diffidando con raccomandata il condomino.
Pertanto, il consiglio operativo è di inserire nell’ordine del giorno e nel Registro di Anagrafe Condominiale (sezione sicurezza) il divieto assoluto di ingombro delle vie di fuga, specificando che tali comportamenti comportano responsabilità penali personali per i condomini trasgressori.

Fonte: Anaci BAT

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