ASCENSORE IN CORTILE: SCIA ILLEGITTIMA SENZA DELIBERA ASSEMBLEARE EX ART. 78 DEL TESTO UNICO EDILIZIA

La necessità di abbattere le barriere architettoniche all’interno di un edificio rappresenta un’urgenza vitale per chi vive quotidianamente una condizione di disabilità o ridotta mobilità. Spesso, di fronte a un’assemblea condominiale che tentenna, allunga i tempi o nega esplicitamente il consenso per l’installazione di un ascensore, il singolo condomino decide di prendere direttamente l’iniziativa. Mosso dalla convinzione che il proprio insopprimibile diritto all’accessibilità possa scavalcare le decisioni collegiali e le regole condominiali, si attiva forzando le procedure. Commette però un errore strategico e formale fatale: presenta autonomamente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici comunali, magari qualificandosi impropriamente come delegato della compagine, e procede con l’allestimento del cantiere nel cortile condiviso. Questo passo falso, per quanto umanamente comprensibile, innesca immediatamente una profonda frattura interna: i comproprietari si mobilitano contro l’occupazione non autorizzata e l’alterazione delle parti comuni, mentre l’amministratore si trova costretto a intervenire d’urgenza per disinnescare la miccia e bloccare un’opera illegittima, ma apparentemente blindata da un titolo edilizio appena depositato.

A sciogliere questo intricato nodo interviene una recente e decisiva pronuncia giurisprudenziale, la sentenza del TAR Campania, Sezione Terza, n. 5046 del 31 agosto 2026. Questa decisione rappresenta la chiave di volta per risolvere il conflitto descritto, stabilendo un principio di diritto cristallino: il singolo condomino non ha alcuna legittimazione a presentare una SCIA per l’installazione di un ascensore su parti comuni in assenza di una preventiva delibera autorizzativa dell’assemblea. I giudici amministrativi confermano che il Comune ha il potere e il dovere di annullare d’ufficio, in via di autotutela, il titolo edilizio ottenuto dal singolo basandosi su una falsa o erronea rappresentazione della realtà, come nel caso di un’inesistente delega condominiale. L’ordinamento, pur prestando massima attenzione ai temi dell’accessibilità, impone di trovare sempre un punto di equilibrio tra i contrapposti interessi dominicali e le necessità delle persone con disabilità, precludendo categoricamente le iniziative unilaterali per opere di tale portata e impatto strutturale.

Per comprendere appieno il ragionamento della giurisprudenza amministrativa, è necessario analizzare l’impianto normativo di riferimento, profondamente radicato nel Testo Unico dell’Edilizia e nel Codice Civile. La pronuncia del Tribunale Amministrativo richiama espressamente l’articolo 78 del D.P.R. 380/2001, che detta la procedura esatta per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che si riporta fedelmente:

“1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.”

La portata di questa norma, combinata con la lettura fornita dai giudici, è dirimente. La sentenza chiarisce senza equivoci che l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile condominiale si qualifica a tutti gli effetti come un’innovazione ai sensi dell’articolo 1120 del codice civile. Di conseguenza, la decisione primaria sulla sua realizzazione deve necessariamente scaturire dalla volontà dell’organo collegiale. Il TAR sottolinea come il comma 2 dell’articolo 78 conceda sì un’azione sostitutiva al privato in caso di inerzia o rifiuto dell’assemblea protratto per tre mesi, ma limita rigorosamente tale intervento autonomo all’installazione di servoscala o altre strutture mobili facilmente rimovibili. In nessun caso la legge autorizza l’installazione autonoma di un vero e proprio ascensore senza l’avallo preventivo dei comproprietari. La pronuncia ribadisce infine il dovere dell’amministrazione comunale di verificare seriamente la legittimazione del richiedente; di fronte a lavori su parti comuni, l’ente locale è tenuto a richiedere e riscontrare il consenso dei condomini, non potendo limitarsi a un mero controllo formale della modulistica.

Qualora l’amministratore venga a conoscenza dell’intenzione di procedere con un’installazione del genere, deve innanzitutto formalizzare la richiesta di acquisizione dei progetti e dell’intera documentazione tecnica. Accertato che l’intervento ricade nelle attività previste dall’articolo 78 del D.P.R. 380/2001, è suo preciso dovere convocare l’assemblea e informare compiutamente i condomini. Se, invece, ci si trova di fronte al fatto compiuto e i lavori sono già iniziati, l’azione deve essere immediata e perentoria. L’amministratore è tenuto a diffidare formalmente il condomino, intimando la sospensione delle opere, e a informare l’intera compagine della violazione in corso. Contestualmente, considerato che l’amministrazione comunale ha il potere di ritirare il titolo edilizio in autotutela qualora ottenuto mediante un’erronea o falsa rappresentazione della realtà circa l’assenso condominiale, il professionista deve interpellare formalmente l’ufficio tecnico competente, richiedendo di bloccare e annullare in via di autotutela qualsiasi titolo abilitativo in essere.

Fonte: Anaci BAT

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