BONUS FACCIATE E SCONTO IN FATTURA: LE FALSE PARTENZE E I RISCHI PENALI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

I bonus edilizi continuano a tremare sotto i colpi della giurisprudenza di legittimità, impegnata a perimetrare il confine tra legittima pianificazione fiscale e frode ai danni dello Stato. Con la recentissima sentenza n. 8573/2026 della Seconda Sezione Penale (depositata il 4 marzo 2026), la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi delle irregolarità legate al “Bonus Facciate”, fornendo chiarimenti essenziali sulla validità delle attestazioni d’inizio lavori e sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere finalizzate all’ottenimento dello sconto in fattura. L’analisi che segue si propone di sviscerare i principi cardine di questa pronuncia, offrendo agli amministratori di condominio una bussola per navigare in una materia sempre più insidiosa.

Al centro della complessa vicenda giuridica troviamo l’applicazione del cosiddetto decreto “Anti-frode” (D.L. 157/2021), che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese anche per i bonus diversi dal Superbonus, come appunto il Bonus Facciate. Il principio di diritto ribadito dalla sentenza 8573/2026 riguarda la natura delle dichiarazioni rese dai tecnici e dai fornitori: non si tratta di meri adempimenti formali, ma di attestazioni che devono corrispondere alla realtà fenomenica del cantiere.
La difesa nel caso in esame sosteneva che, per il Bonus Facciate, non fosse esplicitamente previsto dalla legge il requisito dell’avvio effettivo dei lavori per godere della cessione del credito, definendo la circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 16/E del 2021) come una fonte non vincolante. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato fermamente questa impostazione, stabilendo che attestare falsamente l’inizio dei lavori per aggirare le scadenze normative integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.). In breve: senza cantiere reale, il credito d’imposta è inesistente.

Il caso pratico
Per comprendere l’impatto della sentenza, immaginiamo uno scenario-tipo tipico del dicembre 2021. Un’impresa edile e un tecnico compiacente, in accordo con un condominio, decidono di emettere una fattura a “saldo” per lavori di rifacimento delle facciate mai iniziati, al fine di usufruire della detrazione del 90% prima che l’aliquota scendesse o la norma scadesse.
Nel caso specifico trattato dalla Corte, l’indagato (titolare di un’impresa) aveva dichiarato falsamente negli attestati di congruità che i lavori erano già stati avviati nel dicembre 2021. In realtà, i cantieri non erano mai stati aperti perché il condominio non aveva completato le attività prodromiche necessarie. Nonostante i condòmini fossero consapevoli della situazione e avessero pagato la loro quota del 10% (rispettando il cosiddetto “criterio di cassa”), la documentazione prodotta all’amministrazione finanziaria conteneva dichiarazioni ideologicamente false sulla stato di avanzamento dei lavori, inducendo l’Agenzia delle Entrate in errore sulla sussistenza del diritto al credito d’imposta.
La sentenza n. 8573/2026 risolve il dilemma chiarendo che il “criterio di cassa” (ovvero il pagamento entro il 31 dicembre) è condizione necessaria ma non sufficiente se alla base manca l’elemento oggettivo della prestazione edilizia, anche solo parziale. La Corte sottolinea che l’opzione per lo sconto in fattura deve riguardare lavori “effettuati”. L’uso del passato prossimo nel testo normativo (“hanno effettuato gli interventi”) non lascia spazio a interpretazioni creative: il beneficio fiscale non può essere anticipato rispetto all’esecuzione materiale dell’opera o di una sua parte significativa.
Inoltre, i giudici hanno precisato che è del tutto irrilevante che i condòmini non siano stati truffati o fossero consenzienti. Il reato di truffa aggravata scatta perché la vittima del raggiro è lo Stato, che vede erogare (sotto forma di credito d’imposta cedibile) somme basate su presupposti fattuali falsi. La “falsa attestazione” di inizio lavori nel visto di conformità è stata dunque ritenuta il fulcro del meccanismo fraudolento, confermando la legittimità delle misure cautelari reali e personali verso gli indagati.

Consigli pratici
Alla luce di questa severa pronuncia, l’amministratore di condominio deve agire con estrema prudenza.
Per quanto concerne la tutela delle parti comuni, l’amministratore, in qualità di committente “formale” per conto del condominio, ha il dovere di vigilare affinché il flusso documentale sia impeccabile. È fondamentale non limitarsi a ricevere le asseverazioni dei tecnici, ma richiedere periodicamente verbali di inizio lavori e fotografie del cantiere che attestino l’effettivo montaggio dei ponteggi o l’avvio delle opere. In presenza di pressioni da parte di imprese o condòmini per “anticipare” chiusure fiscali a fronte di lavori non eseguiti, l’amministratore deve formalizzare il proprio diniego, ricordando che il concorso nel reato di truffa ai danni dello Stato può colpire chiunque agevoli consapevolmente la produzione di documenti falsi. La trasparenza verso l’assemblea è l’unico scudo: l’amministratore deve chiarire che un risparmio fiscale immediato non vale il rischio di un accertamento che porterebbe al recupero del credito con sanzioni e interessi, oltre alle conseguenze penali.

Fonte: Anaci BAT

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