CANTIERE FERMO O IN FERIE? LA SICUREZZA NON VA IN PAUSA: LA CASSAZIONE SULLE RESPONSABILITÀ DEL CSE

L’apparente silenzio di un cantiere edile fermo per la pausa estiva o per una sospensione tecnica non deve trarre in inganno: la responsabilità penale non dorme mai. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 28466 del 2026, ha gettato nuova luce sugli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), stabilendo principi che ogni amministratore di condominio deve conoscere per prevenire ed evitare di trovarsi coinvolto in pesanti contenziosi o, peggio, in indagini penali per infortuni occorsi a cantiere “chiuso”.

Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro). Tradizionalmente, molti professionisti hanno ritenuto che l’obbligo di adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di vigilare sull’area di lavoro fosse strettamente legato all’attività delle imprese e al cosiddetto “rischio interferenziale”, ovvero il pericolo generato dalla compresenza di più ditte.
Tuttavia, la Sentenza n. 28466/2026 chiarisce che il ruolo del CSE non si esaurisce nella gestione del caos operativo. Citando testualmente il dettato normativo, la Suprema Corte ribadisce che il coordinatore deve assicurare la coerenza del piano in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute. La novità dirompente sta nel fatto che per “evoluzione” si intende anche lo stato di fermo del cantiere. Il cantiere, per i giudici di legittimità, è un’entità fisica e giuridica che genera pericoli anche quando le maestranze non sono presenti.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario tipico: un Condominio delibera il rifacimento delle facciate. A causa di un contenzioso con l’impresa o semplicemente per la pausa feriale di agosto, i lavori vengono sospesi. Il cantiere rimane allestito, i ponteggi montati e le attrezzature – inclusa una gru – restano sul posto. Il Coordinatore, ritenendo che in assenza di operai non vi siano rischi, interrompe le visite e non aggiorna il PSC.
In questo contesto, una forte raffica di vento danneggia le mantovane del ponteggio o, peggio, un ragazzino del quartiere riesce a scavalcare la recinzione (magari ammalorata) e si infortuna all’interno dell’area. Chi risponde? Il professionista nel caso in esame aveva tentato di difendersi sostenendo che, essendo il cantiere inaccessibile e i lavori interrotti, l’obbligo di aggiornamento del piano fosse inesigibile.
La Suprema Corte ha rigettato fermamente questa visione “intermittente” della sicurezza. Secondo la sentenza n. 28466/2026, l’obbligo di aggiornare il PSC non viene meno se le lavorazioni sono interrotte. Il principio affermato è chiaro: il CSE deve farsi carico dei “rischi propri della sospensione”.
Cosa significa in termini pratici? Significa che il coordinatore deve prevedere e gestire nel piano di sicurezza fenomeni come il degrado delle opere provvisionali (instabilità dei ponteggi esposti alle intemperie, botole chiuse e messa in sicurezza delle scalette), la protezione di scavi che potrebbero cedere, l’efficienza delle recinzioni per impedire intrusioni di terzi e la valutazione degli agenti atmosferici. La presenza di una gru o di macchinari pesanti, anche se spenti, rappresenta una fonte di rischio che richiede una manutenzione programmata e un controllo costante, che il CSE deve coordinare anche durante i periodi di inattività.

Consigli Pratici
Alla luce di questo severo orientamento giurisprudenziale, l’amministratore di condominio, che nella maggior parte dei casi riveste il ruolo di Committente, deve agire con estrema diligenza sin dalla fase embrionale dell’appalto. È fondamentale che l’amministratore non si limiti alla sottoscrizione del contratto con l’impresa edile, ma formalizzi un incarico professionale dettagliato con il Coordinatore per la Sicurezza (CSE). Una strategia efficace per garantire una sinergia operativa consiste nel far controfirmare il contratto d’appalto anche al CSE (oltre al DL), o quantomeno far sì che il disciplinare d’incarico del professionista sia allegato e richiamato nel contratto con l’impresa: ciò assicura che tutte le parti siano contrattualmente vincolate al raggiungimento del medesimo obiettivo. In tal senso, il contratto professionale con il CSE dovrebbe contenere una clausola specifica che richiami proprio il principio espresso dalla Cassazione, esplicitando l’obbligo di vigilanza e aggiornamento del Piano di Sicurezza anche durante le fasi di sospensione o fermo tecnico del cantiere.
Parallelamente all’aspetto negoziale, l’amministratore deve adottare una condotta proattiva durante tutta l’esecuzione dei lavori. È consigliabile l’invio periodico di comunicazioni formali (PEC) al CSE, richiedendo prova documentale dell’avvenuta esecuzione dei controlli e dei verbali delle riunioni di coordinamento. Questo flusso documentale costituisce per l’amministratore una prova fondamentale della propria attività di vigilanza sull’operato dei tecnici incaricati.
Sul fronte interno qualora un residente dovesse segnalare criticità o anomalie riguardanti la sicurezza dell’area di cantiere durante una sospensione, l’amministratore deve agire con immediatezza: la segnalazione va inoltrata formalmente al CSE e all’impresa, esigendo un sopralluogo o un intervento tempestivo. Agire con solerzia in queste circostanze non rappresenta solo una corretta pratica gestionale, ma costituisce una vera e propria barriera difensiva contro eventuali contestazioni per “culpa in vigilando” o chiamate in correità in caso di sinistro. La sicurezza, in definitiva, non deve essere percepita come un mero adempimento burocratico o un costo, bensì come un processo dinamico che richiede il massimo livello di allerta proprio quando il cantiere sembra apparentemente inerte.

Fonte: Anaci BAT

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