DANNI DA ALLAGAMENTO DA RETE IDRICA PUBBLICA. LA RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

L’analisi che segue prende spunto dalla recente Sentenza n. 469/2025 del 17-10-2025 del Tribunale di Matera, che fornisce chiarimenti fondamentali sulla ripartizione della responsabilità per i danni causati da rotture nella rete idrica pubblica, in particolare quando l’evento si verifica dopo che sono stati eseguiti lavori di manutenzione o allaccio affidati a ditte esterne.

Il principio cardine su cui ruota la responsabilità per i danni derivanti dalle condotte idriche è l’articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. La giurisprudenza è chiara: il gestore di un acquedotto o di un impianto idrico è responsabile dei danni che questo può provocare, salvo che riesca a dimostrare che l’evento dannoso è dovuto a un “caso fortuito”. Quando il gestore (il committente) affida lavori sull’impianto a una ditta appaltatrice, sorge il dilemma su chi mantenga la custodia e quindi la responsabilità. Il Giudice, richiamando la Cassazione, ha evidenziato che l’autonomia dell’appaltatore non estingue la permanenza della qualità di custode della res in capo al committente. Il committente può liberarsi dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. solo se dimostra che il danno si è verificato per causa esclusiva del fatto dell’appaltatore, equiparabile a un fatto del terzo che egli non poteva né prevedere né impedire

Il caso pratico
La controversia è stata promossa dal un Condominio di Matera, che ha convenuto in giudizio l’Acquedotto S.p.A. e la ditta appaltatrice Acqua S.r.l., per accertare la loro responsabilità solidale nella causazione di un copioso allagamento che ha invaso i locali seminterrati. L’allagamento era la conseguenza della rottura di un “tronco di portata” della rete idrica, evento avvenuto successivamente ai lavori eseguiti da Acqua S.r.l. a monte del tratto danneggiato. L’Acquedotto S.p.A. si è difesa sostenendo che la responsabilità fosse interamente della ditta appaltatrice, poiché la fuoriuscita d’acqua sarebbe avvenuta per il distacco di un “bigiunto” presumibilmente non serrato bene (o difettato) dall’impresa. Pertanto, l’Acquedotto S.p.A. ha formulato una esplicita domanda di manleva nei confronti di Acqua S.r.l. in forza del contratto di appalto.
Il Tribunale di Matera, dopo l’istruttoria, ha rigettato sia la domanda del Condominio nei confronti dell’appaltatrice che la successiva richiesta di manleva avanzata dall’Acquedotto S.p.A..
Il Giudice ha ritenuto che la società Acqua S.r.l. non potesse ritenersi responsabile dei fatti di causa per mancanza di prove. Le indagini peritali (CTU) hanno confermato l’evento dannoso e il nesso causale tra la perdita d’acqua e i danni al condominio, ma non hanno supportato la tesi del gestore: il CTU ha specificato che non si sono rilevate anomalie particolari sull’allaccio multiplo dove erano stati eseguiti i lavori, e ha concluso che non è stato possibile accertare alcuna anomalia nel funzionamento dell’impianto in quel punto.
Dato che non è emerso con certezza che la fuoriuscita d’acqua fosse conseguenziale ai lavori effettuati dalla ditta appaltatrice, l’Acquedotto S.p.A. non è riuscito a dimostrare il caso fortuito né che il danno si fosse verificato per causa esclusiva del fatto dell’appaltatore. Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’Acquedotto S.p.A. unico responsabile dei danni ai sensi dell’art. 2051 c.c., condannandolo al risarcimento complessivo di € 15.000,00 oltre a quanto speso dal Condominio per i lavori urgenti.

Consigli pratici
Quando l’amministratore si trova di fronte a un allagamento causato dalla rete idrica pubblica, la logica professionalità impone di indirizzare l’azione legale prioritariamente e con la massima attenzione verso l’Ente Gestore (custode), in virtù della responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c.. Anche se il gestore ha affidato lavori a terzi, la sentenza conferma che la sua responsabilità rimane, a meno di una prova stringente della colpa esclusiva dell’appaltatore.
È fondamentale, in primo luogo, procedere celermente alla messa in sicurezza e alla raccolta delle prove, documentando gli interventi immediati. Quando si decide di chiamare in giudizio anche l’appaltatore (come fatto nel caso analizzato), occorre essere consapevoli che, se le prove peritali non riescono a dimostrare in maniera certa il nesso causale tra l’operato della ditta e il danno, l’azione nei confronti dell’appaltatore verrà rigettata. Questo può comportare l’onere, anche parziale, delle spese legali sostenute dalla ditta e dal suo assicuratore. Nel caso di specie, ad esempio, le spese sostenute dalla società appaltatrice (Acqua S.r.l.) e dalla sua assicurazione sono state poste per il 30% in capo all’attore (il Condominio) e per il 70% in capo all’Acquedotto S.p.A..

Fonte: Anaci BAT

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