Il diritto di “chiamarsi fuori” da una causa condominiale è uno dei temi più dibattuti e controversi nelle assemblee d’Italia. Molti condomini ritengono che il dissenso alle liti, espresso ai sensi dell’art. 1132 del Codice Civile, sia una sorta di scudo universale contro ogni spesa di natura legale. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2814 della Seconda Sezione Civile, pubblicata il 5 febbraio 2025, ha tracciato una linea netta di demarcazione: il dissenso protegge dalle conseguenze di una specifica soccombenza, ma non permette di sottrarsi al pagamento della polizza assicurativa per la tutela legale. Vediamo perché questa distinzione è fondamentale per la corretta gestione dei bilanci condominiali.
L’articolo 1132 c.c. rappresenta un’eccezione al principio di maggioranza: esso consente al condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella del condominio in ordine alle conseguenze della lite, nel caso in cui il condominio risulti soccombente (ovvero perda la causa). Per esercitare tale diritto, il condomino deve notificare il proprio dissenso all’amministratore entro 30 giorni dalla delibera. Il problema nasce quando l’assemblea non delibera su una singola causa, ma sulla stipula di una polizza assicurativa di tutela legale. Molti condomini interpretano erroneamente tale spesa come un “fondo liti mascherato”, ritenendo di poter applicare il dissenso anche al premio assicurativo. La giurisprudenza, consolidata da questa recentissima pronuncia [Cassazione 2814/2025], chiarisce però che l’assicurazione ha una natura giuridica “ontologicamente” diversa dalla spesa per una singola lite: è un atto di previdenza e di gestione del patrimonio comune che vincola tutti i partecipanti
Il caso pratico
La vicenda trae origine dal ricorso di una condomina del “Condominio” di Forlì. L’attrice aveva impugnato la delibera che approvava una polizza per la tutela legale, sostenendo che tale contratto violasse l’art. 1132 c.c. Secondo la sua tesi, obbligarla a pagare il premio assicurativo significava, di fatto, annullare il suo diritto di dissentire dalle iniziative giudiziarie future: se le spese legali sono già “pagate” tramite il premio, che senso ha dichiararsi dissenzienti?
Inoltre, la ricorrente lamentava che l’amministratore non potesse, a maggioranza, imporre una spesa che incideva sui diritti individuali di dissociazione dalle liti. Il caso, passato per una vittoria in primo grado davanti al Giudice di Pace e un ribaltamento in Appello, è giunto davanti agli Ermellini per una decisione che ha confermato la validità della gestione assembleare.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: la delibera di approvazione di una polizza spese legali non è contraria all’art. 1132 c.c. I giudici spiegano che la norma sul dissenso si limita a contemplare l’esonero dalla responsabilità per il caso di soccombenza (ovvero il rimborso delle spese alla controparte vittoriosa).
Tuttavia, anche il condomino dissenziente, in caso di vittoria del condominio, è tenuto a partecipare alle spese di difesa della compagine condominiale che non siano state recuperate dalla controparte (art. 1132 comma 2 c.c.). Pertanto, poiché il rischio di dover pagare spese legali sussiste anche per chi dissente, la scelta dell’assemblea di “assicurare” tale rischio è una legittima decisione gestionale ex art. 1135 c.c.
La Cassazione sottolinea che il premio assicurativo è una spesa nell’interesse comune del gruppo, equiparabile a qualunque altra polizza fabbricato (incendio o RC), e come tale deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.). Non esiste, quindi, un diritto del condomino di impedire la stipula di un contratto che l’assemblea ritiene utile per la stabilità finanziaria dell’ente.
Consigli pratici
Alla luce di questa sentenza, l’amministratore professionista deve saper gestire con precisione i due binari della spesa legale. Quando si propone la stipula o il rinnovo di una polizza di tutela legale, è fondamentale chiarire in assemblea che si sta agendo a tutela del patrimonio comune. La polizza non serve a “fare cause”, ma a proteggere il condominio da esborsi imprevisti derivanti da controversie sulle parti comuni o azioni di conservazione (es. recupero crediti, azioni contro fornitori o per vizi dell’edificio). In questo ambito, l’amministratore ha piena legittimazione e la delibera vincola anche gli assenti e i dissenzienti.
È bene però fare una distinzione operativa: l’amministratore deve ricordare che il dissenso ex art. 1132 c.c. rimane un diritto intoccabile per le singole liti future. Se domani il condominio decidesse di fare causa a un terzo, il condomino potrà comunque notificare il suo dissenso specifico per non pagare le eventuali spese di soccombenza. Il fatto che il premio sia già stato pagato non invalida questo diritto.
Infine, attenzione alle sanzioni: la Cassazione, in questo caso, ha condannato la ricorrente per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) proprio perché ha reiterato una tesi giuridica già smentita dai precedenti. Il condomino che insistere in liti pretestuose contro la maggioranza può portare a costi personali molto elevati, oltre al danno e alle beffe.



