Un’importante pronuncia del Tribunale di Cagliari chiarisce il rapporto tra opere comuni e private, stabilendo un preciso criterio matematico per i costi di cantiere.
Arriva dalla Sardegna una bussola preziosa per orientarsi nel mare magnum dei lavori straordinari. Con la sentenza emessa il 12 dicembre 2025, il Tribunale di Cagliari (Giudice Dott. Stefano Oliva) ha affrontato un caso di scuola, fornendo risposte nette su temi che quotidianamente affliggono le assemblee: le tabelle millesimali parziali, la proprietà dei balconi e, soprattutto, l’annosa questione di chi debba pagare l’impalcatura quando questa serve sia per la facciata condominiale che per i balconi privati.
Il contesto normativo si muove tra due poli. Da un lato c’è l’art. 1123 c.c., che impone di ripartire le spese solo tra chi trae utilità dalla cosa comune (il concetto di “condominio parziale”). Dall’altro c’è la consolidata giurisprudenza sui balconi “aggettanti” (sporgenti), che li considera prolungamenti della proprietà esclusiva, salvo per gli elementi decorativi frontali.
Ma la vera zona grigia, che questa sentenza illumina, riguarda i costi strumentali: i ponteggi, la sicurezza e l’allestimento del cantiere. Se l’impalcatura viene montata per dipingere la facciata (comune) ma viene usata anche per rifare il pavimento del balcone (privato), è corretto che paghi tutto il condominio? Il Tribunale di Cagliari ci dice di no.
Il caso pratico
Immaginiamo un condominio complesso, formato da più corpi di fabbrica. L’amministratore convoca l’assemblea per deliberare il rifacimento della facciata del solo blocco “fronte strada”.
L’assemblea approva un capitolato unico che comprende:
- Il risanamento degli intonaci della facciata (parte comune).
- Il rifacimento della pavimentazione e impermeabilizzazione dei balconi privati (parte esclusiva).
L’errore fatale avviene nel riparto: l’amministratore addebita l’intero costo del noleggio ponteggi e oneri di sicurezza alla generalità dei condòmini, utilizzando peraltro la Tabella Generale (che include anche i proprietari dell’edificio interno, estranei ai lavori). Alcuni condòmini, vedendosi addebitare costi per opere private altrui e per strutture di cui non beneficiano, impugnano la delibera.
Il Giudice, accogliendo le ragioni dei ricorrenti, ha tracciato una linea netta, annullando la delibera e ridisegnando i conti del condominio basandosi su un principio di equità sostanziale.
In primo luogo, è stato ribadito che i pavimenti e le impermeabilizzazioni dei balconi sono spesa privata. Non possono transitare nei bilanci condominiali come spesa comune, ma vanno addebitati direttamente ai singoli proprietari (“ad personam”).
Ma il passaggio rivoluzionario riguarda i ponteggi. Il Tribunale ha bocciato l’idea che l’impalcatura sia un costo “fisso” del condominio sol perché serve anche alla facciata.
Il Giudice ha applicato un criterio proporzionale basato sul valore delle opere:
Ha analizzato il computo metrico: su un appalto totale di circa 48.000 euro, i lavori ai balconi privati (pavimenti, ecc.) pesavano per circa 21.000 euro.
Il rapporto era evidente: le opere private rappresentavano una fetta consistente del lavoro totale.
La Sentenza: Il costo delle opere provvisionali (ponteggi e cantiere) non può gravare tutto sul condominio. Deve essere diviso. Nel caso specifico, il Tribunale ha ordinato di ripartire i costi di cantiere per il 60% a carico del Condominio (secondo millesimi) e per il 40% a carico dei singoli proprietari dei balconi.
Consigli pratici
Questa pronuncia impone un cambio di passo nella redazione dei capitolati e dei riparti preventivi. Ecco come agire concretamente:
Per quanto riguarda la gestione dell’assemblea, l’amministratore deve sempre verificare l’applicabilità delle tabelle parziali. Se i lavori riguardano solo una parte dell’edificio, convocare e far votare tutti i condòmini (usando la Tabella Generale) è un errore che vizia la costituzione dell’assemblea e rende annullabile la delibera.
Per quanto concerne la ripartizione dei costi di cantiere (Ponteggi), l’automatismo “pagano i millesimi” è finito. Quando si presentano preventivi per opere miste (facciata + balconi privati), l’amministratore deve:
- Chiedere all’impresa o al tecnico di scorporare chiaramente i costi: quanto costa rifare la facciata e quanto costano le lavorazioni private sui balconi?
- Calcolare l’incidenza percentuale delle opere private sul totale dell’appalto.
- Applicare quella stessa percentuale al costo del noleggio ponteggi, della tassa di occupazione suolo pubblico e degli oneri di sicurezza. Quella quota parte va addebitata direttamente ai proprietari dei balconi, in proporzione ai lavori eseguiti sulle loro proprietà esclusive. Solo la parte residua del costo del ponteggio potrà essere legittimamente inserita nel riparto millesimale generale. Agire diversamente espone il condominio a cause quasi certamente perdenti
Lo scenario futuro: Giustizia predittiva
La sentenza di Cagliari risolve brillantemente il problema “macro”, dividendo la spesa tra Condominio e Privati. Tuttavia, apre la strada a un ulteriore interrogativo che merita una riflessione, utilizzando una metafora: quella del “Taxi” o dell’ascensore.
Se prendiamo un taxi in gruppo, chi scende prima paga meno di chi arriva a fine corsa. Applicando questo concetto al ponteggio: è corretto che il proprietario del balcone al 1° piano paghi la stessa quota di ponteggio del proprietario del balcone al 3° o 5° piano?
Per lavorare al primo piano, infatti, serve poca impalcatura; per arrivare al quinto serve montare l’intera struttura. Addebitare a tutti la stessa quota parte (quel famoso 40% di spesa privata) potrebbe sembrare iniquo per chi abita ai piani bassi, costretto a finanziare i metri di tubo necessari a raggiungere i vicini del piano attico.
Su questo specifico punto – la “differenziazione verticale” del costo del ponteggio per i lavori privati – si attende di sicuro una futura pronuncia.



