IL SINGOLO CONDOMINO PUÒ CITARE IL DIRETTORE DEI LAVORI ANCHE SENZA L’AMMINISTRATORE

La complessa architettura del diritto condominiale si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello interpretativo grazie all’ordinanza n. 2984 della Sezione III Civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 10 febbraio 2026. Questo provvedimento interviene su una questione che ha spesso diviso la giurisprudenza di merito e creato non pochi grattacapi agli amministratori: il potere del singolo partecipante al condominio di agire autonomamente in giudizio per tutelare le parti comuni, anche quando il danno deriva dall’inadempimento di un contratto stipulato dall’amministratore. L’articolo che segue analizzerà come la Suprema Corte abbia ribadito la natura “trasparente” del condominio, confermando che il diritto del singolo non si eclissa mai dietro il mandato conferito all’organo rappresentativo unitario.

Al centro del dibattito giuridico vi è il concetto di “legittimazione attiva concorrente”. In termini semplici: se il condominio, tramite il suo amministratore, firma un contratto (ad esempio con un’impresa edile o un professionista), solo l’amministratore può agire per i danni o può farlo anche il singolo condomino? Per anni, una parte della giurisprudenza ha sostenuto che, per i rapporti contrattuali nati in seno alla gestione condominiale, il singolo proprietario fosse un “terzo” privo di potere d’azione diretto, limitando la sua iniziativa ai soli diritti reali (come la rivendicazione della proprietà).
Tuttavia, la Cassazione n. 2984/2026 chiarisce che il condominio è un mero “ente di gestione”, privo di una personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti. Questo significa che l’amministratore agisce come un mandatario con rappresentanza: i suoi atti producono effetti direttamente nella sfera giuridica dei singoli condomini. Di conseguenza, non esiste una separazione netta tra l’interesse del gruppo e quello del singolo quando si tratta di difendere l’integrità dell’edificio. Il principio cardine ribadito dagli Ermellini è quello della “rappresentanza reciproca”: ogni condomino può agire a difesa dei diritti comuni perché, nel farlo, difende inevitabilmente anche la propria quota di proprietà, senza che l’inerzia o la scelta gestionale dell’amministratore possa impedirglielo.

Il caso pratico
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia vede protagonista una società Immobiliare, proprietaria di due unità all’interno di un condominio romano. Il condominio aveva deliberato importanti lavori di risanamento e restauro, affidando l’incarico di Direttore dei Lavori a un professionista incaricato di vigilare sull’operato dell’impresa appaltatrice. Secondo la società ricorrente, il professionista avrebbe commesso gravi omissioni e negligenze nella sorveglianza, causando danni sia alle parti comuni dello stabile che alle proprietà esclusive della società stessa.
L’Immobiliare decideva quindi di citare in giudizio il Direttore dei Lavori per ottenere il risarcimento del danno, agendo sia per la propria quota millesimale (41/1000) sulle parti comuni, sia per i danni diretti ai propri appartamenti. Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’Appello avevano però rigettato la domanda, dichiarando la società “carente di legittimazione attiva”. Secondo i giudici di merito, trattandosi di un contratto stipulato dal condominio, solo l’ente di gestione avrebbe potuto muovere contestazioni al professionista, ritenendo che il singolo condomino avesse un interesse solo “indiretto” e riflesso rispetto a quel rapporto contrattuale.
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente questo orientamento, giudicando fondato il motivo di ricorso della società. I giudici di legittimità hanno spiegato che la Corte d’Appello ha interpretato erroneamente i precedenti delle Sezioni Unite (in particolare la sentenza n. 10934/2019). Non è vero che la legittimazione del singolo ricorre solo nelle controversie sui diritti reali in senso stretto; essa si estende a ogni azione volta a preservare la res comune.
Il passaggio chiave dell’ordinanza 2984/2026 sottolinea che l’iniziativa dell’amministratore a tutela di un diritto comune non priva i condomini del potere di agire personalmente. Esiste una “legittimazione sostitutiva” che scaturisce da un dato di fatto ineludibile: il condomino non può tutelare il suo diritto esclusivo senza, contemporaneamente, difendere i diritti degli altri. La Corte chiarisce che il contratto tra condominio e Direttore dei Lavori, pur essendo gestito dall’amministratore, è finalizzato alla conservazione di beni che appartengono ai singoli. Pertanto, se il professionista sbaglia, il danno colpisce pro-quota il patrimonio di ogni proprietario, il quale deve restare libero di agire in giudizio per ottenere il ristoro del pregiudizio subito, indipendentemente dalle decisioni dell’assemblea o del rappresentante.

Consigli pratici
Questa sentenza impone all’amministratore di condominio una riflessione profonda sul proprio ruolo e sulla gestione dei contenziosi. È fondamentale comprendere che la propria legittimazione ad agire per la tutela delle parti comuni, pur essendo primaria e funzionale alla rapidità decisionale, non è mai esclusiva quando in gioco c’è il diritto di proprietà. L’amministratore deve operare nella consapevolezza che la compagine condominiale è un organismo vivo, dove il mandato ricevuto non cancella l’autonomia del singolo mandante.
Sul piano operativo, l’amministratore rimane l’unico legittimato per le questioni squisitamente gestionali e amministrative, come il recupero dei crediti verso i condomini morosi o l’impugnazione di delibere assembleari riguardanti la ripartizione delle spese. In questi ambiti, che attengono al funzionamento interno dell’ente, il singolo non può sostituirsi all’organo preposto. Tuttavia, quando si sconfina nel campo della responsabilità civile verso terzi per danni al fabbricato, l’amministratore deve agire con estrema trasparenza. Se l’assemblea decide di non intraprendere un’azione legale contro un fornitore o un professionista inadempiente, l’amministratore ha il dovere di informare correttamente i condomini che tale scelta non preclude loro la possibilità di agire individualmente.
In questo scenario, l’amministratore non deve ostacolare il condomino che intende agire in proprio, ma anzi fornire tutta la documentazione necessaria (contratti, verbali di sopralluogo, corrispondenza con la direzione lavori) affinché la tutela del bene comune sia garantita, anche se per via individuale. Questa pronuncia, in definitiva, non indebolisce la figura dell’amministratore, ma ne precisa i confini, ricordando a tutti gli attori della vita condominiale che la proprietà rimane, nel nostro ordinamento, un diritto individuale fortissimo e non delegabile totalmente.

Fonte: Anaci BAT

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