L’AMMINISTRATORE TRASCRIVE E ARRICCHISCE IL VERBALE CON TERMINI DIFFAMATORI: NE PAGA LE CONSEGUENZE

L’attività di redazione del verbale assembleare rappresenta uno dei momenti più delicati della gestione condominiale, non solo per la validità delle delibere, ma anche per le potenziali responsabilità civili e penali che ne derivano. Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21708 pubblicata il 25 giugno 2026, è tornata a occuparsi dei limiti del linguaggio utilizzato dall’amministratore all’interno dei documenti ufficiali, fornendo chiarimenti essenziali su quando una comunicazione ai condomini travalichi i confini della corretta informazione per sfociare nella diffamazione.

Al centro della controversia vi è il bilanciamento tra l’adempimento dei doveri professionali dell’amministratore (artt. 1129-1130 c.c.) e la tutela della reputazione dei singoli partecipanti al condominio (art. 595 c.p. e artt. 2043-2059 c.c.). Il principio di diritto ribadito dalla Cassazione n. 21708/2026 chiarisce che la narrazione dei fatti assembleari non può trasformarsi in uno strumento di attacco personale. Sebbene l’amministratore abbia il diritto-dovere di riportare l’andamento della discussione e di esercitare un eventuale diritto di critica, tale esercizio deve rigorosamente rispettare i canoni della pertinenza e della continenza. In particolare, l’inserimento nel verbale di commenti che suggeriscono condotte indebite o “rastrellamenti di deleghe” da parte di un condomino, se non strettamente necessari all’informazione gestionale, espone il professionista a pesanti richieste risarcitorie.

Il caso pratico
Per comprendere la portata della pronuncia, occorre analizzare lo scenario tipo che ha generato il contenzioso. In un condominio milanese, la tensione esplode durante un’assemblea convocata per discutere la ripartizione delle spese di un cortile comune, utilizzato anche da proprietari di box esterni alla compagine condominiale. Tra l’amministratore, un architetto, e un condomino (nonché ingegnere e consigliere), i rapporti sono tesi: il secondo contesta la gestione delle spese, mentre il primo lamenta la mancata contribuzione da parte dei proprietari dei box.
L’assemblea si svolge in un clima infuocato e si chiude senza il raggiungimento del quorum. Al termine, l’amministratore, agendo anche come presidente dell’adunanza, redige un verbale manoscritto che viene successivamente “integrato” in forma dattiloscritta prima dell’invio ai condomini. È proprio in questa versione definitiva che il professionista inserisce riflessioni aspre, accusando esplicitamente il condomino di non voler pagare le spese e di agire nell’ombra per “rastrellare deleghe” con il solo scopo di revocargli il mandato. Il condomino, sentendosi leso nella propria onorevolezza, cita l’amministratore per diffamazione, dando inizio a una battaglia legale durata tre gradi di giudizio.
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 21708/2026, ha confermato la condanna dell’amministratore al risarcimento del danno, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Il punto focale della decisione risiede nella difformità tra il verbale redatto in seduta e quello “arricchito” successivamente. I giudici di merito, e ora la Suprema Corte, hanno rilevato che le espressioni utilizzate nella versione dattiloscritta non erano necessarie a informare i condomini sull’andamento della gestione, ma erano finalizzate a colpire personalmente il “rivale”.
La Corte ha stabilito che la diffusione di un verbale contenente espressioni “personalizzate e idonee a suggerire una condotta indebita del singolo condomino” eccede i limiti della continenza. Non può essere invocata l’esimente del diritto di critica né quella dell’adempimento del dovere quando il linguaggio utilizzato trasmoda in un attacco alla reputazione. In termini pratici, la Cassazione sancisce che il verbale deve essere una fotografia asettica della realtà assembleare: ogni aggiunta postuma di carattere soggettivo o accusatorio, seppur motivata da una percezione di “giusta difesa” del proprio operato professionale, costituisce una fonte autonoma di danno risarcibile.

Consigli pratici
È fondamentale ricordare che il verbale è un documento ufficiale e non un diario personale o una piattaforma di sfogo per le frizioni interpersonali che inevitabilmente sorgono durante le assemblee più accese. Quando l’amministratore agisce a tutela delle parti comuni – ad esempio riportando la necessità di agire legalmente contro i morosi o segnalando violazioni del regolamento – la sua legittimazione è piena e il suo dovere di informazione è prioritario. Tuttavia, tale informazione deve restare ancorata ai dati oggettivi: importi dovuti, scadenze mancate, norme violate.
Nelle questioni che riguardano conflitti esclusivi tra condomini o tra amministratore e singoli partecipanti, dove l’amministratore deve operare esclusivamente come facilitatore del dialogo, è imperativo mantenere una neutralità terminologica assoluta. Qualora si ravvisino comportamenti ostili o tentativi di revoca tramite la raccolta di deleghe, tali fatti, se pertinenti, vanno riportati con estrema asciuttezza, evitando aggettivazioni denigratorie o interpretazioni malevole delle intenzioni altrui. Un consiglio operativo utile è quello di limitarsi a far trascrivere dal segretario dell’assemblea quanto dichiarato dalle parti in riunione, senza procedere a “integrazioni narrative” successive che non siano state espressamente validate dal Presidente durante la seduta. La trascrizione del verbale in studio deve riguardare esclusivamente la forma e la leggibilità, mai il contenuto, per evitare che un eccesso di zelo o una reazione emotiva si trasformino in una condanna per diffamazione e in un pesante esborso economico per il professionista.

Fonte: Anaci BAT

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