MANUTENZIONE CITOFONICA E VISITE FISCALI: PERCHÉ LA FATTURA DEL TECNICO È UNA PROVA DECISIVA IN TRIBUNALE

La vita in condominio e il rapporto di lavoro possono sembrare universi distanti, ma una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III Lavoro (sentenza n. 8179/2026, Giudice dott.sa Enrica Ciocca), dimostra come la corretta gestione delle parti comuni possa diventare l’ago della bilancia in una controversia previdenziale. L’articolo che segue analizza come un malfunzionamento tecnico dell’impianto citofonico possa esonerare il lavoratore in malattia dalla responsabilità per irreperibilità, offrendo al contempo preziosi spunti di riflessione sulla valenza probatoria degli interventi manutentivi disposti dall’amministratore.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 5, comma 14, del D.L. 463/1983, che impone al lavoratore assente per malattia l’obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio durante determinate fasce orarie. La violazione di questo dovere comporta sanzioni pecuniarie e la perdita dell’indennità di malattia. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale obbligo non è assoluto, ma ammette il “giustificato motivo”.
Secondo il principio di diritto richiamato dalla Sentenza, il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 1218 del Codice Civile, l’esistenza di uno specifico impedimento oggettivo che abbia reso impossibile l’adempimento del dovere di reperibilità. Non basta un’erronea convinzione di aver fatto il proprio dovere; occorre dimostrare un caso fortuito o una forza maggiore che non potessero essere evitati con l’adozione delle cautele ordinarie. In questo contesto, il malfunzionamento di un impianto condominiale, come il citofono, si inserisce come un evento esterno alla sfera di controllo del dipendente, a patto che venga rigorosamente dimostrato

Il caso pratico
Il caso esaminato dal Tribunale di Roma riguarda un’infermiera professionale, affetta da gravi patologie alla colonna vertebrale, che durante un periodo di malattia non rispondeva al medico fiscale. Il verbale del sanitario riportava la dicitura “non risponde nessuno all’indirizzo”, facendo scattare una sanzione di 100 euro e il conseguente recupero delle indennità.
La donna, tuttavia, sosteneva di essere stata sempre presente in casa, ma di non aver udito alcuna chiamata a causa di un guasto improvviso al citofono. Ad accorgersi del problema era stata la figlia, che rientrando nel pomeriggio aveva trovato il biglietto del medico nella cassetta postale. La ricorrente aveva quindi prontamente avvisato l’amministratore di condominio, chiedendo una verifica tecnica. L’intervento dell’elettricista confermava un guasto interno alla pulsantiera citofonica principale: il tasto corrispondente all’abitazione della signora era disallineato e usurato, rendendo vano ogni tentativo di chiamata dall’esterno, nonostante il sistema sembrasse apparentemente funzionante per il visitatore.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso della lavoratrice, annullando la sanzione. La decisione non si è basata su una semplice presunzione, ma su un solido impianto probatorio. Fondamentale è stata l’escussione testimoniale dell’elettricista incaricato dal condominio. Il tecnico, indicato in sentenza come “teste Tes_2”, ha confermato sotto giuramento di essere stato contattato dall’amministratore per riparare la pulsantiera comune e di aver riscontrato un guasto effettivo al pulsante interno, che non consentiva la trasmissione del segnale sonoro all’appartamento.
La Sentenza ha dunque stabilito che, essendo il guasto relativo a un bene comune (la pulsantiera esterna) e non a un componente privato interno all’abitazione, la manutenzione era a carico del condominio. Poiché il difetto era “non visibile” e improvviso (l’impianto funzionava regolarmente fino a pochi giorni prima), non è stata ravvisata alcuna negligenza o incuria da parte della lavoratrice. Il Tribunale ha riconosciuto che la donna aveva adottato tutte le misure pratiche necessarie (indirizzo corretto, nome sul citofono) e che il guasto all’impianto comune costituiva un impedimento oggettivo e non imputabile.

Consigli pratici
Sebbene l’amministratore non sia stato parte in causa in questa controversia, il suo ruolo è stato indirettamente centrale. Da questa vicenda emerge con chiarezza quanto sia vitale una gestione documentale inappuntabile delle manutenzioni sulle parti comuni. Gli amministratori devono essere consapevoli che la rapidità nell’evadere una segnalazione di guasto e la precisione nel conservare i documenti d’intervento (fatture dettagliate, relazioni tecniche, cronologia delle chiamate ai fornitori) possono proteggere i condomini in contesti legali extra-condominiali, come appunto le cause di lavoro.
In un’attività a tutela delle parti comuni, l’amministratore deve agire con tempestività per garantire l’efficienza degli impianti che, come il citofono o il portone d’ingresso, fungono da interfaccia tra il privato e il pubblico. La legittimazione dell’amministratore ad agire e a ordinare riparazioni urgenti è un presidio di sicurezza non solo per l’edificio, ma per i diritti civili dei singoli abitanti. È consigliabile che i contratti o le schede di manutenzione prevedano sempre un report scritto dell’intervento, specificando la natura del guasto e se esso riguardi componenti condominiali o privati.
Qualora un condomino richieda attestazioni circa lo stato degli impianti comuni per difendersi in giudizio, l’amministratore è tenuto a fornire la documentazione oggettiva in suo possesso. La professionalità dell’amministratore si manifesta anche nella capacità di fornire ai condomini, attraverso i propri fornitori di fiducia, quella “verità tecnica” che, come dimostrato dalla sentenza del Tribunale di Roma, può evitare ingiuste sanzioni e gravi pregiudizi economici ai lavoratori.

Fonte: Anaci BAT

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