La comparsa di macchie di muffa e fenomeni di condensa all’interno delle unità immobiliari rappresenta, per il Condominio, una delle sfide professionali più insidiose. Spesso ci si trova schiacciati tra le pretese risarcitorie del singolo condòmino e la resistenza dell’assemblea a deliberare costosi interventi di isolamento. Due recenti pronunce, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (n. 251/2026) e quella del Tribunale di Massa (n. 125/2026), offrono scenari diametralmente opposti che meritano un’analisi congiunta per comprendere come orientare la gestione ed evitare pesanti condanne.
Il cuore del dibattito giuridico risiede nell’interpretazione dell’art. 2051 c.c., che pone in capo al Condominio, quale custode dei beni comuni (facciate, pilastri, lastrici), la responsabilità per i danni da essi cagionati. La divergenza tra i tribunali nasce dal modo in cui viene valutato il “vizio costruttivo” in relazione all’epoca di edificazione dello stabile.
Secondo la sentenza di Busto Arsizio, il Condominio è sempre responsabile dei ponti termici presenti nella struttura, poiché tali difetti non costituiscono “caso fortuito”. Per questo orientamento, l’edificio deve rispondere a canoni di salubrità attuali, imponendo al custode l’obbligo di eliminare le zone di dispersione termica tramite opere invasive come il cappotto termico. Al contrario, la pronuncia del Tribunale di Massa sposa una linea più conservativa: se il fabbricato è conforme alle regole dell’arte vigenti all’epoca della costruzione (ad esempio fine anni ’60), il Condominio non ha un obbligo automatico di aggiornamento tecnologico, e il danno da condensa può essere ricondotto al comportamento del danneggiato o a un fatto naturale.
Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario tipico: un condòmino di un palazzo degli anni ’70 lamenta muffe persistenti dopo aver sostituito i vecchi infissi in legno con moderni serramenti in PVC a tenuta stagna. In base alla logica di Busto Arsizio, il proprietario otterrebbe la condanna del Condominio al rifacimento della facciata e al pagamento di una penale giornaliera (astreinte) per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori.
Tuttavia, applicando i principi della sentenza di Massa, lo stesso condòmino potrebbe vedersi rigettare la domanda. Se il perito accerta che la muffa è comparsa solo dopo l’installazione dei nuovi infissi e che il proprietario non garantisce un adeguato ricambio d’aria, il nesso di causalità con la cosa comune si spezza. Il caso si complica ulteriormente se l’interessato ha votato contro la fattibilità di un isolamento termico in assemblea: in questa ipotesi, il Tribunale di Massa ravvisa un comportamento contraddittorio (venire contra factum proprium) che annulla ogni pretesa risarcitoria.
Come si risolve questo dilemma? Il punto di equilibrio tra le due sentenze è offerto dalla natura della prova tecnica. Se la sentenza di Busto Arsizio pone l’accento sulla “falla” strutturale del bene comune, quella di Massa valorizza il “fattore antropico”. Il principio affermato è che la responsabilità del Condominio non è assoluta: essa può essere esclusa o limitata se si dimostra che il danno deriva da un uso improprio dell’immobile privato (mancata aerazione) o da innovazioni (infissi stagni) che hanno alterato l’equilibrio termico originale dello stabile senza i necessari correttivi. La Corte di Massa, in particolare, stabilisce che la condensa evitabile con la corretta ventilazione non è imputabile a carenze dei beni comuni, specialmente se il condòmino ha rifiutato soluzioni assembleari meno drastiche.
Consigli pratici
Per l’amministratore, la strategia vincente per blindare la posizione Condominio non risiede in una sterile opposizione legale, ma in un approccio tecnico-scientifico rigoroso. Nelle vicende a tutela delle parti comuni, l’amministratore deve agire d’anticipo: alla prima segnalazione di muffa, non bisogna limitarsi a una verifica visiva, ma occorre sollecitare l’assemblea a una perizia strumentale che analizzi il rapporto tra umidità interna, temperatura superficiale dei muri e comportamento dell’utenza. È fondamentale che il tecnico verifichi se la comparsa delle macchie sia successiva a interventi privati sugli infissi: come dimostrato in alcune ATP, “i muri non respirano” e la sigillatura degli ambienti tramite serramenti performanti è la causa scatenante della condensa in edifici datati. L’amministratore deve formalizzare questa realtà tecnica in assemblea, proponendo l’adozione di piccoli termoigrometri digitali da fornire ai condòmini per monitorare che l’umidità relativa resti tra il 50% e il 60%.
Sarebbe opportuno informare i condòmini che ogni persona produce giornalmente fino a 1,5 litri di vapore acqueo e che l’uso di stufe a gas o l’asciugatura dei panni in casa satura l’aria in poche ore. Raccomandare ufficialmente una ventilazione trasversale di almeno 15 minuti per 3-4 volte al giorno permette di precostituire una prova documentale della diligenza del Condominio. Qualora il condòmino dovesse comunque procedere in via giudiziale, l’assemblea potrà dimostrare che il danno non deriva da un’omessa manutenzione, ma da un’insana consuetudine dei proprietari o da scelte progettuali “congenite” all’epoca di costruzione del cespite, per le quali il Condominio non può essere chiamato a rispondere.
In definitiva, la risoluzione di queste controversie si sposta inevitabilmente sul piano di una attenta perizia tecnica, sia essa in fase di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) o come Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU). In questo contesto, le mosse vincenti non risiedono solo nella difesa legale, ma soprattutto nella precisione dei quesiti che vengono posti al tecnico del Giudice.



