ORDINANZA
sul ricorso 29387-2017 proposto da:
CONDOMINIO, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato D. S., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato B. F.;
- ricorrente –
CONTRO
D. M. & A. SNC DI M.D. E, A.E.;
- intimata –
avverso la sentenza n. 998/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 18.04.2016, il Condominio (OMISSIS) opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 239/2016 emesso il 09.02.2016 dal Tribunale di Cuneo col quale gli era stato intimato di corrispondere alla D. M. & A. S.n.c. l’importo di Euro 37.910,10 relativo alla fattura n. 131/2014, oltre agli interessi legali ed alle spese.
A sostegno dell’opposizione, il Condominio eccepiva l’incompetenza del Giudice ordinario a pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società ricorrente in via monitoria, controversia che avrebbe dovuto essere devoluta alla cognizione del Collegio Arbitrale; in virtù della “Clausola compromissoria per arbitrato rituale” prevista nell’art. 24 del contratto d’appalto stipulato inter partes il 29.06.2016.
Nel merito, il Condominio contestava il fondamento della domanda giudiziale proposta dalla società ricorrente, al cui accoglimento si opponeva il grave inadempimento dell’appaltatrice alle obbligazioni assunte col contratto d’appalto e chiedeva in via riconvenzionale, per l’ipotesi in cui il Giudice sì fosse ritenuto competente, il pagamento dell’importo di Euro 61.200,00 a titolo di penale per aver la S.n.c. Decorazioni M. & A. ultimato i lavori con 309 giorni di ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito.
Radicatosi il contraddittorio, la S.n.c. D. M. & A. riconosceva fondamento dell’eccezione pregiudiziale di incompetenza, cui aderiva, chiedendo, per altro, la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., di un’espressione contenuta nell’atto di opposizione ritenuta offensiva.
Successivamente il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 998 del 2016, dichiarava la propria incompetenza revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensa le spese del giudizio.
Avverso questa sentenza ha proposto appello il Condominio (OMISSIS) censurando l’impugnata sentenza di cui chiedeva la riforma per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel capo in cui aveva disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tar le parti.
A contraddittorio integro la Corte di Appello di Torino con ordinanza dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Condominio (OMISSIS) condannando l’appellante a rimborsare alla società appellata le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte distrettuale (riconfermando il Tribunale), la proposizione del ricorso monitorio, pur in presenza di clausola compromissoria, è legittima, ma, ove, in sede di opposizione sia tempestivamente eccepita la competenza arbitrale, la competenza del giudice ordinario viene a cessare e deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo. Pertanto, in punto di spese di lite, entrambe le parti sono soccombenti.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio (OMISSIS) per un motivo. La S.n.c. D. M. & A. in questa fase non ha svolto attività giudiziale.
- Con l’unico motivo di ricorso il Condominio (OMISSIS) lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avuto riguardo alla statuizione che ha disposto l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo. Secondo il ricorrente la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha confermato la legittimità della compensazione delle spese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sarebbe condivisibile perchè nel caso in esame non poteva ravvisarsi una soccombenza reciproca.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso era fondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Rileva il collegio che il ricorso è fondato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore, ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..
1 1. L’unico motivo del ricorso è fondato.
Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. E’ poi dirimente la considerazione che l’individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (Cass. 27 novembre 2006, n. 25111). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., a partire dall’11 dicembre 2014 (applicabile ratione temporis al caso in esame), in caso di reciproca soccombenza, ovvero, “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell’ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un’unica parte) o alcuni capi dell’unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In questi casi il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione.
Ora, Il Tribunale di Cuneo e la stessa Corte di Appello di Torino hanno ignorato questi principi posto che nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi che legittima la pronuncia di compensazione integrale o parziale delle spese processuali per soccombenza reciproca. E, al contrario, posto che il decreto ingiuntivo, a seguito dell’opposizione e per le ragioni fatte valere dall’opponente, quale che fossero: di merito o di rito, è stato revocato, la parte vittoriosa risulta essere la parte opponente.
Come è stato già detto da questa Corte il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall’opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l’arco del procedimento e tenendo in considerazione l’esito finale della lite (art. 91 c.p.c.).
Per altro, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all’eccezione di incompetenza o la considerazione che all’intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l’eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste i dall’art. 92 c.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame).
In definitiva il ricorso va accolto la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo esame della questione alla luce dei principi qui espressi, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Torino la quale provvederà alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – Seconda di questa Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2019
