POSSO TENERE UNA TANICA DI BENZINA NEL GARAGE O NELLA CANTINA CONDOMINIALE?

No, è fortemente sconsigliato e, nella maggior parte dei casi, vietato. La normativa antincendio per le autorimesse (D.M. 15/05/2020) e i regolamenti condominiali vietano solitamente il deposito di liquidi infiammabili per prevenire rischi di esplosione e garantire l’operatività dei Vigili del Fuoco. La violazione può comportare la perdita della copertura assicurativa e responsabilità civili e penali gravissime.

Sebbene norme storiche (D.M. 31/07/1934) citino soglie di “modico possesso”, la giurisprudenza moderna e la normativa tecnica di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 15 maggio 2020) impongono standard molto più restrittivi nei condomini.

  1. In garage (autorimesse): Il D.M. 15 maggio 2020 stabilisce che le autorimesse devono essere destinate esclusivamente al ricovero di veicoli. È vietato depositare materiali combustibili o infiammabili che aumentino il “carico di incendio” del locale.
  2. In cantina: Le cantine sono spesso prive di ventilazione diretta verso l’esterno conforme alle norme REI. L’accumulo di vapori di benzina in spazi ristretti crea atmosfere esplosive (ATEX).
  3. Il regolamento: L’art. 1122 c.c. vieta al condòmino di compiere attività nelle proprietà esclusive che rechino danno alle parti comuni o pregiudichino la sicurezza dell’edificio. Se il Regolamento Contrattuale lo vieta espressamente, l’Amministratore può agire immediatamente in giudizio.
  4. Conseguenze: In caso di incendio, se viene accertata la presenza di carburante oltre le minime quantità d’uso (es. 1-2 litri in contenitore omologato per manutenzione), l’assicurazione del condominio può esercitare il diritto di rivalsa contro il singolo condòmino, il quale risponderà personalmente di tutti i danni al fabbricato e alle persone.

Fonte: Anaci BAT

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