PULIZIA IN CONDOMINIO: L’AMMINISTRATORE PUÒ FIRMARE IL CONTRATTO SENZA DELIBERA?

“L’ordine è la prima necessità di ogni comunità: senza un braccio che agisce, anche la volontà più nobile resta un’intenzione inespressa.” Questa riflessione, che affonda le radici nel pensiero aristotelico sulla gestione della Res Publica, si sposa perfettamente con la recente sentenza del Tribunale di Latina (Sezione Seconda, n. 1656 del 18 agosto 2026, Giudice Alfonso Piccialli). Il provvedimento offre chiarimenti fondamentali sul confine tra il dovere di azione dell’amministratore e il diritto di decisione dell’assemblea.

Il dilemma che spesso lacera la vita condominiale riguarda la distribuzione dei poteri: l’amministratore è un semplice esecutore delle volontà assembleari o gode di una propria autonomia operativa? Il quadro normativo delineato dagli articoli 1130 e 1131 del Codice Civile affida al professionista il compito di “erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni”.

Citando la Sentenza del Tribunale di Latina, emerge un principio di diritto cristallino: le attività definite “normali”, che non comportano un esborso economico straordinario o strutturale, rientrano pienamente nella sfera di competenza dell’amministratore. La pulizia dell’androne, delle scale e dell’ascensore è l’esempio plastico di servizio necessario alla conservazione e al godimento dei beni comuni. Pertanto, il potere di scegliere l’impresa e sottoscrivere il relativo contratto è un atto dovuto e autonomo, che non richiede il “visto” preventivo dell’assemblea.

Il caso pratico
Immaginiamo una controversia classica: un Condominio si oppone a un decreto ingiuntivo richiesto da una ditta di pulizie per fatture non pagate. La strategia difensiva del Condominio si basa su un pilastro formale: il contratto d’appalto sarebbe inefficace perché firmato dall’amministratore pro-tempore senza una specifica delibera assembleare che lo autorizzasse a impegnare la compagine per quella determinata somma o con quella specifica ditta.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il Condominio opponente contestava proprio il “difetto di potere rappresentativo”, sostenendo che l’amministratore avesse agito oltre i limiti del mandato. A ciò si aggiungeva un generico disconoscimento della firma e la contestazione degli interessi moratori, nel tentativo di invalidare il titolo negoziale alla base del debito di oltre 17.000 euro.
La Sentenza 1629 del 2026, risolve il dilemma con una motivazione che non lascia spazio ad ambiguità. Il Giudice ha stabilito che la stipula di un contratto di pulizia è un “atto necessario alla gestione e manutenzione ordinaria”. Di conseguenza, la scelta della ditta e la determinazione del compenso spettano all’amministratore in autonomia, senza necessità di autorizzazione preventiva.
Il Tribunale ha inoltre applicato il principio di “non dispersione della prova”, ricordando che i documenti del fascicolo monitorio entrano automaticamente nel giudizio di merito. Nel caso specifico, è stato decisivo l’interrogatorio dell’attuale amministratore: ammettendo che il servizio era stato effettivamente prestato, ha reso le contestazioni sulla firma e sul potere decisionale del predecessore del tutto inconferenti. In termini pratici: se l’appalto riguarda un servizio ordinario e la prestazione è stata ricevuta, il Condominio è legalmente vincolato al pagamento, indipendentemente dall’esistenza di una delibera specifica.

Consigli pratici
Alla luce di questa pronuncia, i colleghi amministratori devono agire con la consapevolezza che la legge conferisce loro una legittimazione diretta e robusta per la gestione dei servizi comuni. È fondamentale non farsi paralizzare dal timore di contestazioni assembleari quando si tratta di garantire l’igiene e la manutenzione del fabbricato: firmare un contratto di pulizia è un esercizio dei propri compiti istituzionali. La prassi migliore resta quella di inserire tali voci nel preventivo ordinario, ma la loro validità giuridica non dipende da un voto specifico sul singolo contratto. È tuttavia opportuno adottare una strategia negoziale prudente: è consigliabile sottoscrivere impegni contrattuali che non eccedano l’annualità, preferendo scadenze infrannuali regolate da clausole di rinnovo automatico salva disdetta. Questa accortezza mette al riparo l’amministratore dalle critiche circa la scelta di un’impresa che potrebbe non incontrare nel tempo il gradimento dei condòmini; prevedendo una via d’uscita agevole tramite la disdetta alla scadenza, si restituisce di fatto all’assemblea la possibilità di orientare diversamente la gestione senza per questo paralizzare l’erogazione del servizio essenziale.

Fonte: Anaci BAT

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