In Italia, l’altezza minima prevista dalla legge nazionale (D.M. 236/89) è di 100 centimetri.
Tuttavia, questa misura può variare in base ai Regolamenti Edilizi Comunali (che in alcune città impongono 110 cm) e deve essere garantita non solo l’altezza, ma anche l’inattraversabilità (non deve passare una sfera di 10 cm di diametro) e la non scalabilità (non deve avere elementi orizzontali che facilitino l’arrampicata).
Perché è così importante rispettare queste misure? La questione non è solo estetica, ma riguarda la sicurezza.
Il riferimento principale è il D.M. 14 giugno 1989, n. 236, che stabilisce le prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità e la sicurezza negli edifici privati. All’art. 8.1.8 specifica chiaramente:
• Altezza minima: 1,00 metro misurato dal piano di calpestio al limite superiore.
• Inattraversabilità: Il parapetto deve essere costruito in modo da impedire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro (misura pensata per la sicurezza dei bambini).
Se la ringhiera è “fuori norma”, l’installazione di un’alzatina è un atto di ordinaria diligenza del condomino / proprietario senza necessità di autorizzazione preventiva dell’assemblea, purché non rechi danno alle parti comuni o alteri drasticamente l’aspetto architettonico.
Molti Comuni italiani hanno adottato regolamenti edilizi più restrittivi che impongono altezze di 110 cm per aumentare la protezione precisato questo è sempre necessario verificare le norme locali prima di qualunque intervento.



