QUOTE CONDOMINIALI E COMPROPRIETÀ: LA SOLIDARIETÀ PASSIVA TRA COMPROPRIETARI

Nel complesso ecosistema del diritto condominiale, poche questioni generano attriti quanto il recupero dei crediti nei confronti di unità immobiliari in comproprietà. La sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata il 9 gennaio 2023, si inserisce in questo dibattito non come un elemento di rottura, bensì come una conferma di un orientamento che la Suprema Corte di Cassazione ha faticosamente ma lucidamente delineato nell’ultimo decennio. Per l’amministratore di condominio e per il professionista legale, questa pronuncia rappresenta un “porto sicuro” procedurale: essa ribadisce che, nei rapporti esterni con il Condominio, la parziarietà delle obbligazioni cede il passo alla solidarietà passiva dei contitolari. Non si tratta di una scelta arbitraria, ma dell’applicazione rigorosa del principio di unitarietà della quota condominiale rispetto alla compagine dei creditori.

Dal fatto al diritto
La vicenda approdata davanti al Giudice Di Bari trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo (ex art. 63 disp. att. c.p.c.) notificato a un’Agenzia, titolare solo di una quota pari a 2/9 di un appartamento pro-indiviso. L’opponente deduceva una tesi difensiva comune quanto fallace: l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere il pagamento soltanto della percentuale corrispondente alla propria quota di proprietà, invocando inoltre la mancata convocazione alle assemblee e la prescrizione dei crediti.
Il caso è didattico: un ente (o un privato) che acquista una frazione di un immobile e ritiene, per ciò solo, di essere un “condomino a metà” o “a un nono”, estraneo alle morosità degli altri contitolari. La pronuncia di Terni smonta questa visione atomistica, trasformando il caso di cronaca in un monito: il debito condominiale inerente a una singola unità immobiliare non è frazionabile dal creditore (il Condominio), il quale ha il diritto di esigere l’intero da chiunque dei comproprietari.

Il Tribunale di Terni, con un’analisi densa e tecnica, rigetta l’opposizione citando testualmente il principio cardine: “la responsabilità dei comproprietari di un appartamento nei confronti del condominio ha natura solidale in relazione al pagamento degli oneri condominiali, ragion per cui il condominio ben può esigere da ciascuno dei comproprietari l’intero ammontare del debito”.

Per giungere a questa conclusione, la sentenza si appoggia esplicitamente al solco tracciato dalla Cassazione n. 21907/2011, la quale aveva già chiarito che l’obbligo di contribuzione grava sui contitolari “sia perché detto obbligo grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica […] sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume)”.
È qui che risiede il cuore tecnico della questione: molti interpreti, erroneamente, avevano tentato di estendere alle quote interne di una singola unità il principio della parziarietà sancito dalle Sezioni Unite n. 9148/2008. Tuttavia, la giurisprudenza successiva, inclusa l’Ordinanza della Cassazione n. 27989/2022, ha blindato il confine: la parziarietà riguarda il rapporto tra il Condominio e i diversi proprietari di distinte unità immobiliari, ma non si applica all’interno della singola “cellula” proprietaria.
Come sottolineato in Cassazione. 27989/2022, i comproprietari di un appartamento “non possono essere considerati condomini singoli non essendo possibile scomporre pro quota i singoli diritti di proprietà”. Pertanto, l’amministratore può agire indifferentemente contro uno solo di essi per l’intero credito, lasciando che i rapporti di divisione del debito restino confinati alla sfera privata del regresso tra i condebitori.

Riflessioni
Queste pronunce offrono all’amministratore una “roadmap” operativa chiara. Il professionista non deve trasformarsi in un contabile delle liti familiari o societarie.

  1. L’amministratore deve agire con celerità contro il comproprietario che appare più solvibile o più facilmente reperibile. Non è tenuto a notificare pro quota il decreto ingiuntivo. La “strategia dell’intero” è non solo legittima, ma doverosa per tutelare la cassa condominiale.
  2. L’amministratore deve restare terzo rispetto alle dinamiche di regresso. Se un comproprietario paga l’intero, il suo diritto di rivalsa verso gli altri contitolari è una questione di diritto civile ordinario che non deve intaccare la contabilità del Condominio.
  3. Un punto fondamentale della sentenza di Terni riguarda la validità delle delibere. Il Giudice ricorda che la mancata convocazione di un comproprietario determina non la nullità, ma l’annullabilità della delibera, che va eccepita entro i canonici 30 giorni (art. 1137 c.c.). L’amministratore deve però prestare attenzione: l’art. 67 disp. att. c.p.c. prevede che i comproprietari abbiano diritto a un solo rappresentante in assemblea. È buona norma inviare la convocazione a tutti, ma una volta approvato il riparto, esso diventa titolo esecutivo contro chiunque di essi.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Terni n. 22/2023, rafforzata dai precedenti di legittimità del 2011 e del 2022, semplifica l’onere probatorio e procedurale dell’amministratore. La responsabilità professionale oggi non si misura nella capacità di mediare tra comproprietari litigiosi, ma nella fermezza con cui si applica il principio di solidarietà per garantire la continuità dei servizi comuni.
Ignorare questa potenza di fuoco legale o, peggio, assecondare le richieste di “frazionamento” del debito da parte dei comproprietari, esporrebbe l’amministratore a gravi responsabilità verso la compagine condominiale per ritardo nella riscossione. La legge è chiara: davanti al Condominio, l’unità immobiliare è un atomo indivisibile. Chi ne possiede un pezzo, ne risponde per tutto.

Fonte: Anaci BAT

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