REGOLAMENTO CONTRATTUALE E INNOVAZIONE: IL TRIBUNALE DI MILANO SDOGANA LE MODIFICHE ORGANIZZATIVE A MAGGIORANZA

Il costante bilanciamento tra il rigoroso rispetto dei diritti individuali e la crescente necessità di una gestione condominiale snella ed efficiente trova una nuova, fondamentale bussola interpretativa nella sentenza del Tribunale di Milano dell’8 giugno 2026, n. 4822. Questo atteso pronunciamento offre chiarimenti preziosi sull’annosa e delicata questione della modifica dei regolamenti di natura contrattuale. Attraverso un’analisi lucida e pragmatica, la decisione dimostra come l’inevitabile innovazione procedurale e l’adeguamento tecnologico della vita condominiale non debbano necessariamente restare intrappolati nelle rigidità della regola dell’unanimità.

Il cuore del dibattito giuridico affrontato dalla pronuncia ruota attorno alla vera natura delle clausole contenute in un regolamento di origine contrattuale e, conseguentemente, ai quorum deliberativi necessari per la loro legittima revisione. Tradizionalmente, un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha sempre eretto un muro a protezione dei diritti soggettivi dei condomini, stabilendo categoricamente che le disposizioni regolamentari incidenti sui diritti individuali non possono essere modificate senza il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. Sono altrettanto pacifiche le limitazioni imposte alle clausole che incidono sui diritti dominicali dei singoli, che disciplinano in modo derogatorio l’uso delle proprietà esclusive o delle parti comuni, ovvero che alterano i criteri legali di ripartizione delle spese; anch’esse esigono il consenso unanime. Tuttavia, il Tribunale di Milano dell’8 giugno 2026, n. 4822 precisa con forza che da tali imprescindibili principi a tutela della proprietà non si può in alcun modo trarre la conseguenza automatica secondo cui qualsiasi disposizione inserita all’interno di un regolamento contrattuale sia sottratta al normale potere deliberativo della maggioranza assembleare. Anche all’interno di un unico documento di natura contrattuale possono infatti convivere sia clausole di natura strettamente negoziale, sia disposizioni che possiedono un carattere meramente gestionale, organizzativo o procedurale. Il principio di diritto confermato dal giudice chiarisce che le prime richiedono l’unanimità, mentre le seconde possono essere validamente modificate dall’assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in quanto non alterano il contenuto dei diritti individuali ma disciplinano esclusivamente il funzionamento pratico dell’ente di gestione.

Il caso pratico
Per comprendere appieno la portata pratica di questa distinzione giurisprudenziale, è particolarmente utile calarsi nello specifico scenario affrontato dal giudice milanese. Immaginiamo una compagine condominiale che, riunitasi nell’assemblea del 15 gennaio 2025, decida di modernizzare e snellire le proprie procedure interne. Nello specifico caso giudiziario, l’assemblea aveva affrontato e approvato a maggioranza due cruciali integrazioni al testo regolamentare. Con la deliberazione di cui al punto numero 6 dell’ordine del giorno, è stata prevista la possibilità di convocare e svolgere l’assemblea anche in modalità telematica, aggiornando l’articolo 8 del regolamento. Successivamente, con la deliberazione al punto numero 8, l’assemblea ha approvato una modifica della disciplina delle deleghe, elevando da tre a cinque il numero massimo di deleghe conferibili ad un singolo partecipante. Di fronte a questa spinta verso l’efficienza procedurale, due condomini hanno deciso di adire le vie legali, impugnando le deliberazioni. La tesi dei ricorrenti si fondava sulla convinzione che il regolamento condominiale, avendo natura contrattuale, richiedesse in ogni caso e per qualsiasi sua parte l’unanimità dei consensi per essere modificato, rendendo conseguentemente annullabili le decisioni adottate a semplice maggioranza.
Il Tribunale di Milano dell’8 giugno 2026, n. 4822 smonta minuziosamente la tesi dei ricorrenti, rigettando integralmente il ricorso e validando l’operato dell’assemblea. Il giudice ha stabilito che la previsione di svolgere le assemblee tramite strumenti telematici costituisce esclusivamente un mero strumento organizzativo attraverso il quale si esplica l’attività assembleare. Tale modalità non incide sui diritti reali dei condomini, non altera le quote millesimali o i criteri di spesa e non determina alcuna compressione del diritto di partecipazione. Naturalmente, la Corte sottolinea che tale strumento deve essere applicato nel rigoroso rispetto dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, garantendo l’identificazione dei partecipanti, la simultaneità della discussione e il libero esercizio del voto. Le medesime considerazioni logiche e giuridiche sono state applicate alla modifica inerente al numero massimo delle deleghe. Tale previsione attiene strettamente al funzionamento dell’organo deliberativo e alla disciplina della rappresentanza, non attribuendo né sottraendo diritti ad alcun partecipante. Di conseguenza, potendo inquadrare entrambe le modifiche come disposizioni di natura esclusivamente organizzativa, esse potevano essere validamente approvate a maggioranza. Il Tribunale precisa, inoltre, che accogliere l’impostazione contraria avrebbe significato paralizzare il condominio, assoggettando all’unanimità ogni aspetto procedurale e compromettendo in modo evidente la funzionalità gestionale dell’ente. Infine, la pronuncia evidenzia un decisivo difetto di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, i quali non hanno allegato né dimostrato nessuno specifico pregiudizio concreto derivante da queste modifiche. L’eventualità che l’aumento delle deleghe possa in futuro incidere sugli equilibri assembleari è stata liquidata come una mera eventualità astratta, inidonea a costituire una lesione concreta e attuale.

Consigli pratici
Nel tradurre in operatività quotidiana questi autorevoli principi giurisprudenziali, specialmente per chi vanta un’esperienza trentennale sul campo e spinge costantemente per l’integrazione di strumenti tecnologici avanzati nella gestione dello studio, si aprono prospettive di grande concretezza gestionale. Gli amministratori sono chiamati, in prima istanza, a mappare e interpretare con perizia i regolamenti contrattuali dei fabbricati amministrati, superando il timore reverenziale verso il documento nella sua interezza. Quando si opera nella sfera della pura gestione e tutela delle parti comuni, cercando di rendere la macchina burocratica più rispondente alle esigenze contemporanee, il professionista gode oggi di una solida base giuridica per proporre l’adozione di soluzioni innovative. L’introduzione di regole chiare per le riunioni virtuali o la fisiologica regolamentazione dei flussi di rappresentanza in assemblea non devono più essere visti come scogli insormontabili bloccati dal veto di un singolo dissidente. È fondamentale, tuttavia, governare questi processi con estrema trasparenza, rassicurando i residenti che l’efficienza organizzativa non lede le loro prerogative partecipative, purché si mantenga il rispetto per le forme sancite dal Codice Civile.
Parallelamente, il perimetro di azione cambia radicalmente ogniqualvolta una proposta di delibera minacci di alterare i criteri di riparto prestabiliti o tenti di porre vincoli e limitazioni all’utilizzo commerciale o abitativo delle singole unità immobiliari, il monito del professionista deve essere fermo e inequivocabile, ricordando alla compagine che tali ambiti restano sotto il dominio assoluto e invalicabile del consenso unanime.

Fonte: Anaci BAT

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