Supercondominio, regolamento, trascrizione, clausole. Tribunale Roma 23 aprile 2019

il dott. Roberto Ghiron, in funzione di Giudice Unico di primo grado, V Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12219/17 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

M.V.

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. F. L. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
ATTORE

E

SUPERCONDOMINIO elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv G. M. che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione debitamente notificato l’attore esponeva quanto segue. Di essere proprietario, per averla acquistata in data 12-4-2012, di un’unità facente parte del Condominio B. le M. in R. via R. B. 11 che a sua volta faceva parte del Supercondominio C. Z2 R., strumento di gestione di beni comuni a sei complessi edilizi disciplinato dal regolamento di condominio per atto notaio Pasquini del 14-7-2016. Che l’art. 17 di detto regolamento prevedeva, quanto alla rappresentanza di ogni condominio all’assemblea del supercondominio, l’obbligo di designazione (per ogni condominio) di un proprio rappresentante per le delibere di ordinaria amministrazione. Che l’art. 19 prevedeva che la convocazione doveva effettuarsi mediante avviso scritto individuale da inviarsi mediante raccomandata e che l’art. 37 (prevedeva) la durata in carica dell’amministratore della società costruttrice fino alla nomina di altro da parte dell’assemblea. Che, in data 1-12-2016, si era tenuta un’assemblea del Supercondominio sui temi: corrispettivo al gestore dell’impianto termico e approvazione preventivo 2015/2016. Che le delibere approvate erano affette da nullità in quanto egli non era stato personalmente convocato in violazione delle norme regolamentari considerato che i partecipanti non erano i vari condominii ma i condòmini e considerato inoltre che la norma di cui all’art. 67 comma 3 disp att c.c. non legittimava i rappresentanti a ricevere le convocazioni in luogo dei rappresentati che così non avrebbero avuto diritto di discutere gli argomenti inerenti la gestione dei beni comuni. Che, diversamente opinando, si darebbe corso ad un’illegittima compressione del diritto di proprietà in violazione dell’art. 42 della Costituzione. Che l’assemblea era stata convocata da soggetto che non aveva documentato la sua legittimazione e non aveva posto all’o.d.g. la nomina del nuovo amministratore donde, anche per tale motivo, le delibere erano affette da nullità. Ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle delibere impugnate. In subordine chiedeva che, ritenuta non manifestamente infondata la questione dell’illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 67 comma 3 disp att c.c., fossero trasmessi gli atti alla Corte Costituzionale. In via subordinata chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle delibere in quanto l’assemblea era stata convocata da soggetto non legittimato e che, nel caso lo fosse stato, fosse disposta la nomina giudiziale dell’amministratore.

Si costituiva il Supercondominio chiedendo il rigetto delle avverse domanda.

All’esito del giudizio venivano precisate le conclusioni come in atti. Infine all’udienza del 22-1-2019 la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per note conclusionali e repliche.

La prima delle domande per come formulata (richiesta di declaratoria di nullità delle delibere impugnate in quanto la formazione della volontà dell’ente di gestione sarebbe maturata in violazione del diritto di essere ‘personalmente’ convocato anche ad assemblea per la quale è prevista la partecipazione del solo rappresentante) non merita positivo scrutinio.

Si deve premettere che il regolamento prodotto non risulta avere natura contrattuale non essendovi prova che sia stato trascritto né risulta essere stato approvato specificamente dai partecipanti (in particolare dal M. che ha finanche acquistato in epoca anteriore al deposito del regolamento con la conseguenza che palesemente non avrebbe potuto accettarlo) donde le eventuali clausole in deroga alle disposizioni di legge non sono opponibili (Cass. 6968/18).

Peraltro l’art. 72 disp att c.c. dichiara espressamente non derogabile dal regolamento quanto previsto dal citato art. 67 disp att. Con la conseguenza che l’eventuale clausola che prevedesse la non obbligatorietà della nomina del rappresentante sarebbe affetta da nullità.

Tuttavia, è emerso – contrariamente a quanto erroneamente affermato dall’attore- che, lungi dall’avere derogato alla diposizione di cui all’art. 67 disp att c.c. comma terzo, il regolamento prodotto ne ha fatto, invece, espresso richiamo, per quanto si dirà, nella sua interezza. Norma che è dunque applicabile in un caso, quale quello in esame, laddove è emersa l’esistenza di un supercondominio con partecipanti in numero superiore a 60 e le decisioni da assumere in assemblea hanno riguardato solo la gestione ordinaria.

La citata norma, inserita nelle disposizioni di attuazione del codice civile ed introdotta con la novella di cui alla L. n. 220 del 2012, ha risolto il problema della rappresentanza nell’assemblea del supercondominio stabilendo che ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea con la maggioranza di cui all’art.1136 comma 5 c.c. per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii. In mancanza ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante per il proprio condominio. La ratio di tale disposizione è non solo quella di limitare il numero dei partecipanti alle assemblee dei supercondominii ma anche quella di eliminare le difficoltà connesse alla convocazione di tali assemblee laddove sia necessario che il relativo avviso debba pervenire a tutti i condomini (con la conseguente difficoltà ed onerosità della convocazione ed il rischio elevato di non completare l’iter procedimentale e di poter gestire l’organizzazione). Con la conclusione, quindi, che l’avviso deve essere inviato soltanto al rappresentante designato dai singoli condomini che, è evidente, deve preesistere alla convocazione dell’assemblea (in dottrina v. Triola). Laddove non avrebbe senso alcuno prevedere la convocazione di tutti i partecipanti e la partecipazione dei soli rappresentanti (in ogni caso i rappresentati non potrebbero, infatti, far valere ‘direttamente’ le loro ragioni in assemblea).

Invero, dalla corretta esegesi del regolamento prodotto in atti, emerge che l’art. 17 (del regolamento stesso) ha fatto espresso richiamo alla norma di cui all’art. 67 disp att c.c. comma 3 solo in caso di assemblee per la gestione ordinaria dei beni comuni, prevedendo la nomina di un rappresentante (con la conseguente convocazione dello stesso per le ragioni suindicate), mentre ha espressamente previsto solo per il caso di ‘attività di natura straordinaria’ che ‘la presente assemblea ed il relativo voto competono ai singoli condòmini.’ Donde palese è l’errore interpretativo nel quale è incorso l’attore laddove ha ritenuto potersi ricavare la partecipazione diretta anche per le attività ordinarie posto che è lo stesso regolamento, prevedendo la partecipazione di tutti i condomini solo per le attività straordinarie, ad escludere, a contrario, dal diritto di voto i singoli condomini e cioè in caso di ‘attività di natura ordinaria’ e conseguentemente l’amministratore dall’onere della loro preventiva convocazione (chè, si ripete, la prevista esclusione del diritto di partecipare personalmente esclude logicamente anche il diritto di essere ‘personalmente’ convocati).

Segue il rigetto del primo motivo di doglianza.

Mette conto di osservare inoltre che palesemente infondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’attore (peraltro mal posta solo con riguardo alla convocazione e non alla partecipazione) atteso che la partecipazione mediata attraverso un rappresentante, in virtù di rapporto di mandato, consente pienamente di tutelare gli interessi del mandante. Anche in un caso quale quello in esame laddove il rappresentante designato potrà prevedere una eventuale preventiva discussione in seno all’assemblea del singolo condominio (laddove il rappresentante sia l’amministratore). Ma l’inottemperanza agli obblighi del mandato non costituisce oggetto di questo giudizio ed attiene a diverso profilo ‘interno’ ai condominii.

Parimenti infondata è anche l’ultima delle doglianze in quanto l’amministratore che ha convocato l’assemblea risulta essere stato legittimamente nominato laddove nessuna disposizione regolamentare impone un termine per introdurre la discussione sulla nomina di altro amministratore. Mentre è inammissibile avanzare in sede contenziosa la domanda di nomina di un amministratore giudiziario in quanto la domanda, a mente dell’art. 1129 c.c. ed in presenza dei presupposti ivi indicati, deve essere avanzata innanzi all’A.G. in sede camerale trattandosi di provvedimento di natura amministrativa.

Alla chiara soccombenza segue la condanna dell’attore alla refusione, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza dichiarata inammissibile, rigetta le domande avanzate da parte attrice. Condanna l’attore a rifondere, in favore del convenuto, le spese di lite che si liquidano in complessivi Euro4900,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2019.

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