Caduta sulle scale per spegnimento delle luci scale

Colpa del temporizzatore o di chi lo ha programmato? Il Tribunale di Latina con sentenza delll’11 aprile 2024, n. 806 si è interessata di una vicenda nella quale una signora citava in giudizio un Condominio in quando, mentre scendeva le scale del palazzo, nel quale si era recata per fare visita alla famiglia, cadeva rovinosamente a terra a causa dell’improvviso spegnimento delle luci che illuminano le scale condominiali.

La caduta dell’attrice è stata causata dall’improvvisa mancanza di luce nelle scale, causata da una non idonea durata del timer di illuminazione nel vano scale.

Il Condominio quale custode dei beni e degli impianti condominiali, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagionati ai terzi. Il presupposto della responsabilità del custode è la sussistenza di una relazione di fatto tra il soggetto custode e la cosa, tale da consentire un effettivo potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo. Tuttavia è stato affermato che il comportamento imprudente del danneggiato può arrivare ad interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento danno. L’attrice, trovandosi improvvisamente al buio, avrebbe potuto con l’ordinaria diligenza e cautela evitare di procedere, arrestarsi e non proseguire nella discesa delle scale, attendendo la riaccensione delle luci, anche richiamando l’attenzione dei condomini. Del resto quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo a interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituito dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma primo, con la conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato.

Secondo il Giudice, la concorrenza dell’attrice nella causazione dell’evento lesivo ha determinato una riduzione del risarcimento del danno.

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