REVOCA DEL MANDATO. LA MAIL ORDINARIA NON HA VALORE

Una pronuncia del Consiglio Nazionale Forense (CNF), depositata in segreteria il 26 maggio 2025, offre spunti interessanti per chiunque gestisca rapporti professionali, amministratori di condominio in primis. La sentenza chiarisce una volta per tutte i confini della validità della revoca di un mandato professionale e ribadisce il divieto assoluto di utilizzare in giudizio la corrispondenza riservata tra avvocati, anche quando in ballo c’è il recupero dei propri onorari.

Al centro della decisione del CNF vi sono due principi fondamentali che regolano il rapporto tra cliente e professionista.
Il primo riguarda la forma della revoca del mandato. Spesso, nella frenesia delle comunicazioni moderne, si tende a pensare che una mail ordinaria o un colloquio acceso siano sufficienti a interrompere un rapporto fiduciario. Il CNF, richiamando la giurisprudenza e la logica giuridica, ci ricorda che la revoca è un atto ricettizio che produce effetti solo quando il destinatario ne ha legale conoscenza.
Il secondo punto, non meno importante, riguarda l’articolo 48 del Codice Deontologico Forense. Esso sancisce il divieto per l’avvocato di produrre in giudizio la corrispondenza scambiata con i colleghi qualificata come “riservata” o contenente proposte transattive. La domanda a cui il CNF ha risposto è: questo divieto vale anche se l’avvocato deve difendersi o recuperare il proprio compenso?

Il Caso Pratico:
Immaginiamo una situazione che potrebbe accadere in qualsiasi studio professionale. Una cliente (nel caso di specie una privata, ma potrebbe benissimo essere un Condominio) ha un diverbio con il proprio avvocato. Durante un incontro in studio manifesta insoddisfazione e, successivamente, invia una mail ordinaria (non PEC) per revocare l’incarico. Solo settimane dopo invia una Raccomandata A.R.
Nel frattempo, l’avvocato, sostenendo di non aver visto la mail ordinaria (finita nello spam o non letta), continua a lavorare per la cliente. Quando la cliente contesta l’attività svolta dopo la presunta revoca via mail, l’avvocato agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle spettanze. Per provare il suo lavoro, l’avvocato deposita nel fascicolo giudiziario delle mail scambiate con il nuovo avvocato della cliente, alcune delle quali contrassegnate esplicitamente come “riservate personali”.
La cliente segnala l’avvocato all’Ordine: lo accusa di aver lavorato senza mandato (perché revocato via mail ordinaria) e di aver violato la privacy producendo corrispondenza riservata.

Con la sentenza in commento, il Consiglio Nazionale Forense ha rigorosamente, diviso le responsabilità:
Sulla Revoca del Mandato (Vittoria del Professionista): Il CNF ha stabilito che la mail ordinaria non ha valore di certezza. Non essendoci garanzia di ricezione (a differenza della PEC), l’avvocato non può essere sanzionato per aver continuato a lavorare fino al ricevimento della Raccomandata A.R. (avvenuta nel caso specifico il 22 dicembre). Tutto il lavoro svolto prima di quella data è legittimo e va pagato. Il CNF afferma chiaramente: “Solo con la raccomandata pervenuta a mezzo posta la ricorrente è venuta formalmente, ed efficacemente, a conoscenza della revoca”.
Sulla Corrispondenza Riservata (Condanna del Professionista): Qui il CNF è stato inflessibile. L’avvocato non avrebbe mai dovuto depositare le mail “riservate” del collega di controparte. Il divieto dell’art. 48 è assoluto e “prevale persino sul dovere di difesa”. Non importa se quelle mail servivano a dimostrare di aver lavorato: la sacralità della corrispondenza riservata tra colleghi non può essere violata nemmeno per recuperare un credito. Per questo motivo, è stata confermata la responsabilità disciplinare (seppur con sanzione ridotta all’avvertimento).

Consigli pratici
Questa sentenza è un manuale operativo per l’Amministratore di Condominio che si trovi nella delicata situazione di dover interrompere il rapporto con un fornitore, in particolare un legale o un tecnico nominato dall’assemblea.
Ecco come agire per evitare contenziosi e spese inutili per il Condominio:
Mai revocare “a voce” o via mail semplice. se l’Assemblea delibera di sostituire l’avvocato che segue una causa condominiale, l’Amministratore deve comunicare la revoca esclusivamente via PEC o Raccomandata A.R. Come insegna il CNF, una mail ordinaria non è sufficiente e il vecchio legale potrebbe legittimamente continuare a lavorare e fatturare al Condominio fino alla ricezione della notifica formale.
Attenzione alle tempistiche: La revoca ha effetto dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. Se l’Amministratore invia la disdetta in ritardo e nel frattempo l’avvocato partecipa a un’udienza, il Condominio dovrà pagare anche quella prestazione.
Quando si cambia avvocato, il nuovo legale del Condominio prenderà contatti con il precedente. L’Amministratore deve sapere che le comunicazioni “riservate” tra i due legali (spesso utili per trovare accordi sui compensi o sul passaggio delle carte) non potranno essere usate in tribunale come “prove” in caso di future liti sulle parcelle. È bene quindi chiedere che le questioni sostanziali (consegna documenti, rinuncia agli atti) vengano formalizzate in atti ufficiali e non lasciate a scambi epistolari confidenziali.
In conclusione: la forma, nel diritto e nel condominio, è sostanza. Una PEC inviata al momento giusto può risparmiare al condominio migliaia di euro in onorari non dovuti.

Fonte: Anaci BAT

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