La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 22105 del 31 luglio 2025, emessa dalla Terza Sezione Civile, interviene su una problematica di estrema rilevanza pratica per gli amministratori di condominio: la recuperabilità dei crediti condominiali maturati su un immobile sottoposto a esecuzione forzata individuale. Il Supremo Consesso ha avuto modo di pronunciarsi sulla spinosa questione della prededucibilità o meno delle spese condominiali maturate in pendenza dell’esecuzione, e il presente articolo fornirà chiarimenti essenziali sui limiti e sulle condizioni per il soddisfacimento di tali oneri sul ricavato della vendita forzata.
La controversia sorge dalla tendenza, nel dibattito giuridico, di estendere il trattamento privilegiato previsto per i crediti condominiali nell’ambito fallimentare (oggi procedure concorsuali) anche all’esecuzione forzata individuale.
Il contesto normativo di riferimento è duplice. Da un lato, l’Art. 30 della Legge n. 220/2012 sancisce che i contributi per spese di manutenzione e innovazioni sono prededucibili quando maturano durante le procedure concorsuali. La prededuzione, che opera in tale ambito, conferisce una precedenza processuale rispetto a tutti i creditori, in ragione della strumentalità del credito agli scopi della procedura.
Dall’altro lato, nell’esecuzione forzata individuale (disciplinata dal Libro III del codice di rito), la prededuzione in senso tecnico è esclusa. Qui vige il principio dell’anticipazione delle spese necessarie per il funzionamento del processo (ex art. 8 D.P.R. n. 115/2002 e 95 c.p.c.). Tali spese, se sostenute nell’interesse comune dei creditori, possono beneficiare del privilegio speciale immobiliare di cui all’Art. 2770 del Codice Civile.
Il principio di diritto al centro dell’analisi è se i crediti per oneri condominiali (manutenzione ordinaria, straordinaria, innovazioni) maturati dopo il pignoramento possano essere assimilati alle spese di giustizia privilegiate ex Art. 2770 c.c.. Il Tribunale di Velletri, nella fase di merito, aveva errato nel ritenere che tali crediti non potessero essere riconosciuti in prededuzione ex art. 2770 c.c..
Il caso pratico
Consideriamo il caso di un’unità immobiliare sottoposta ad espropriazione forzata. Il debitore esecutato, pur non perdendo la proprietà fino al decreto di trasferimento, non onora gli oneri condominiali successivi al pignoramento.
Ad esempio, il Condominio Beta si trova a dover affrontare nel corso dell’esecuzione sia le spese di gestione ordinaria (luce, pulizia), sia un intervento straordinario sulla caldaia comune. La procedura esecutiva si protrae per anni, superando il limite di copertura biennale previsto dall’Art. 63, comma 4, disp. att. c.c.. Il Condominio, per evitare che gli altri condomini siano costretti ad anticipare indefinitamente i costi, avanza istanza al Giudice dell’Esecuzione per ottenere il riconoscimento di tali crediti, maturati in corso di procedura, come spese privilegiate (o prededucibili, secondo la tesi del ricorrente) ai sensi dell’Art. 2770 c.c., sostenendo che essi sono funzionali alla tutela dell’interesse di tutti i creditori e prevengono un ingiustificato arricchimento del creditore procedente.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Velletri aveva rigettato tale domanda, riconoscendo al Condominio come privilegiate solo le spese e i compensi di procedura e una somma ulteriore per spese straordinarie, escludendo il riconoscimento in prededuzione per i crediti per oneri condominiali maturati in pendenza dell’esecuzione immobiliare.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22105/2025, ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
Il principio affermato dalla Corte è che l’Art. 30 della legge n. 220/2012 è riferita soltanto alle procedure concorsuali e non è applicabile, in via analogica, all’esecuzione forzata individuale. La Corte ha evidenziato che la differenza di posizione tra il debitore soggetto a liquidazione giudiziale (che perde la capacità di agire e subisce lo spossessamento) e il debitore assoggettato ad esecuzione individuale (che mantiene la titolarità di diritti e obblighi) è netta e impedisce l’applicazione analogica.
Cosa ha stabilito la Corte: I contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per le innovazioni, dovuti per un immobile in condominio e maturati dopo il pignoramento, non sono né prededucibili, né costituiscono automaticamente spese di giustizia per atti di espropriazione privilegiati sul prezzo della vendita ex Art. 2770 c.c..
Tuttavia, la Corte riconosce una eccezione: Tali spese possono assumere la qualità di spese di giustizia privilegiate ex Art. 2770 c.c. solo ove esse si rendano indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile (o delle relative parti comuni, funzionalmente collegate alla prima).
In termini pratici, ciò significa che le spese condominiali ordinarie (es. pulizia, bollette) o le spese straordinarie che non incidono sulla stabilità strutturale del bene pignorato non godono di prelazione. Solo gli oneri che si configurano come indispensabili per garantire l’esistenza fisica ed economica del bene (onde evitare il perimento) possono essere riconosciuti. In quest’ultimo caso, il Giudice dell’Esecuzione può disporne l’anticipazione a carico del creditore procedente (Art. 8 D.P.R. n. 115/2002), per poi essere rimborsate con il privilegio al momento della distribuzione del ricavato.
Consigli pratici
L’attività dell’amministratore deve distinguere chiaramente la gestione del debito privato del condomino esecutato rispetto all’attività a tutela delle parti comuni che interagiscono con la procedura esecutiva.
Il debito per gli oneri condominiali successivi al pignoramento continua a gravare sul condomino esecutato, il quale, in pendenza di esecuzione, mantiene la piena capacità di agire. L’amministratore, per il recupero di tali somme, deve obbligatoriamente avviare il procedimento esecutivo ordinario e, successivamente, intervenire nella procedura esecutiva individuale già pendente. È importante ricordare che l’amministratore sta agendo per un credito che, in linea di principio, è chirografario e che rischia di restare insoddisfatto in caso di incapienza. Per mitigare questo rischio, è fondamentale avvalersi della responsabilità solidale dell’aggiudicatario-acquirente, che risponde per i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente la vendita (Art. 63, comma 4, disp. att. c.c.).
Quando si presentano spese relative alle parti comuni, l’amministratore deve riconoscere che l’immobile pignorato è ora sotto la gestione del Custode Giudiziario, un ausiliario che opera in un’ottica dinamica, finalizzata alla liquidazione proficua del bene. Se l’amministratore ritiene che una specifica spesa condominiale (anche se straordinaria o di manutenzione) sia indispensabile per la conservazione strutturale del bene (e quindi per evitarne il perimento o il decremento di valore economico significativo, Art. 164 disp. att. c.p.c.), deve agire non come creditore impositivo, ma come facilitatore e informatore qualificato. L’amministratore dovrà portare all’attenzione del Custode (e indirettamente del Giudice dell’Esecuzione) la necessità urgente di tale spesa, affinché il Giudice, attraverso un’analisi costi-benefici, la autorizzi espressamente come “spesa necessaria” ai sensi dell’Art. 8 TUSG. Solo attraverso questa autorizzazione giudiziale, la spesa condominiale pro quota potrà essere anticipata dal creditore procedente e soddisfatta con il privilegio ex Art. 2770 c.c..
Inoltre, pur conservando il condomino esecutato la legittimazione a votare in assemblea fino al decreto di trasferimento, il Custode Giudiziario può partecipare all’assemblea, anche senza specifica autorizzazione, per assolvere ai suoi doveri informativi riguardo la gestione e l’amministrazione del bene. In tale contesto, l’amministratore deve fornire al Custode tutte le informazioni necessarie.
In sintesi, occorre agire distinguendo l’esigibilità del credito (che resta sul debitore) dalla sua collocazione privilegiata (che dipende dalla funzione indispensabile della spesa nel processo esecutivo). Evitare di confondere la utilità della spesa (come l’ordinaria manutenzione) con la sua necessarietà strutturale per il processo.



