DECRETO INGIUNTIVO DELL’IMPRESA E RECUPERO VERSO I CONDOMINI MOROSI

La Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza n. 34220 del 6 dicembre 2023, ha fornito importanti chiarimenti in materia di opposizione all’esecuzione (Art. 615 c.p.c.) in ambito condominiale, affrontando questioni che impattano direttamente sulla responsabilità dei singoli condòmini. Questo pronunciamento è di fondamentale importanza per amministratori e condòmini, delineando con maggiore precisione i confini delle obbligazioni e i meccanismi di tutela.

Al centro dell’analisi vi è il principio della natura parziaria delle obbligazioni condominiali, secondo il quale il singolo condòmino è responsabile solo per la propria quota. Tuttavia, il quadro si complica con l’applicazione dell’Art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Questa norma stabilisce che l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi e deve comunicare ai creditori non ancora soddisfatti i dati dei condòmini morosi. Fondamentale è il comma 2, che impedisce ai creditori di agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti se non dopo aver escusso (cioè tentato senza successo di recuperare il credito da) gli altri condòmini, i “morosi”.
La Corte di Cassazione, interpretando la norma, ha ribadito che i condòmini “in regola” possono essere aggrediti esecutivamente in caso di insolvenza dei “morosi”, ma godono di un beneficio di preventiva escussione di questi ultimi. Viene, inoltre, chiarito che un condòmino può estinguere la propria obbligazione (parziaria) pagando direttamente il creditore. La pronuncia definisce i “condòmini morosi” come coloro che non hanno versato la quota all’amministratore e non hanno neanche pagato direttamente il creditore, mentre i “condòmini in regola” sono quelli che hanno estinto la loro quota direttamente al creditore o tramite l’amministratore con la provvista da loro fornita.

Il Caso Pratico
Il caso esaminato dalla Suprema Corte offre un esempio calzante della complessità della materia. La Società S.n.c., dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo esecutivo di € 29.000,00 nei confronti di un Condominio per un residuo di pagamento di un contratto d’appalto, ha intimato tre distinte precetti di pagamento a tre condòmini (Tizio, Caio e Sempronio) per un importo complessivo di € 26.753,94, basandosi sulla loro morosità comunicata dall’amministratore.
I condomini hanno proposto opposizione, sostenendo che la loro responsabilità dovesse limitarsi alla rispettiva quota millesimale sull’importo residuo del debito complessivo, non sull’intero importo dell’appalto. Hanno, inoltre, eccepito che la delibera condominiale di riparto della spesa era stata annullata in sede giudiziaria, invalidando, a loro avviso, la base per la pretesa. Sebbene il Tribunale avesse parzialmente accolto l’opposizione, la Corte d’Appello di Venezia l’aveva rigettata integralmente, portando il caso alla Cassazione. I ricorrenti hanno anche contestato che il titolo esecutivo fosse solo per € 29.000 e non per l’intero corrispettivo dell’appalto.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei condomini, confermando la decisione d’appello e stabilendo principi di diritto di notevole impatto.

  1. L’onere di preventiva escussione dei “condòmini morosi” di cui all’Art. 63, comma 2, disp. att. c.c. non riguarda solo la quota millesimale del moroso sull’importo residuo dell’obbligazione, ma l’intero importo della loro morosità, ovvero l’intera quota originaria dell’obbligazione condominiale imputabile al singolo condòmino, detratto quanto eventualmente già pagato al creditore (direttamente o tramite l’amministratore).
  2. L’annullamento della delibera condominiale di approvazione della spesa e del riparto, pur essendo una questione interna, non pregiudica il diritto del creditore che abbia già un titolo esecutivo contro il condominio di ottenere il pagamento dai singoli condòmini. La Corte ha chiarito che non è presupposto necessario per l’azione esecutiva contro i singoli condòmini l’esistenza di una valida delibera di ripartizione interna. In sede di opposizione all’esecuzione, il condòmino intimato ha l’onere di allegare e provare che la quota a suo carico sia diversa da quella indicata dal creditore. In mancanza di delibera o se questa è venuta meno, il giudice farà una valutazione sommaria basandosi sulle indicazioni dell’amministratore, altri elementi certi, o in mancanza, sulla tabella millesimale generale.
  3. Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio si ritiene vincolante per tutti i condòmini e i suoi effetti si estendono non solo alla pronuncia esplicita ma anche alle ragioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico implicito. Pertanto, se il decreto è basato su un appalto, il suo valore complessivo, anche se parzialmente insoluto, rientra nei presupposti vincolanti.
  4. Il singolo condòmino ha l’onere di proporre opposizione al decreto ingiuntivo (ex Art. 645 c.p.c.) entro i termini dalla notifica all’amministratore. Non può, quindi, contestare il merito dell’ingiunzione in una successiva opposizione all’esecuzione (ex Art. 615 c.p.c.), dove si possono far valere solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti, o l’inesistenza del titolo.

Consigli Pratici
• È imperativo mantenere registrazioni precise e dettagliate dei pagamenti effettuati da ciascun condòmino. L’amministratore deve essere in grado di distinguere chiaramente chi ha versato la propria quota per contribuire al pagamento di un debito comune e chi è “moroso”. Questa chiarezza è vitale per la comunicazione ai creditori ai sensi dell’Art. 63, comma 1, disp. att. c.c., permettendo al creditore di imputare correttamente i pagamenti e identificare i condòmini realmente “in regola”.
• L’amministratore deve informare i condòmini sulle loro responsabilità parziarie e sulla possibilità di pagare direttamente la propria quota al creditore. Questo può tutelare il singolo condòmino da azioni esecutive o, quanto meno, limitarne l’esposizione, evitando di dover rispondere per le morosità altrui prima che questi ultimi siano stati escussi.
• Quando un creditore interpellato richiede i dati dei condòmini morosi, la comunicazione deve essere impeccabile, basata su dati aggiornati e precisi, distinguendo tra chi ha effettivamente saldato la propria quota, anche se attraverso il circuito condominiale, e chi no.
• Anche in presenza di contestazioni o annullamenti di delibere relative al riparto delle spese, l’amministratore deve agire con la consapevolezza che tali questioni interne non bloccano l’azione esecutiva del creditore munito di titolo contro il condominio..
• In un’eventuale opposizione all’esecuzione, sebbene l’amministratore non rappresenti il condòmino nella sua difesa individuale, la sua collaborazione è essenziale nel fornire al giudice elementi certi (come indicazioni sul riparto, versamenti, ecc.) per una valutazione sommaria della quota del debito gravante sul singolo.
• La sentenza sottolinea l’importanza di proteggere i condòmini che hanno adempiuto alle proprie obbligazioni. Un amministratore accorto deve adoperarsi per garantire che il beneficio di preventiva escussione sia effettivamente applicato, indirizzando i creditori verso i veri morosi e assistendo i condòmini in regola nel dimostrare la loro posizione.
• Qualora si verifichino situazioni patologiche (come la distrazione di fondi) o si debbano ridefinire i riparti, l’amministratore deve essere consapevole e, se del caso, consigliare l’esperimento delle appropriate azioni di rivalsa interna tra i condòmini.

Fonte: Anaci BAT

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