Vivere in un condominio implica la gestione condivisa di spazi e strutture, e spesso le controversie emergono quando si verificano danni da elementi la cui natura – comune o esclusiva – non è immediatamente chiara. La questione della responsabilità per danni derivanti da parti comuni è un tema centrale, soprattutto quando queste parti svolgono una duplice funzione. Comprendere i principi legali che regolano questi casi è fondamentale per ogni condomino e amministratore.
Negli ambienti condominiali, la corretta identificazione e attribuzione di responsabilità per gli elementi strutturali e funzionali è cruciale per la ripartizione delle spese di manutenzione e per la gestione dei danni. Quando una parte di un edificio, pur avendo una funzione di utilità per un singolo condomino, mantiene anche una funzione comune, la sua classificazione come bene condominiale diventa complessa e determina chi è chiamato a rispondere in caso di problemi. L’obiettivo primario è assicurare la sicurezza e la conservazione dell’edificio, distribuendo equamente gli oneri e le responsabilità.
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 5004/2025 analizza il caso di una “vanella”, ovvero un corridoio scoperto che corre perimetralmente al fabbricato. Questa “vanella” serve da piano di calpestio per l’accesso a talune unità immobiliari e si sviluppa su tre lati dell’edificio, costituendo un vero e proprio corridoio interposto tra la muratura di contenimento delle rampe carrabili sovrastanti e la tompagnatura dell’edificio residenziale. Su questo corridoio prospettano diverse proprietà con le proprie aperture.
Un aspetto tecnico rilevante di questa “vanella” è la presenza di pannelli in vetrocemento o lucernari incassati nel suo calpestio, che consentono il passaggio della luce ai locali interrati sottostanti, come i box auto di proprietà esclusiva. Questa caratteristica conferisce alla “vanella” una duplice funzione:
• Comune: come corridoio di accesso e passaggio per diverse unità immobiliari.
• Individuale/di servizio: la sua pavimentazione, tramite i lucernari, svolge una funzione a favore dei locali sottostanti, garantendone l’illuminazione.
La sentenza del Tribunale di Napoli (n. 5004/2025) fornisce un chiaro esempio di come le normative vengano interpretate in situazioni reali, specialmente in merito alla responsabilità per danni da cosa in custodia, disciplinata dall’Art. 2051 del Codice Civile.
Le Infiltrazioni dalla “Vanella” Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Napoli, un proprietario di box auto interrati ha convenuto in giudizio il Condominio e un altro condomino, lamentando infiltrazioni d’acqua provenienti dalla “vanella” sovrastante i suoi box e da colonne fecali condominiali.
Il Tribunale ha stabilito che:
- La “vanella” è stata riconosciuta come bene condominiale. Questo perché essa assolve una funzione comune (conduce a varie unità immobiliari), è indicata tra i beni comuni nel regolamento condominiale (assimilabile ai corridoi d’accesso) e figura tra le aree esterne comuni nelle planimetrie catastali. Essendo un bene comune, il Condominio ne è il custode.
- Data la duplice funzione della “vanella” (passaggio comune e copertura/illuminazione per i box sottostanti tramite i lucernari), il Tribunale ha applicato il principio della co-custodia. Sia l’attore (proprietario dei box) che il Condominio avevano e hanno l’obbligo di custodire il bene. Non diversamente, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 516/2022) relativa al lastrico solare ad uso esclusivo, dove sia il proprietario/usuario esclusivo che il condominio sono corresponsabili per i danni derivanti, in quanto entrambi custodi.
- Di conseguenza, il Condominio è stato dichiarato corresponsabile nella misura del 50% dei danni subiti dall’attore a causa delle infiltrazioni dalla “vanella” e dai lucernari, mentre il restante 50% è stato posto a carico dello stesso attore.
- Un punto chiave della sentenza è la precisazione che la procedura di mediazione obbligatoria non era necessaria in questo caso. L’attore ha agito non come condomino, ma quale terzo danneggiato da un bene condominiale, pertanto la controversia non rientrava nell’ambito dei rapporti condominiali che richiedono la mediazione preliminare.
- Prescrizione del Diritto: Il diritto al risarcimento, dedotto come illecito permanente, è stato interrotto da una missiva del 23/06/2017. Il diritto ai danni maturati prima del 23/06/2012 è stato dichiarato prescritto, mentre per i danni successivi non si è verificata prescrizione, data la tempestiva notifica dell’atto di citazione nel 2021.
- Il Tribunale ha quantificato i danni risarcibili ascrivibili alle perdite dai lucernari calpestabili e il lucro cessante per la mancata possibilità di utilizzare i box. La somma finale di risarcimento a carico del Condominio, dopo la decurtazione del 50% per la co-responsabilità dell’attore e di un acconto già ricevuto, è stata di € 47.785,39 oltre rivalutazione e interessi.
Questa sentenza sottolinea che la funzione effettiva del bene è dirimente per stabilirne la natura e la conseguente ripartizione di oneri e responsabilità. Anche se una parte comune è utilizzata o serve in parte a beneficio esclusivo di un singolo, ciò non esclude la responsabilità condominiale se il bene mantiene una funzione comune all’intero edificio.
Consigli pratici
Le problematiche illustrate dalla sentenza del Tribunale di Napoli evidenziano l’importanza di una gestione condominiale attenta:
• Il criterio determinante per stabilire se un elemento è comune o esclusivo è la sua funzione. Se un elemento, come la “vanella”, serve sia l’interesse di un singolo che quello collettivo (es. accesso, decoro, struttura), è probabile che sia considerato comune, implicando una responsabilità condivisa.
• È fondamentale fare riferimento al regolamento condominiale e alle planimetrie catastali che spesso forniscono indicazioni chiare sulla natura di aree o elementi specifici.
• Per le parti comuni, in particolare quelle soggette a usura o intemperie come le “vanelle” o i lastrici solari, la manutenzione periodica e tempestiva è la migliore strategia per prevenire danni ingenti, lunghe controversie e costi elevati.
• In presenza di infiltrazioni o degrado, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) o una perizia di parte è essenziale per accertare le cause dei danni, l’entità, e la corretta attribuzione delle responsabilità.
• È importante sapere che un condomino che subisce danni da una parte comune può agire contro il condominio anche in qualità di terzo danneggiato, bypassando l’obbligo di mediazione preliminare che invece sussiste per le controversie puramente condominiali.
• La sentenza evidenzia che, in casi di duplice funzione di un bene, la responsabilità può essere ripartita tra il condominio e il singolo proprietario che beneficia dell’elemento, sottolineando l’importanza di analizzare attentamente il contributo di ciascun custode al danno.
La chiara comprensione delle normative e un’attenta valutazione delle funzioni degli elementi costruttivi sono essenziali per prevenire e risolvere le dispute in ambito condominiale.



