Le grigliate all’aperto sono un simbolo della bella stagione, un momento di convivialità che molti desiderano godere nel proprio giardino. Tuttavia, l’installazione di un barbecue, specialmente se in muratura, può trasformarsi rapidamente in una fonte di contenziosi con i vicini, principalmente a causa del mancato rispetto delle distanze legali e delle immissioni di fumo. La questione non è banale e ha visto l’intervento della Corte di Cassazione, che ha fornito chiarimenti essenziali sulla nozione di “costruzione” ai fini delle distanze.
Quando si parla di barbecue in giardino, è fondamentale distinguere tra le diverse tipologie. I barbecue in muratura, che, essendo opere fisse e solide, rientrano nella nozione di “costruzione” ai fini del rispetto delle distanze legali.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Cassazione, definisce la “costruzione” ai sensi dell’art. 873 del Codice Civile come qualsiasi opera non completamente interrata che abbia i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata. Questo include opere cementificate a terra e ben solide. Di conseguenza, un barbecue in muratura, data la sua natura di opera stabile e fissata al suolo, viene generalmente considerato una costruzione a tutti gli effetti legali.
Le principali implicazioni legali riguardano il rispetto delle distanze tra le costruzioni, normate dall’articolo 873 del Codice Civile. La questione centrale è se un manufatto come un barbecue in muratura debba essere considerato una “costruzione” ai fini di tale articolo.
È qui che emergono le principali controversie:
• I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare la nozione codicistica di “costruzione”. Il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore, non a escludere determinate opere dalla definizione di costruzione.
• La Cassazione ha più volte ribadito che la nozione di costruzione, per l’applicazione delle norme sulle distanze legali, è unica e inderogabile da parte delle norme secondarie.
Un caso emblematico che illustra queste problematiche è quello trattato dall’Ordinanza della Cassazione 17561/2024.
Una ricorrente aveva chiesto la condanna dei vicini a rimuovere un manufatto (camino-barbecue) installato a una distanza non legale, oltre al risarcimento del danno e alla cessazione delle immissioni di fumo che da esso si spandevano.
La Corte d’Appello di Venezia aveva reputato che il manufatto non costituisse una costruzione applicando una normativa edilizia locale (art. 5, punto 9, NTA PRG del Comune di Sovizzo). Tale norma disponeva che “Non vengono considerati ai fini delle distanze dai confini e dai distacchi fra i fabbricati le costruzioni accessorie (autorimesse, tettoie ecc.) di altezza non superiore a ml. 2,40”, e la Corte d’Appello aveva ritenuto il barbecue rientrante in tale fattispecie esonerata.
La ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l’opera, essendo cementificata a terra e solida, avrebbe dovuto rispettare la distanza legale in quanto “costruzione”.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo il principio che la nozione di costruzione, ai fini dell’art. 873 c.c., è unica e consiste in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo. La Corte ha chiarito che i regolamenti comunali non possono modificare tale nozione, ma solo stabilire una distanza maggiore.
Di conseguenza, la Corte di Venezia aveva sbagliato a escludere la natura di costruzione del manufatto basandosi esclusivamente sulla norma locale secondaria, senza verificare se l’opera rientrasse nella definizione codicistica. Il caso è stato quindi rimesso al Giudice del rinvio per un nuovo apprezzamento di merito.
Per quanto riguarda le immissioni di fumo, sebbene fossero parte della richiesta iniziale, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al danno non patrimoniale da immissioni, poiché richiedeva un accertamento fattuale che esulava dalla sua competenza in quella sede.
Consigli pratici
L’Ordinanza della Cassazione 17561/2024 rafforza un principio fondamentale del diritto immobiliare: le norme del Codice Civile prevalgono sui regolamenti locali quando si tratta della definizione di “costruzione” ai fini delle distanze legali.
Per i lettori che intendono installare un barbecue in un contesto condominiale o vicino ad altre proprietà, ecco alcuni consigli pratici:
- Se si tratta di un barbecue in muratura o di qualsiasi altra struttura solida e permanentemente fissata al suolo, consideratelo una “costruzione” a tutti gli effetti legali.
- Prima di iniziare i lavori, informarsi sulle distanze minime stabilite dall’art. 873 c.c. (tre metri, salvo diverse disposizioni dei regolamenti locali) e da eventuali regolamenti comunali, ricordando che questi ultimi possono solo prevedere distanze maggiori, non esonerare manufatti dalla definizione di costruzione.
- Anche se le distanze sono rispettate, le immissioni di fumo, odori o rumori possono comunque generare controversie legali. È consigliabile adottare tutti gli accorgimenti tecnici idonei a ridurre al minimo i disagi per i vicini, come l’innalzamento di canne fumarie o sistemi di filtraggio.
- Laddove possibile, un confronto preventivo con i vicini può prevenire spiacevoli contenziosi e favorire una convivenza serena, anche in presenza di un barbecue.
- In caso di dubbi sulla conformità dell’installazione alle normative vigenti, è sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico o a un legale specializzato in diritto immobiliare.
Affrontare l’installazione di un barbecue con il presupposto di poterlo fare senza comunicare nulla a nessuno può trasformarsi in una disputa legale



