Sì, l’amministratore ha il potere-dovere di scegliere il mezzo più idoneo (tra quelli previsti dalla legge) per garantire la validità giuridica e la prova certa della ricezione di ogni comunicazione.
L’amministratore agisce quale mandatario dei condòmini (Art. 1130 c.c.) ed è tenuto ad operare con la diligenza del buon padre di famiglia (Art. 1710 c.c.).
Mentre per convocazioni e verbali l’Art. 66 Disp. Att. C.C. impone un elenco tassativo di mezzi (PEC, Raccomandata, Fax), per le comunicazioni generiche (es. diffide, solleciti, avvisi di sicurezza) la legge richiede comunque che l’amministratore sia in grado di fornire la prova certa dell’avvenuta ricezione in caso di contestazione.
Pertanto, l’amministratore ha il dovere professionale di rifiutare richieste di invio tramite canali informali (email ordinaria, WhatsApp, buca delle lettere) qualora la comunicazione abbia un rilievo giuridico, optando autonomamente per mezzi tracciabili (Raccomandata A.R. o PEC).
Questa rigidità è l’unica tutela contro rischi reali. Si pensi al caso frequente di un condòmino che, in lite con un vicino, decida di impugnare l’assemblea in modo strumentale: se la convocazione fosse stata inviata via email ordinaria “per risparmiare”, quel condòmino potrebbe affermare davanti al giudice di non averla mai ricevuta (o che sia finita nello spam), ottenendo l’annullamento della delibera e causando danni economici a tutti gli altri proprietari. Solo la prova legale fornita da Raccomandata o PEC impedisce questi comportamenti opportunistici; ecco perché la scelta del mezzo tecnico rientra nella responsabilità esclusiva dell’amministratore e non è derogabile dalla volontà del singolo.



