L’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice in un edificio condominiale rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia, terreno di scontro tra il fondamentale diritto al superamento delle barriere architettoniche e la tutela della proprietà individuale. Una recente e significativa risposta a questo dilemma arriva dalla Sezione Seconda Civile del Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 5296/2024 (pubblicata il 23 febbraio 2026), che offre preziosi chiarimenti sui limiti invalicabili dell’iniziativa del singolo condomino, anche quando mossa da finalità socialmente lodevoli e normativamente protette.
Il contesto normativo in cui ci muoviamo è segnato da una profonda evoluzione. Da un lato, l’art. 1102 del Codice Civile riconosce a ogni partecipante la facoltà di apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa comune, a patto di non alterarne la destinazione e non impedire agli altri il pari uso. Dall’altro, la normativa speciale per l’abbattimento delle barriere architettoniche (dalla Legge 13/1989 fino alle recenti semplificazioni del D.L. 76/2020) ha elevato l’accessibilità a “caratteristica imprescindibile degli edifici”, permettendo deroghe persino alle norme sul decoro architettonico.
Tuttavia, come evidenziato dalla Sentenza, esiste un confine che né il principio del pari uso né la legislazione di favore possono valicare: il rispetto della proprietà esclusiva. Il principio di diritto ribadito dal Tribunale di Palermo è netto: l’installazione di un impianto di risalita che sacrifichi il diritto individuale di un solo condomino, invadendo una porzione di sua proprietà esclusiva, configura un’innovazione vietata. In sostanza, il “sacrificio” richiesto alla compagine condominiale può riguardare le parti comuni, ma non può mai tradursi in un’espropriazione di fatto di uno spazio privato.
Il caso pratico
La vicenda esaminata dal Tribunale di Palermo nasce dall’impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condomino che si era visto revocare l’autorizzazione a installare, a proprie spese, una piattaforma elevatrice. Inizialmente, nel 2022, il Condominio aveva dato il via libera all’opera. Sulla scorta di tale assenso, il condomino aveva ottenuto i titoli abilitativi e predisposto il progetto. Tuttavia, nel 2023, l’assemblea tornava sui propri passi, revocando il consenso.
L’attore lamentava un “eccesso di potere” da parte dell’assemblea, sostenendo che la revoca fosse arbitraria e priva di nuovi elementi giustificativi. Nel corso del giudizio, emergeva però un elemento determinante: l’intervento non avrebbe interessato solo il vano scala comune, ma sarebbe andato a incidere sul piano seminterrato. Qui, un altro condomino interveniva nel processo dimostrando, attraverso un atto di divisione del 1978, di essere il proprietario esclusivo di quel vano scala specifico dove la piattaforma avrebbe dovuto “atterrare”. Il nodo del contendere non era più, dunque, la legittimità della revoca assembleare, ma l’impossibilità tecnica e giuridica di realizzare l’opera sopra una proprietà privata altrui senza il consenso del legittimo titolare.
La soluzione della sentenza: la tutela della proprietà prevale sull’accessibilità coatta
Il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande del condomino attore, fondando la decisione su un’analisi rigorosa dei diritti in gioco. La sentenza chiarisce che, sebbene l’attore avrebbe potuto teoricamente installare l’ascensore anche senza autorizzazione assembleare (trattandosi di modifica di parti comuni ex art. 1102 c.c. finalizzata all’abbattimento di barriere), tale diritto si arresta di fronte alla proprietà altrui.
Citando la giurisprudenza della Suprema Corte (tra cui la recente sentenza n. 26702/2025 richiamata nel testo), il Giudice palermitano ha sottolineato che l’installazione di un ascensore con sacrificio dei diritti individuali di un solo condomino costituisce un’innovazione vietata. La documentazione prodotta dal condomino intervenuto (il proprietario del seminterrato) ha provato oltre ogni dubbio che l’area interessata dai lavori non era condominiale. Di conseguenza, il progetto dell’attore, prevedendo l’occupazione di una superficie privata, risultava illegittimo “ab origine”. Nemmeno la parziale incertezza iniziale del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) ha scalfito questa conclusione, una volta che i titoli di proprietà sono stati chiaramente esaminati dal decidente.
Consigli pratici
Il primo suggerimento è di agire con estrema cautela nella fase istruttoria che precede qualsiasi delibera su impianti di sollevamento. Quando un condomino presenta un progetto per l’abbattimento di barriere architettoniche, l’amministratore, nel suo ruolo di custode dei beni comuni ma anche di garante del regolamento, deve sollecitare una verifica puntuale dei titoli di proprietà delle aree interessate. Non è raro, infatti, che vani scala, sottoscala o aree seminterrate che appaiono comuni siano in realtà pertinenze esclusive. In questi casi, l’amministratore deve chiarire ai condomini che l’assemblea non ha il potere di disporre di diritti privati: una delibera che autorizzasse lavori su una proprietà esclusiva sarebbe radicalmente nulla.
Egli deve farsi promotore di una corretta informazione, spiegando che l’abbattimento delle barriere è un diritto, ma che la sua attuazione non può ledere l’altrui diritto domenicale.
La sentenza in commento ci ricorda che la prudenza non è mai troppa: verificare i rogiti e le tabelle millesimali prima di avallare un cantiere è l’unico modo per evitare contenziosi lunghi, costosi e, come abbiamo visto, dall’esito segnato dinanzi all’evidenza dei titoli di proprietà.



