L’ordinanza del Tribunale di Messina, emessa il 9 marzo 2026 (procedimento n. 4506/2025 R.G.A.C.), offre un contributo fondamentale per dirimere le controversie legate ai danni da umidità di risalita. Il provvedimento che analizzeremo in questo articolo fa chiarezza sulla delicata distinzione tra i manufatti posti a servizio della proprietà esclusiva e le parti strutturali dell’edificio, fornendo criteri precisi per individuare chi debba farsi carico delle spese di riparazione e degli interventi di bonifica.
La controversia ruota attorno a un principio cardine del diritto condominiale: l’identificazione della natura comune o privata del “vespaio” e degli spazi sottostanti le unità immobiliari del piano terra. Secondo la consolidata interpretazione dell’art. 1117 c.c., il suolo su cui sorge l’edificio è un bene comune. Tuttavia, la giurisprudenza citata dal Tribunale di Messina, richiamando anche recenti arresti della Cassazione (come la sentenza n. 8252 del 2025), precisa che il vespaio — ovvero lo strato di materiale inerte o la struttura isolante posta sotto il pavimento del piano terra — non rientra automaticamente nel concetto di “suolo comune”. Se la sua unica funzione è quella di isolare l’appartamento superiore dalle esalazioni o dall’umidità del terreno, esso costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni e deve essere considerato di proprietà esclusiva. Di conseguenza, il Condominio non risponde dei difetti di costruzione o manutenzione di tale isolamento, che restano a carico del singolo proprietario. La questione si complica quando il fenomeno umido non deriva solo dal sottosuolo dell’appartamento, ma è influenzato anche da aree comuni adiacenti, come terrapieni o locali condominiali.
Il caso pratico
Immaginiamo la situazione vissuta dal proprietario di un appartamento al piano terra di un edificio condominiale. L’immobile, confinante con un locale comune adibito a portineria, inizia a presentare gravi fenomeni di muffa, distacchi di intonaco e macchie di umidità lungo la parete divisoria. Il proprietario agisce in via cautelare contro il Condominio, sostenendo che le infiltrazioni derivino dalle cattive condizioni del locale portineria — spesso umido e mal ventilato — e dal fatto che il terreno sottostante la parte comune sia a diretto contatto con la sua muratura. Il Condominio, dal canto suo, si difende sostenendo che la causa sia esclusivamente il “vespaio” ormai vetusto e mal realizzato situato proprio sotto l’appartamento del reclamante. Si innesca così un conflitto tecnico-legale volto a stabilire se la “colpa” sia da attribuire all’insufficienza dell’isolamento privato o all’omessa custodia delle parti comuni adiacenti.
Il Tribunale di Messina, accogliendo parzialmente il reclamo del condomino, ha ribaltato la prospettiva di primo grado. Il Collegio ha stabilito un principio di “concausalità”. Sebbene sia vero che il vespaio sotto l’appartamento è un bene privato (e quindi la sua manutenzione spetta al condomino), la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha evidenziato che la massa di terreno (terrapieno) situata sotto il confinante locale portineria, colmando un dislivello di circa 40 cm, poggiava direttamente sulla parete divisoria.
Citando i passaggi chiave dell’ordinanza, i giudici hanno affermato che il terrapieno condominiale non può essere considerato un mero “fattore amplificatore”, ma una vera e propria concausa del danno, poiché il terreno per sua natura trattiene acqua e la trasferisce per capillarità alle murature porose. Pertanto, la pronuncia del 9 marzo 2026 ha condannato il Condominio all’esecuzione di opere specifiche sulle parti comuni: la realizzazione di una “trincea areata” o intercapedine all’interno del locale portineria, per isolare il terreno dalla parete dell’appartamento privato. Al contempo, il Tribunale ha chiarito che il Condominio non deve pagare per i ripristini interni all’appartamento (pitturazione, intonaci), poiché tali opere, pur integrando un risarcimento, possono essere eseguite dal proprietario e non presentano quei caratteri di urgenza indifferibile tipici della tutela cautelare.
Consigli pratici
Davanti a problematiche di infiltrazioni o umidità che sembrano coinvolgere sia parti private che comuni, l’azione dell’amministratore deve essere tempestiva e metodologicamente rigorosa per evitare di esporre la compagine a spese improprie. Il primo passo fondamentale consiste nella convocazione immediata dell’assemblea condominiale, ponendo all’ordine del giorno la necessità di nominare un tecnico esperto e super partes. È essenziale che l’amministratore richieda una perizia tecnica dettagliata che individui con precisione millimetrica l’origine del vizio, distinguendo tra il degrado di elementi esclusivi, come il vespaio sotto l’appartamento, e le criticità derivanti da beni comuni, come terrapieni o pareti perimetrali. Una volta ottenuta la relazione del tecnico, questa dovrà essere sottoposta all’esame dell’assemblea per consentire una decisione collegiale basata su dati oggettivi e non su semplici supposizioni dei condomini.
L’amministratore deve farsi garante del rispetto assoluto di quanto disposto dal tecnico prima e dall’assemblea poi; intervenire arbitrariamente o su pressione del singolo condomino su parti che la perizia qualifica come private significherebbe infatti procedere a un indebito impiego di risorse economiche comuni a favore di una sola parte esclusiva, con il rischio di subire impugnazioni e contestazioni contabili. La condotta professionale più sicura risiede dunque nel concentrare le risorse comuni esclusivamente su ciò che è di effettiva spettanza collettiva, come l’isolamento di locali comuni o la bonifica di aree strutturali dell’edificio. In questo modo, l’amministratore agisce a tutela delle parti comuni dove è pienamente legittimato, mentre per le questioni private potrà operare solo come facilitatore, lasciando che l’onere economico e l’iniziativa restino in capo al singolo proprietario, preservando così l’integrità del fondo cassa condominiale e la regolarità della gestione.



