Opere di adeguamento alla prevenizone incendi, imposte dal Comando Provinacile dei Vigili del Fuoco, prevedevano l’attraversamento di tubazioni in un locale di un condomino. Il Tribunale di Monza emetteva una sentenza condannando il condomino, attore, dando ragione al Condominio per prescrizione imposta dai Vigili del Fuoco e per mancata impugnazione delle dfelibera che approvò il progetto. La corte di Appello di Milano capovolge l’esito del giudizio stabilendo che il semplice Il semplice consenso verbale o la votazione favorevole in assemblea da parte del condomino non sono idonei a costituire una servitù. Il
contratto costitutivo di una servitù deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam, ai sensi
dell’articolo 1350 Codice civile.
I poteri dell’assemblea, fissati tassativamente dall’articolo 1135 Codice civile non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condòmini, salvo che ciò sia stato da loro specificamente accettato nei singoli atti di acquisto o mediante approvazione del regolamento (contrattuale) di condominio.
Se l’assemblea delibera di «appaltare lavori straordinari che prevedono l’imposizione di tubi condominiali nei boxes di proprietà esclusiva dei condòmini» assume illegittimamente decisioni su proprietà altrui ed è affetta da nullità radicale. Corte di Appello di Milano del 21/05/2024 n. 1468



