L’omessa redazione dello stato patrimoniale, prevista come obbligatoria dall’art. 1130-bis c.c., quale parte integrante del rendiconto condominiale, comporta l’annullabilità della relativa deliberazione di approvazione.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7888 dello scorso 23 agosto 2019, ha fatto propri i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, annullando la delibera con la quale l’assemblea aveva approvato il consuntivo predisposto dall’amministratore.
Stesso avviso la Corte di Cassazione con sentenza del 20 dicembre 2018, n. 33038 ha evidenziato che “il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, che compongono il rendiconto, perseguono certamente io scopo di soddisfare l’interesse del condomino ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati del conto, e così consentire in assemblea l’espressione di un voto cosciente e meditato.
Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, ed i condomini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discenderne – indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa – l’annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione”.



