Cassazione 16/10/2026, n. 36525
Nella materia dei cc.dd. Superbonus 110%, la costituzione di un credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta, è sussumibile nella fattispecie di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen.. Tale delitto si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, non essendo necessari il successivo utilizzo del credito in compensazione, la sua riscossione o l’ulteriore cessione
Cosa dice la Corte
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la creazione di crediti d’imposta falsi legati al Superbonus 110%, basati su lavori condominiali mai eseguiti o fatturati per importi gonfiati, costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato. Il reato si considera pienamente consumato, e non solo tentato, nel momento esatto in cui il fornitore o la banca ha accettato il credito sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno chiarito che non ha alcuna importanza se il credito non è stato ancora incassato o utilizzato per pagare le tasse.
Nella gestione pratica del condominio, tenendo conto delle tempistiche normative ormai concluse per tali operazioni, questo imponeva un controllo rigoroso prima di procedere all’invio delle comunicazioni telematiche per lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’amministratore doveva accertarsi personalmente, con il supporto della direzione lavori, che le opere fatturate fossero state fisicamente e integralmente realizzate prima di autorizzare la circolazione dei crediti fiscali. In sede di assemblea, era fondamentale informare i condòmini che avallare documentazione compiacente o asseverazioni non veritiere per ottenere benefici fiscali avrebbe esposto immediatamente tutti i soggetti coinvolti a responsabilità penale per truffa consumata, non appena il cessionario avesse confermato l’accettazione online. Oggi, in caso di controlli, accertamenti o indagini su pratiche pregresse, l’amministratore deve avere la consapevolezza che l’illecito penale si è già definitivamente perfezionato al momento di quella originaria accettazione telematica.



