In tema di condominio negli edifici, l’obbligo del singolo partecipante di sostenere le spese per la conservazione delle parti comuni e le vicende obbligatorie del condominio verso i suoi appaltatori restano del tutto indipendenti. Ne consegue che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali relativi a lavori straordinari, il condomino moroso non può opporre l’inadempimento del condominio lamentando la mancata o inesatta esecuzione della prestazione da parte dell’appaltatore. Ulteriormente, poiché l’opposizione al decreto ingiuntivo si atteggia quale prosecuzione del procedimento monitorio, il pagamento parziale del debito intervenuto in corso di causa, pur comportando la revoca del decreto, non immuta la valutazione di integrale soccombenza del debitore intimato ai fini della condanna al pagamento delle complessive spese di lite.
Cosa dice la Corte
La Suprema Corte ha stabilito che l’obbligo dei condomini di pagare le quote per i lavori straordinari è separato e indipendente dal contratto di appalto stipulato dal condominio con i fornitori. Pertanto, un condomino non può rifiutarsi di pagare il proprio debito, né opporsi a un decreto ingiuntivo, giustificandosi con il fatto che l’impresa non ha terminato i lavori o li ha eseguiti in modo inesatto. Inoltre, se il moroso paga solo una parte della quota durante la causa di opposizione, egli rimane comunque tenuto a rimborsare integralmente tutte le spese legali affrontate dal condominio per il recupero del credito.
Nella gestione operativa, in presenza di un piano di riparto approvato non tempestivamente impugnato, si deve procedere in via monitoria contro i morosi senza farsi paralizzare da eventuali contestazioni inerenti ai vizi delle opere appaltate. Qualora il condomino intimato versi un acconto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, occorre incassare tale importo senza riserve, ma è imperativo istruire il legale del condominio affinché prosegua il giudizio chiedendo la condanna del debitore al pagamento del residuo e alla refusione totale delle spese processuali, respingendo ogni richiesta di compensazione delle spese legali stesse.



