BONUS COLONNINE 2026: L’ENNESIMA PROVA DELLA DISTANZA TRA LEGISLATORE E LA MACCHINA CONDOMINIALE

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato l’avvio della procedura per l’ottenimento del Bonus colonnine domestiche relativo all’annualità 2026. La misura, finalizzata a incentivare l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, garantisce una copertura dell’80% delle spese ammissibili, prevedendo un tetto massimo di 8.000 euro per le installazioni eseguite sulle parti comuni degli edifici condominiali. La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 15 milioni di euro, frutto di 10 milioni derivanti da residui del 2025 e 5 milioni stanziati per l’anno in corso. La piattaforma informatica di Invitalia per la trasmissione delle istanze aprirà alle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e chiuderà alle ore 12.00 del 31 gennaio 2027, con un’importante avvertenza: il termine potrà essere anticipato in caso di esaurimento delle risorse. Per questo sportello sono ammesse esclusivamente le installazioni completate tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026.

Ancora una volta, ci troviamo di fronte a un legislatore che inserisce la parola “CONDOMINIO” nei testi normativi, probabilmente consapevole dell’impatto mediatico del termine, dimostrando tuttavia una profonda scollatura dalla realtà operativa della gestione immobiliare. Vincolare l’erogazione di un contributo all’esaurimento dei fondi in una finestra temporale così ristretta trasforma l’accesso all’incentivo in un autentico miraggio per le compagini condominiali. Nella complessa macchina del condominio non è fisicamente e giuridicamente possibile prendere decisioni “oggi per domani”. L’iter fisiologico impone la predisposizione delle convocazioni, il superamento dei dibattiti assembleari, l’esame minuzioso dei preventivi e la nomina di un tecnico qualificato.

A questo quadro si aggiunge un vero e proprio paradosso normativo interno al decreto stesso: per presentare validamente la domanda, il portale richiede l’allegazione della delibera assembleare accompagnata da una dichiarazione dell’amministratore che attesti la mancata impugnazione della stessa nel termine di trenta giorni stabilito dall’articolo 1137 del Codice Civile (pagina 7 articolo 6 comma7 lettera c del Decreto Direttoriale 4 agosto 2026). Considerato che i lavori devono essere completati e rendicontati entro fine anno e che i fondi andranno presumibilmente a esaurimento rapido, riuscire a incastrare i tempi di delibera, il decorso del periodo di impugnazione, l’esecuzione materiale delle opere, il pagamento tracciato e la presentazione telematica assume i contorni di un miracolo burocratico.

Di fronte a un simile scenario, il professionista deve adottare una strategia improntata all’efficienza organizzativa e all’estrema trasparenza informativa. Il primo passo operativo consiste nell’effettuare una ricognizione immediata sui condomini amministrati per individuare eventuali impianti già realizzati a partire dal 26 giugno 2026, oppure iter deliberativi già conclusi per i quali siano spirati i termini di impugnazione. In questi casi favorevoli, lo studio deve preparare meticolosamente il fascicolo telematico per il “click day” del 22 settembre, raccogliendo le fatture elettroniche in formato XML, le distinte dei bonifici, la copia del codice fiscale del condominio e la dichiarazione sul possesso dei requisiti professionali ex art. 71-bis disp. att. c.c..

Per le iniziative non ancora avviate, diventa imperativo gestire le aspettative dei condòmini. È necessario comunicare in assemblea che l’avvio della procedura non offre alcuna garanzia di ottenere il contributo, stante il rischio concreto di esaurimento anticipato del plafond. Occorre inoltre pretendere dai tecnici incaricati una verifica rigorosa e preliminare: i modelli di colonnine scelti devono inderogabilmente figurare nell’elenco ufficiale del GSE ed essere conformi ai requisiti ARERA vigenti alla data di presentazione dell’istanza. Solo attraverso una comunicazione chiara sui rischi e sulle insidie temporali di questa norma, l’amministratore potrà tutelare il proprio operato e mettere i propri clienti nelle condizioni di compiere una scelta consapevole.

In calce al presente articolo sono disponibili in allegato i decreti direttoriali e l’intera documentazione normativa di riferimento per un approfondimento tecnico dettagliato sulle specifiche della misura.

Fonte: Anaci BAT

Condividi:

Articoli Correlati

RIPARAZIONI SU COLONNA DI SCARICO COMUNE: IL CONDOMINO NON PUÒ NEGARE L’ACCESSO. VIGE IL CONCETTO DI NECESSITÀ LOGICA

In tema di manutenzione delle parti comuni, il conflitto tra il diritto di proprietà esclusiva e la necessità di intervenire su impianti condominiali rappresenta un problema frequente nella gestione degli edifici. Un chiarimento fondamentale in materia giunge dalla recente ordinanza del Tribunale Ordinario di Salerno, Prima Sezione Civile (G.O.P. Dott.ssa Ornella Mannino), emessa nell’ambito di […]

VIGNETTA 13

La vignetta del “saggio amministratore” suggerisce una risposta tanto ironica quanto efficace: «Informare i condomini per non doverli incontrare in tribunale».Una battuta, certamente. Ma anche una riflessione che merita di essere presa sul serio.Perché, nella vita di un condominio, molte controversie non nascono necessariamente da una cattiva decisione. Nascono, più semplicemente, dalla mancata comprensione di […]