CANTIERI, CALDO ESTIVO E LA GESTIONE CONTRATTUALE DEL RISCHIO TERMICO

Affrontare il tema del caldo estivo nel mese di ottobre potrebbe apparire anacronistico, eppure rappresenta una necessità operativa e contrattuale di stretta attualità. I cantieri edili, in particolare quelli legati agli appalti condominiali, si sviluppano su un arco temporale di svariati mesi. Molti di essi, iniziando in questo periodo, si troveranno inevitabilmente ad attraversare i picchi termici estivi, oppure vengono programmati oggi proprio in vista della prossima stagione. Il rischio termico deve quindi essere affrontato in via preventiva, inserendo le opportune tutele nella fase di programmazione e stipula contrattuale per non farsi trovare impreparati quando le temperature renderanno impossibili le lavorazioni.

L’innalzamento delle temperature estive e la conseguente emanazione di ordinanze regionali a tutela dei lavoratori non rappresentano più eventi eccezionali, ma una costante con cui ogni cantiere deve confrontarsi. La sospensione delle lavorazioni all’aperto nelle ore centrali della giornata incide direttamente sui tempi di consegna delle opere, trasformando il rischio termico in una variabile che richiede una rigorosa pianificazione preventiva, in particolar modo nella gestione degli appalti privati e condominiali.

Poiché le ondate di calore e i relativi divieti sono ormai ampiamente prevedibili, le interruzioni non possono più essere invocate dalle imprese esecutrici come cause di forza maggiore in corso d’opera per giustificare ritardi o per eludere l’applicazione delle penali. Il fattore climatico deve essere metabolizzato a monte, già nella fase di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS), documenti nei quali i professionisti incaricati hanno l’obbligo di calcolare l’incidenza dell’andamento stagionale sfavorevole sul cronoprogramma.

All’interno di un contratto di appalto, la Committenza deve tutelarsi definendo tempistiche che assorbano preventivamente le flessioni di produttività. Il calcolo dei giorni necessari per la riconsegna del cantiere deve includere le adeguate misure organizzative, quali turnazioni, variazioni di orario o lo spostamento strategico delle lavorazioni più gravose. L’assenza di una disciplina contrattuale chiara su questo aspetto espone le parti a inevitabili contenziosi sulla legittimità delle proroghe e sull’effettiva durata dei lavori.

Per garantire trasparenza ed evitare controversie, risulta indispensabile inserire nel contratto di appalto una specifica clausola di salvaguardia. La pattuizione deve precisare che la durata dei lavori stabilita include già la stima dei giorni di sospensione o di ridotta produttività derivanti dal prevedibile andamento stagionale sfavorevole. Tale previsione deve assorbire integralmente i fermi cantiere e le limitazioni orarie derivanti dalle ondate di calore estivo e dall’applicazione delle ordinanze a tutela della salute dei lavoratori. L’appaltatore resta obbligato ad adottare tempestivamente le soluzioni organizzative consentite dalla normativa per rispettare il cronoprogramma, mentre eventuali proroghe del termine di consegna potranno essere riconosciute dalla Direzione Lavori esclusivamente a fronte di eventi meteorologici di entità eccezionale, certificati da bollettini ufficiali, o di provvedimenti restrittivi del tutto anomali rispetto alle medie stagionali storiche.

Di seguito una proposta di clausola contrattuale, strutturata in modo diretto ed equilibrato, da inserire nei futuri contratti di appalto.
Art. [X] – Andamento stagionale sfavorevole e rischio termico
La durata dei lavori stabilita nel presente contratto include già la stima dei giorni di sospensione o di ridotta produttività derivanti dal prevedibile andamento stagionale sfavorevole. Tale previsione assorbe integralmente i fermi cantiere e le limitazioni orarie derivanti dalle ondate di calore estivo e dalla conseguente applicazione delle ordinanze regionali e sindacali a tutela della salute dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto ad adottare tempestivamente le misure organizzative idonee e consentite dalla normativa (anticipi o posticipi di orario, turnazioni, esecuzione di lavorazioni al coperto) al fine di rispettare il cronoprogramma. Una proroga del termine di consegna potrà essere riconosciuta dalla Direzione Lavori esclusivamente a fronte di eventi meteorologici di entità eccezionale, documentati da bollettini ufficiali, o di provvedimenti restrittivi del tutto anomali e imprevedibili rispetto alle medie stagionali storiche dell’area di cantiere.

Fonte: Anaci BAT

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