La gestione della Certificazione Unica 2026 si configura come un sistema a “doppio binario” che richiede massima attenzione alla qualificazione del reddito. Il recente D.Lgs. 81/2025 ha ridisegnato il calendario, introducendo disallineamenti tra consegna al percipiente e invio telematico che vanno gestiti con cura.
Ecco il quadro completo degli adempimenti.
- Trasmissione all’Agenzia delle Entrate: Il Calendario Differenziato
Per le somme erogate nel 2025, i sostituti d’imposta devono monitorare tre scadenze distinte a seconda della tipologia di reddito. Attenzione alla distinzione tra “occasionale” e “abituale”:
– 16 marzo 2026 (Lunedì): È il termine tassativo per la trasmissione delle CU contenenti:
— Redditi di lavoro dipendente e assimilati.
— Redditi di lavoro autonomo occasionale (privi di Partita IVA).
— Locazioni brevi.
— Nota operativa: Errare la qualificazione di un “occasionale” trattandolo come “professionista abituale” (e inviandolo quindi ad aprile) comporta sanzioni per tardivo invio, in quanto blocca la precompilata del percipiente.
– 30 aprile 2026 (Giovedì): È la nuova scadenza a regime per le CU contenenti esclusivamente:
— Redditi di lavoro autonomo professionale (titolari di Partita IVA).
— Provvigioni non occasionali (agenti, rappresentanti).
– 2 novembre 2026 (Lunedì): Termine ultimo per le CU contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione precompilata (la scadenza ordinaria del 31 ottobre cade di sabato). - Consegna al Percipiente: Il “Disallineamento Temporale”
Indipendentemente dalla data di invio telematico, il modello sintetico va consegnato al percipiente (dipendente o autonomo) entro il 16 marzo 2026.
Per i lavoratori autonomi abituali si crea un disallineamento: ricevono la CU cartacea/PDF entro il 16 marzo, ma il sostituto d’imposta ha tempo fino al 30 aprile per inviarla all’Agenzia.
– Il rischio: Se tra il 16 marzo e il 30 aprile il sostituto si accorge di un errore e rettifica il dato prima dell’invio telematico, deve ricordarsi tassativamente di rilasciare una nuova CU corretta al professionista. In caso contrario, il professionista dichiarerà un importo diverso da quello che risulterà al Fisco. - Focus Condominio
Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve rispettare le seguenti scadenze:
– Ritenute 4% (Appalti): Trasmissione telematica CU entro il 16 marzo 2026.
– Comunicazione Spese Edilizie: Invio dati interventi su parti comuni entro il 16 marzo 2026.
I condomini fino a 8 unità senza amministratore nominato sono esonerati dall’invio dei dati all’Anagrafe Tributaria, ma attenzione alle conseguenze:
– L’esonero evita sanzioni all’amministratore/rappresentante, MA comporta che i singoli condòmini non troveranno la spesa detraibile nella loro precompilata.
– È fondamentale avvisare i condòmini di conservare la certificazione cartacea rilasciata dal condomino incaricato per inserirla manualmente in dichiarazione. - Regime forfettario
Per i compensi erogati nel 2025 a soggetti in Regime Forfettario o dei Minimi, vige l’esonero dalla CU (grazie all’obbligo di Fatturazione Elettronica).L’esonero decade se il sostituto d’imposta ha erroneamente operato e versato la ritenuta d’acconto (nonostante il regime forfettario non la preveda). In questo caso, la CU deve essere trasmessa per certificare la ritenuta subita e permettere al forfettario di recuperarla come credito d’imposta. - Impatto sulla Precompilata
Il nuovo calendario influenza direttamente la disponibilità delle dichiarazioni precompilate sul sito dell’Agenzia:
– Dipendenti e pensionati: Accesso dal 30 aprile 2026.
– Partite IVA (Autonomi): Accesso dal 20 maggio 2026
In sintesi: La campagna CU 2026 richiede una “doppia velocità”. La priorità assoluta al 16 marzo va data a tutto ciò che impatta sul 730 dei dipendenti e degli occasionali. Per i professionisti c’è più respiro (30 aprile), ma questo tempo extra non deve trasformarsi in una trappola gestionale in caso di rettifiche tardive.



