Le clausole sulla ripartizione e addebito delle spese condominiali inserite nel rogito dal venditore o acquirente non sono opponibili al Condominio. Il tema della ripartizione delle spese condominiali tra venditore ed acquirente dell’immobile, è regolato dall’articolo 63 comma 4 delle disposizioni di attuazione al Codice civile che delinea a carico dell’acquirente un’obbligazione solidale con il venditore.

CONDÒMINI MOROSI E LAVORI FERMI? L’AMMINISTRATORE NON È ONNIPOTENTE: IL TRIBUNALE DI PESCARA INGIUNGE IL PAGAMENTO AI MOROSI
Esiste un confine invisibile, ma giuridicamente d’acciaio, oltre il quale l’obbligo di garanzia dell’amministratore di condominio si infrange contro il muro dell’inerzia assembleare. Troppo spesso il professionista viene percepito come un parafulmine universale, chiamato a rispondere non solo delle proprie mancanze, ma anche delle paralisi economiche e decisionali generate dai suoi stessi mandanti. La pronuncia […]


