La spesa va ripartita tra i soli condòmini che scaricano nella colonna interessata (condominio parziale), dividendo l’importo in base ai loro millesimi di proprietà generale.
Lo spurgo è un’operazione di manutenzione necessaria a conservare la funzionalità di un bene comune. Tali spese seguono sempre il valore della proprietà. Qualora non esista una tabella millesimale specifica per la singola colonna, l’Amministratore deve procedere alla riparametrazione dei millesimi di proprietà dei soli utenti interessati.
Molti condòmini invocano erroneamente la divisione in “parti uguali” sostenendo che l’uso dello scarico sia identico per tutti. Questa tesi è giuridicamente infondata: la legge lega la contribuzione al valore del bene (proprietà) e non all’intensità dell’uso soggettivo. È illegittimo quindi dividere “per testa” (parti uguali) e una eventuale delibera che impone la divisione paritaria senza il consenso di tutti i proprietari (1000/1000) è nulla.
Se l’edificio ha più colonne di scarico, la colonna “A” è comune solo ai proprietari delle unità immobiliari da essa servite. Pertanto, i condòmini allacciati alla colonna “B” o quelli non allacciati (es. proprietari di box separati) non devono contribuire. Infine se l’ostruzione è avvenuta nel tratto verticale, partecipano tutti i condòmini allacciati (anche quelli di piani terra).



