COMUNICAZIONE SPESE EDILIZIA 2025: IL DOPPO BINARIO DELLE ALIQUOTE 50% O 36%

Dalle “trincee” degli studi professionali, lì dove la normativa incontra la burocrazia reale, nelle ultime settimane si è levato un coro unanime di preoccupazione. Sono giunti alla nostra attenzione numerosi quesiti da parte di colleghi che, operando quotidianamente dietro le scrivanie, hanno intercettato una criticità operativa non trascurabile legata ai nuovi adempimenti fiscali.

L’oggetto del contendere è la comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle spese edilizie sostenute nel 2025, la cui scadenza è fissata al prossimo 16 marzo 2026. La novità normativa, introdotta dalla Legge di Bilancio, ha creato un sistema a “doppio binario” che rischia di trasformare l’Amministratore in un involontario accertatore fiscale.

Come noto, il legislatore ha differenziato l’aliquota della detrazione fiscale in base alla destinazione d’uso dell’immobile:
• 50% per le unità adibite ad abitazione principale;
• 36% per le seconde case o immobili con destinazione diversa.

Qui nasce il dilemma operativo sollevato dai colleghi: il software per l’invio telematico richiederà di “flaggare” l’aliquota. Ma l’Amministratore come può sapere con certezza, e sotto la propria responsabilità, se quell’appartamento è fiscalmente l’abitazione principale del condòmino? Il Registro di Anagrafe Condominiale (art. 1130 c.c.) ci fornisce la residenza anagrafica, che tuttavia non sempre coincide con i requisiti dell’abitazione principale ai fini delle detrazioni.

L’amministratore si trova tra l’incudine e il martello:
• Se attribuisce il 50% “sulla fiducia” a chi non ne ha diritto, rischia di concorrere in una comunicazione infedele, agevolando un indebito risparmio d’imposta.
• Se attribuisce il 36% d’ufficio, rischia la contestazione del condòmino che, avendo diritto al 50%, si vedrà costretto a correggere la dichiarazione precompilata (con relativi costi di CAF o commercialista).

Per uscire da questo cul-de-sac, la soluzione non è trasformarsi in investigatori privati, ma applicare il principio di prudenza. L’amministratore è un mandatario, non un certificatore fiscale.
La linea guida che si consiglia ai colleghi, per blindare il proprio operato, si articola in due fasi:
• Inviare una circolare a tutti i condòmini richiedendo un’autocertificazione (DPR 445/2000) sul requisito dell’abitazione principale.
• Mettere in chiaro che, in assenza di risposta, l’amministratore applicherà l’aliquota base del 36%.

Perché questa scelta? Perché il 50% è un bonus, un’agevolazione maggiorata che deve essere provata. Se il condòmino tace, l’amministratore non può presumere il diritto all’agevolazione. Applicando il 36%, si tutela l’Erario (non c’è evasione) e si tutela l’Amministratore (che ha agito con diligenza). Il condòmino “distratto” potrà comunque recuperare il 50% in sede di dichiarazione dei redditi personale, assumendosene la piena responsabilità.

Di seguito, un fac-simile di comunicazione da inviare ai condòmini per gestire questo passaggio delicato senza rischi.

Fonte: Anaci BAT

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