CONDOMINIO, SPESE GIUDIZIALI, RIPARTIZIONE, CRITERI, MOTIVI DI CAUSA, DIFFERENZE

Le spese legali in un contesto condominiale sono i costi sostenuti dal condominio per la consulenza e la rappresentanza legale in giudizio. Queste possono derivare da azioni legali promosse dal condominio contro terzi (ad esempio, imprese, vicini, pubblica amministrazione) o, più problematicamente, da liti interne che vedono coinvolti i condomini stessi. La loro gestione e ripartizione è di cruciale importanza, poiché incide direttamente sulla stabilità economica del condominio e sulla tranquillità dei singoli proprietari.
La problematica principale sorge quando un condomino si trova a dover contribuire alle spese legali di una causa in cui egli stesso è la controparte del condominio, o quando vi sono dubbi sulla legittimità della ripartizione o sulla trasparenza delle decisioni assembleari relative a tali costi.

Le spese legali condominiali possono presentare diverse caratteristiche e tipologie, a seconda della natura della controversia:

  1. Spese per azioni contro terzi: Riguardano contenziosi in cui il condominio agisce o è citato in giudizio da soggetti esterni. Ad esempio, una causa contro un Comune per lo scarico di liquami o contro una compagnia assicurativa per un danno a parti comuni. In questi casi, le spese sono generalmente ripartite tra tutti i condomini secondo le tabelle millesimali.
  2. Spese per azioni tra Condominio e singolo Condomino: Sono le più controverse. Possono essere l’esito di una causa avviata dal condominio contro un condomino (es. per morosità, per violazione del regolamento) o di un condomino che impugna una delibera assembleare o chiede risarcimento al condominio.
  3. Spese di consulenza preventiva o tecnica: Comprendono onorari per avvocati per pareri o perizie tecniche, come gli accertamenti tecnici preventivi (ATP) svolti da ingegneri. Anche queste, se funzionali a un contenzioso, rientrano nelle spese giudiziali. La Suprema Corte ha chiarito che le spese sostenute per l’ATP, se collegate a un successivo giudizio, fanno parte delle spese processuali da regolare all’esito del processo.
    Le decisioni relative a queste spese sono solitamente approvate dall’assemblea condominiale, spesso come parte di bilanci consuntivi o preventivi. Tuttavia, tali delibere possono essere impugnate dai condomini che ritengono la ripartizione non corretta o le spese non dovute.

La normativa di riferimento per le spese condominiali è il Codice Civile, ma l’applicazione di tali norme nelle liti tra condominio e condomino presenta delle specificità che sono state oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali.

Un punto fondamentale chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione è che l’articolo 1132 c.c. (che disciplina il dissenso alle liti condominiali, consentendo al condomino di dissociarsi da una lite contro terzi e non partecipare alle spese in caso di soccombenza) non trova applicazione nelle controversie che vedono contrapposti il Condominio e uno dei suoi condomini. Non si applica nemmeno l’articolo 1101 c.c. (relativo alla quota di comproprietà).
La Corte ha stabilito che, in queste ipotesi, l’unità condominiale si scinde, dando vita a due gruppi di partecipanti in contrasto tra loro. Di conseguenza, il giudice deve provvedere definitivamente sulle spese del giudizio determinando, secondo i principi del diritto processuale (ovvero, il criterio della soccombenza), quale delle due parti in contrasto debba sopportarle. Ciò significa che:
• Le spese legali sostenute dal Condominio in un giudizio promosso da un condomino, o nei confronti di un condomino, non possono essere ripartite “pro quota” anche a carico del suddetto condomino. Questa regola vale anche se la maggioranza dei condomini era rappresentata dall’amministratore.
• Questo principio si estende anche alle spese sostenute dal Condominio in grado di appello per resistere al gravame proposto da un terzo (ad esempio, un assicuratore chiamato in causa per negare la garanzia), se il condomino originario era in posizione antagonista rispetto a tale terzo. Se le spese tra il condomino e il terzo sono state compensate dal giudice, il condominio non può poi ripeterle pro quota dal condomino.
• Lo stesso criterio si applica alle spese di accertamento tecnico preventivo (ATP) sostenute dal Condominio in funzione di un eventuale successivo giudizio contro il condomino.

Caso Pratico: La Sentenza n. 13885 del 2014
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 13885 del 18 giugno 2014, che è alla base delle fonti fornite, illustra chiaramente questi principi:
• Due condomini (D.E.V. e M.A.) impugnavano una delibera condominiale che poneva a loro carico spese legali relative a vertenze in cui erano controparti del condominio, tra cui spese per avvocati e ingegneri. Una di queste vertenze riguardava un crollo di un muro condominiale che aveva danneggiato l’auto dei D.E., con il condominio che aveva agito contro l’assicurazione, e i D.E. che si erano costituiti autonomamente.
• La Corte d’Appello aveva ritenuto che si trattasse di costi inerenti alla cosa comune, e quindi gravanti anche sugli attori.
• La Suprema Corte ha cassato la sentenza d’Appello, ritenendola errata. Ha affermato che la delibera assembleare che aveva posto a carico del condomino D.E. le spese processuali sostenute dal condominio per il compenso del proprio difensore (in un giudizio introdotto dal condomino stesso) doveva essere invalidata. Analoghe considerazioni sono state fatte per le spese che il Condominio aveva rimborsato all’assicurazione (chiamata in garanzia), spese che tra il condomino D.E. e l’assicurazione erano state compensate. Lo stesso principio è stato applicato alle spese dell’ATP, poiché sostenute in un giudizio in cui il condomino era controparte.
Un altro aspetto trattato dalla sentenza è la cessazione della materia del contendere, che si verifica quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi al giudice. Se c’è accordo, può residuare solo un contrasto sulle spese di lite, che il giudice risolve secondo il criterio della soccombenza virtuale.
• Se la sopravvenienza di un fatto (es. rimozione di un impianto) è allegata da una sola parte e l’altra non vi aderisce, non può concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel senso pieno.
• In tal caso, il giudice deve valutare se il fatto ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato dall’attore. Questo può portare a una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto (parziale accoglimento) o di un sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore per i profili soddisfatti. Fondamentale è che la valutazione sulle spese giudiziali deve tenere conto che l’attore è stato costretto al giudizio dal disconoscimento del suo diritto, venuto meno solo durante lo svolgimento.
• Nel caso del depuratore, la rimozione dell’impianto e l’allaccio diretto alla fogna comunale era stata considerata dalla Corte d’Appello come cessazione della materia del contendere. La Cassazione ha ritenuto erronea tale dichiarazione, poiché le parti non erano d’accordo sul significato di tale fatto. La Corte d’Appello avrebbe dovuto comunque accertare il periodo e l’entità delle spese di manutenzione del servizio fino alla sua cessazione, anche se avesse riconosciuto un sopravvenuto difetto di interesse ad agire del condomino.
Consigli Pratici
La complessa materia delle spese legali in condominio, soprattutto nelle liti interne, richiede grande attenzione e chiarezza. Ecco alcuni consigli pratici:
 Amministratori e condomini devono essere consapevoli che, in caso di lite tra Condominio e condomino, la ripartizione delle spese legali segue il principio della soccombenza, e non la ripartizione pro quota tra tutti. Una delibera che imponga all’assemblea spese legali maturate in una causa persa contro un condomino (o in cui le spese siano compensate) a carico di quello stesso condomino è impugnabile e annullabile.
 Garantire e richiedere sempre la possibilità di prendere visione della documentazione a supporto dei costi di bilancio. La trasparenza è il primo passo per prevenire contenziosi.
 Prima di intraprendere o resistere a una causa che vede coinvolto un condomino, l’amministratore dovrebbe consultare un legale per comprendere appieno le implicazioni sulla ripartizione delle spese, soprattutto alla luce della giurisprudenza citata.
 Quando un evento esterno (es. modifiche strutturali, risoluzione di un problema tecnico) sembra risolvere una controversia pendente, è fondamentale che le parti definiscano chiaramente gli effetti di tale evento, soprattutto in relazione alle spese legali già sostenute. Un mancato accordo può comportare che il giudice debba comunque decidere sulla soccombenza virtuale o sull’interesse ad agire residuo, con conseguente attribuzione delle spese.

In sintesi, la corretta gestione delle spese legali in condominio, specialmente nelle liti che vedono coinvolti i proprietari stessi, è un aspetto che richiede l’applicazione rigorosa dei principi di diritto processuale, con particolare enfasi sul criterio della soccombenza e sulla non applicabilità di disposizioni generiche per le liti tra condominio e terzi

Fonte: Anaci BAT

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