COSA RISCHIA L’AMMINISTRATORE SE DECIDE DI NON AGIRE LEGALMENTE CONTRO CHI NON PAGA PER “QUIETO VIVERE”?

Rischia la revoca giudiziale e la condanna al risarcimento danni. L’inerzia nella riscossione dei crediti è considerata una “grave irregolarità” gestionale.

L’art. 1129, comma 12, n. 6 c.c. è chiarissimo: costituisce grave irregolarità l’omessa cura della riscossione forzosa dei crediti. Se l’amministratore non agisce tempestivamente (entro i citati 6 mesi), i singoli condomini possono ricorrere al Tribunale per chiederne la revoca. Inoltre, se a causa del ritardo il credito diventa inesigibile (ad esempio perché il moroso ha venduto l’immobile o è diventato insolvente), l’amministratore può essere chiamato a risarcire di tasca propria il danno subito dal Condominio per la mancata riscossione.

Fonte: Anaci BAT

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