CROLLO DEL LASTRICO ESCLUSIVO: MANUTENZIONE AL RIBASSO E CARTONGESSO PRIVATO. LA SENTENZA D’APPELLO DI NAPOLI

Quando un lastrico solare in uso o proprietà esclusiva crolla rovinosamente sull’appartamento sottostante, di chi è la colpa se i segnali di cedimento erano nascosti da un controsoffitto in cartongesso installato dal privato, ma il condominio aveva eseguito solamente lavori superficiali di impermeabilizzazione? A chiarire questo complesso intreccio di responsabilità interviene la pronuncia “Corte Appello Napoli 23/09/2026, n. 5822”. La questione è nevralgica per l’operato quotidiano di noi amministratori: in presenza di opere interne private, del tutto legittime, che impediscono l’ispezione visiva e preventiva dell’intradosso del solaio, l’amministratore può dirsi esonerato dal proprio obbligo di controllo strutturale in caso di collasso?

Il quadro tecnico-normativo in cui ci muoviamo incrocia costantemente la disciplina extracontrattuale della custodia delle cose alle rigide regole condominiali sulla ripartizione delle spese. Il documento “Corte Appello Napoli 23/09/2026, n. 5822” richiama in modo cristallino l’autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, delineando un inderogabile concorso di responsabilità. Da una parte, il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare risponde dei danni provocati da infiltrazioni o crolli all’appartamento sottostante quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 del Codice Civile. Dall’altra parte, il Condominio è chiamato in solido a rispondere in forza degli obblighi intrinseci e inderogabili inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni, che gravano sia sull’amministratore, ai sensi dell’articolo 1130 del Codice Civile, sia sull’assemblea dei condòmini, ex articolo 1135 del Codice Civile. Questo inevitabile concorso di responsabilità impone che, salva una rigorosa prova contraria di imputabilità soggettiva esclusiva in capo a una sola delle parti, i costi di riparazione, di ricostruzione e di risarcimento del danno debbano seguire il criterio di ripartizione dettato dall’articolo 1126 del Codice Civile. Ciò significa porre la spesa per un terzo a carico del proprietario esclusivo della copertura e per i restanti due terzi a carico dell’intera compagine condominiale interessata dalla verticale dell’edificio.

La complessa vicenda processuale analizzata offre uno spaccato estremamente realistico delle tensioni che si innescano nelle aule di tribunale e durante le assemblee di condominio. In un edificio di cinque piani, i proprietari dell’ultimo livello, titolari anche della proprietà esclusiva del sovrastante lastrico solare, subivano un cedimento improvviso del solaio strutturale. Il crollo interessava drammaticamente dapprima la camera da letto e, il giorno successivo, l’intero vano soggiorno, distruggendo gli arredi e costringendo i residenti ad abbandonare l’immobile per oltre tre anni. Chiamato in giudizio, il Condominio tentava di ribaltare l’intera responsabilità in capo ai danneggiati, facendo leva sul fatto che la presenza di un duplice controsoffitto (uno d’epoca e uno in gesso) avesse mascherato del tutto l’ammaloramento delle armature, impedendo ogni ispezione e giustificando la totale assenza di tempestive segnalazioni da parte dei residenti. Tuttavia, nel corso delle rigorose indagini peritali, la consulenza tecnica accertava che il disastroso cedimento di quel solaio vetusto, tipologicamente ascrivibile al sistema a traliccio S.A.P. e risalente a oltre settant’anni prima, era stato causato dalla profonda corrosione dei ferri d’armatura dovuta a continue infiltrazioni d’acqua meteorica. Soprattutto, la perizia smascherava una condotta negligente della gestione condominiale pregressa, la quale si era limitata a incollare guaine bituminose in mera economia, ignorando del tutto la presenza sul piano di calpestio di vistosi avvallamenti e scollature che costituiscono i preannunci inequivocabili di un imminente dissesto strutturale.

Di fronte a questa dinamica, la pronuncia applica il diritto sancendo la perfetta equivalenza delle concause. I magistrati stabiliscono che i condòmini dell’ultimo piano sono colpevoli di trascurata manutenzione per aver celato il degrado con i propri controsoffitti senza mai predisporre ispezioni, mentre la rappresentanza condominiale è parimenti responsabile per aver eseguito interventi rabberciati in superficie omettendo le pur necessarie e doverose verifiche strutturali. La Corte applica pertanto il criterio di ripartizione dell’articolo 1126 del Codice Civile alle spese di ricostruzione strutturale. Particolarmente interessante risulta l’approccio giudiziale alla liquidazione del danno da mancata fruizione dell’immobile, rimasto inagibile per quarantuno mesi. I giudici hanno diviso tale orizzonte temporale in due fasi distinte. Per i primi diciannove mesi, considerati di impedimento oggettivo per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, il danno è stato ripartito seguendo la proporzione di un terzo e due terzi dettata dall’articolo 1126 del Codice Civile. Al contrario, per le ulteriori e successive ventuno mensilità di ritardo nel rientro, i magistrati hanno stabilito una divisione paritaria delle colpe tra le parti, poiché a quel punto i proprietari avrebbero potuto ripristinare internamente l’appartamento anticipando i costi, liberando così il Condominio dall’aggravio risarcitorio.

La corretta gestione di tali criticità richiede un approccio preventivo, basato sulla massima prudenza e sulla rigorosa formalizzazione documentale di ogni intervento. Quando l’assemblea dispone lavori di impermeabilizzazione su lastrici solari vetusti, accade di frequente che ci si accontenti della posa di manti bituminosi per meri fini di contenimento della spesa, talvolta rifiutando persino la nomina di un tecnico. Anche in presenza di un professionista incaricato di redigere il computo metrico, la volontà assembleare spesso ripiega su una manutenzione scarna e superficiale per ragioni puramente economiche. In questi frangenti, l’amministratore deve far verbalizzare le proprie perplessità tecniche per tutelare la propria figura professionale, senza tuttavia invadere o contrastare la sfera politica e decisionale dell’organo collegiale.

Dall’altro lato la presenza di controsoffittature in cartongesso negli appartamenti sottostanti deve essere attentamente valutata. In presenza di indizi di degrado, l’amministratore ha il preciso onere di esigere verifiche strutturali, diffidando formalmente i condòmini e avvertendoli che un eventuale rifiuto di collaborare trasferirà interamente sul privato la responsabilità civile per l’aggravamento del danno. Qualora i saggi esplorativi si rendano necessari per la tutela statica dell’edificio, l’amministratore dovrà garantire che i costi per la rimozione parziale del cartongesso e il successivo ripristino delle finiture interne vengano preventivati, computati e assorbiti dal Condominio mediante i criteri dettati dalla legge per le spese di conservazione.

Per blindare la posizione dello studio, si rivela strategico proporre una clausola di salvaguardia da inserire a verbale, formulata in questi termini:
“L’amministratore recepisce l’insindacabile determinazione dell’assemblea, alla quale darà tempestivo seguito. Si dà contestualmente atto a verbale di aver diffusamente relazionato in merito all’opportunità di avvalersi di indagini tecniche propedeutiche, prospettando all’assise i limiti operativi e i profili di incertezza insiti nella soluzione odiernamente adottata. L’assemblea, ritenendosi compiutamente edotta in merito a quanto sopra, delibera di procedere nei termini suesposti, assumendone in via esclusiva le relative determinazioni e i conseguenti oneri futuri.”

Fonte: Anaci BAT

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