DECRETO INGIUNTIVO: IL PROPRIETARIO E’ IL SOLO DEBITORE. LA RIVALSA SUL CONDUTTORE E’ LEGITTIMA

La gestione delle morosità e il recupero coattivo degli oneri condominiali rappresentano una delle sfide più delicate per gli amministratori. La Sentenza del Tribunale Ordinario di Modena n. 368/2020 offre chiarimenti essenziali su due aspetti della procedura monitoria: l’obbligazione del proprietario nei confronti del condominio (anche in presenza di un conduttore) e la sorte del decreto ingiuntivo opposto quando il debitore effettua pagamenti parziali in corso di causa.

Il contesto normativo analizzato dalla pronuncia verte sulla corretta identificazione del soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento delle spese condominiali e sulla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il principio fondamentale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza e confermato dal Tribunale di Modena, stabilisce che, in materia di oneri non corrisposti, il Condominio è legittimato ad agire e ottenere il credito solo nei confronti del proprietario locatore. Il proprietario dell’immobile è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’intero importo richiesto a titolo di oneri condominiali, indipendentemente dal fatto che tali oneri siano maturati in relazione a una porzione immobiliare locata a terzi. La delibera di approvazione del riparto, se non tempestivamente impugnata, attesta la sussistenza del debito e rende le somme dovute e non contestate.

Il caso pratico
Consideriamo un caso tipico, simile a quello esaminato dalla Corte: il Condominio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. Tizio, proprietario, per una somma complessiva di € 19.447,84. Il Sig. Tizio si oppone all’ingiunzione sostenendo che una quota del debito (circa € 6.874,93) sia imputabile al suo conduttore, il Sig. Caio, a cui aveva locato una porzione dell’immobile, e chiede di essere autorizzato a chiamarlo in causa per ottenere una condanna diretta di quest’ultimo. Durante il contenzioso, il Sig. Tizio provvede a versare una prima somma parziale subito dopo l’emissione del decreto ma prima della notifica, e ulteriori ratei nel corso della causa, per un totale di € 15.641,25. Il dilemma che si pone al giudice è duplice: cosa succede al decreto ingiuntivo dopo questi pagamenti in itinere, e chi è effettivamente obbligato per le spese imputabili al conduttore?
La Sentenza del Tribunale di Modena fornisce risposte precise, consolidando orientamenti giurisprudenziali precedenti.
Il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Come stabilito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2404/2016), in presenza di pagamenti (anche parziali) successivi all’emissione del provvedimento monitorio, il decreto deve essere revocato in toto. Questo perché il giudizio di opposizione non verifica solo la validità iniziale del decreto, ma accerta l’esistenza del credito con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. In termini pratici, anche se il credito del Condominio era valido al momento dell’ingiunzione, la sentenza si sostituisce al decreto, condannando l’opponente al pagamento del residuo importo dovuto (€ 3.806,59). Nonostante la revoca, il proprietario è comunque condannato a rifondere al Condominio le spese legali relative alla fase monitoria, poiché il credito era sussistente al momento dell’emissione.
Per quanto riguarda l’obbligazione verso il Condominio, il proprietario (Sig. Tizio) rimane pienamente obbligato per l’intero importo. Tuttavia, la domanda di rivalsa del proprietario nei confronti del conduttore (Sig. Caio) viene accolta. La Corte ha accertato, esaminando il contratto di locazione, che al conduttore era stata locata una porzione dell’immobile e che le spese erano state correttamente attribuite in base al riparto. Non avendo il conduttore mosso contestazioni specifiche o richiesto la visione dei documenti giustificativi come previsto dalla Legge n. 392/1978 art. 9, il Tribunale ha condannato il conduttore a corrispondere al proprietario la somma a lui imputabile (€ 6.874,93).

Consigli pratici
L’Amministratore deve affrontare queste dinamiche con una chiara distinzione tra la sfera di competenza condominiale (pubblica) e le questioni private (locazione).
L’azione a tutela delle parti comuni impone all’Amministratore di focalizzare il recupero del credito esclusivamente sul proprietario. La legittimazione passiva è inequivocabilmente in capo al locatore, e qualsiasi tentativo di agire direttamente contro il conduttore risulterebbe infondato. Anche quando è palese che la morosità derivi da spese di competenza dell’inquilino, l’obbligazione totale del proprietario verso il Condominio persiste. È fondamentale allegare sempre la delibera di approvazione del riparto, rendendo le somme ingiunte “non contestate”.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’Amministratore deve prevedere che, se il debitore effettua pagamenti in corso di causa, l’esito formale sarà la revoca del decreto. Questo esito non deve essere percepito come una soccombenza, purché il Condominio si veda riconosciuto il diritto al credito residuo tramite la sentenza e ottenga la rifusione delle spese della fase monitoria. L’Amministratore deve assicurarsi di documentare l’esistenza del credito al momento dell’emissione per tutelare i diritti del Condominio alla condanna per le spese legali iniziali.
Nelle controversie che coinvolgono la rivalsa (il credito del proprietario verso il suo conduttore), l’Amministratore assume il ruolo di facilitatore tecnico. Sebbene non sia parte in causa in queste liti private, egli ha il dovere di fornire al proprietario (il suo mandante) la documentazione contabile necessaria che attesti la corretta ripartizione delle spese. Tale documentazione, composta dai rendiconti approvati, è l’elemento probatorio essenziale che il proprietario dovrà utilizzare per ottenere la condanna del conduttore. A tal fine, è utile che la contabilità condominiale, se possibile e necessario, specifichi o permetta di ricondurre chiaramente le spese al sotto-soggetto interessato, come avvenuto nel caso specifico dove l’appartamento era stato contabilisticamente “sdoppiato” in funzione della locazione.

Fonte: Anaci BAT

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