DIVIDERE I COSTI DI RIPARAZIONE DEL TERRAZZO QUANDO COPRE UNA SOLA UNITÀ IMMOBILIARE. LA CASSAZIONE 10534/2026

l quotidiano dell’amministratore di condominio è spesso costellato da piccoli grandi drammi che si consumano tra le mura domestiche, ma che esplodono con violenza quando l’acqua inizia a filtrare dal soffitto di un condomino. Immaginate la scena: un edificio composto da sole due unità abitative, il classico “condominio minimo”. Al piano superiore, un terrazzo a livello di proprietà esclusiva; al piano inferiore, una stanza che inizia a mostrare i segni inequivocabili di un’infiltrazione.

Il proprietario di sotto esige riparazioni immediate e il risarcimento del danno, mentre il proprietario di sopra si trincera dietro il criterio classico, convinto di dover pagare solo un terzo della spesa. In questo scenario, l’amministratore si trova nel mezzo di una guerra fredda tra vicini, dove ogni centimetro di intonaco scrostato diventa un campo di battaglia legale. Il “dolore” dell’amministratore non è solo tecnico, ma umano: deve gestire l’astio crescente tra due persone che condividono tutto l’edificio, senza avere una bussola normativa che sembri calzare a pennello su una struttura così ridotta, dove le regole nate per i grandi complessi residenziali sembrano improvvisamente inique o inapplicabili.
L’intervento risolutivo giunge dalla recentissima ordinanza n. 10534 del 21 aprile 2026 della Corte di Cassazione, che funge da vera e propria chiave di volta per risolvere questo specifico conflitto.
La Suprema Corte ha stabilito un principio di diritto di una chiarezza chirurgica: quando il lastrico solare o la terrazza a livello in uso esclusivo copre una sola unità immobiliare sottostante, non si deve applicare il criterio di ripartizione “un terzo e due terzi” previsto dall’articolo 1126 del Codice Civile.
Al contrario, il riparto delle spese di riparazione deve essere effettuato seguendo il criterio dell’articolo 1125 del Codice Civile, che disciplina la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai.
Questo spostamento di asse normativo cambia radicalmente le carte in tavola, spostando l’equilibrio della spesa e offrendo all’amministratore uno strumento certo per dirimere le controversie in quei contesti dove la proiezione verticale del bene non coinvolge una pluralità di condomini.
Per comprendere perché si sia arrivati a questa conclusione, è necessaria un’analisi tecnica del testo e della ratio legis. Solitamente, l’articolo 1126 c.c. viene invocato per i lastrici solari poiché essi svolgono una funzione di copertura per l’intero edificio o per una parte di esso, giustificando così il carico dei due terzi della spesa su tutti i condomini serviti.
Tuttavia, la Cassazione osserva che l’applicazione automatica di tale deroga nel caso di una sola unità sottostante vanificherebbe la ragione stessa della norma.
L’articolo 1126 nasce per non far gravare iniquamente sui soli condomini protetti una spesa che avvantaggia in modo particolare chi ha l’uso esclusivo del lastrico.
Ma se il lastrico copre una sola unità, applicare i due terzi a carico del proprietario di sotto significherebbe fargli pagare una quota sproporzionata per un bene di cui il proprietario del piano superiore trae vantaggi enormemente superiori, sia come calpestio che come godimento esclusivo.
Per questo motivo, i giudici hanno richiamato l’articolo 1125 c.c., considerandolo una declinazione particolare del principio generale di ripartizione in base all’uso contenuto nell’articolo 1123, secondo comma, c.c..
L’articolo 1125 c.c. dà pari incidenza alle funzioni di separazione orizzontale, sostegno e copertura, rendendolo il parametro più equo per strutture che servono solo due proprietari sovrapposti.

Per l’amministratore che deve navigare in queste acque torbide, la roadmap operativa si divide in due binari distinti. Per quanto riguarda la gestione delle parti comuni, l’amministratore conserva il suo potere-dovere di azione per la conservazione dei beni che, seppur in uso esclusivo, svolgono una funzione strutturale per l’edificio.
Egli deve attivarsi prontamente non appena riceve la segnalazione di un’infiltrazione, ordinando i controlli necessari e, se necessario, lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea o agendo d’urgenza.
La novità giurisprudenziale non esonera il condominio, anche se minimo, dalla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c., a meno che non si provi che il danno derivi esclusivamente da un fatto doloso o colposo del proprietario del lastrico.
In questa fase, l’amministratore deve agire con fermezza tecnica, documentando lo stato dei luoghi attraverso perizie che accertino se l’infiltrazione derivi da difetti di impermeabilizzazione o da un uso improprio della superficie calpestabile.
Sul fronte della gestione dei rapporti privati, il ruolo dell’amministratore muta in quello di un mediatore informato e autorevole. Poiché la ripartizione secondo l’art. 1125 c.c. prevede che le spese siano divise tra i due proprietari (quello del piano di sopra per la pavimentazione e quello del piano di sotto per l’intonaco e la decorazione del soffitto, con la struttura portante divisa a metà), l’amministratore deve illustrare chiaramente questa nuova interpretazione della Cassazione per evitare che le parti si arrocchino su pretese basate sul vecchio regime del “terzo”.
Deve agire con diplomazia, spiegando che questa suddivisione rispecchia meglio l’utilità che ciascuno trae dal manufatto. Non è più una semplice operazione matematica sui millesimi, ma una valutazione sulla natura dell’intervento. In questa veste, l’amministratore non impone solo una norma, ma guida i condomini verso una soluzione che previene un contenzioso giudiziario lungo e dispendioso, facendo leva sul fatto che la Suprema Corte ha ormai tracciato un solco profondo che i giudici di merito difficilmente ignoreranno.

Fonte: Anaci BAT

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