Il fondo cassa per lavori straordinari

Per poter procedere a lavori straordinari in condominio è indispensabile la costituzione di un fondo speciale, senza il quale la delibera assembleare che ha approvato gli interventi è priva di effetti. La costituzione del fondo prima dell’inizio dei lavori è condizione di validità della delibera di approvazione delle opere. Ne consegue che sia l’importo dei lavori che la costituzione del fondo deve necessariamente emergere dal testo della deliberazione assembleare che approva gli stessi, non potendo sottrarsi implicitamente dall’importo del fondo, in concreto costituito, quale sia l’ammontare delle spese necessarie.

La Corte di Cassazione con la pronunzia del 5 aprile 2023, n. 9388 ha confermato l’interpretazione dell’art. 1135 c.c. che prescrive che la delibera di approvazione dei interventi di manutenzione straordinaria debba prevedere “obbligatoriamente” la costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predetermianto dei lavori. In mancanza la delibera è nulla con tutte le conseguenze della nullità.

Lo scopo della norma è evidente: tutelare l’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale nonchè proteggere l’interesse del singolo condomino preservandolo dal rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi (ex art. 63 disp. att. c.c.). Pertando, una deliberazione assembleare adottata a maggioranza non può avere, in alcun modo un contenuto contrario alle prescrizioni dell’art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. eludendo la costituzione del fondo stesso oppure modificando le modalità di costituzione stabilite dalla legge (esempio un versamento a rate) e ciò quant’anche avesse ottenuto il preventivo consenso dell’esecutore dei lavori.

Queste le procedure da adottare in assemblea:

  • Verbalizzare l’ammontare dei lavori straordinari e la costituzione del fondo speciale lavori indicando la rispettiva scadenza per il versamento della quota da parte dei condomini;
  • Dopo il preventivo versamento delle quote sul fondo speciale pari all’importo lavori l’amministratore può avviare l’iter per l’inizio dei lavori e sottoscrivere il contratto di appalto;
  • In caso in cui le opere prevedano vari stati di avanzamento, il fondo speciale sarà costituito sempre anticipatamente in funzione dei progressivi SAL e sempre pari all’ammontare dell’importo previsto dal SAL successivo.

Condividi:

Articoli Correlati

SOPRAELEVAZIONI IN CONDOMINIO: QUANDO L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CEDE AL DIVIETO REGOLAMENTARE

Nel panorama immobiliare odierno, il confine tra la legittimità urbanistica di un’opera e la sua liceità all’interno delle dinamiche condominiali rappresenta un terreno di costante contenzioso. La Sentenza n. 450 del 04/08/2026 del Tribunale di Pordenone interviene con assoluta fermezza su questo tema, consolidando un orientamento giurisprudenziale estremamente rigoroso. La pronuncia ribadisce un principio ineludibile: […]

LA STRATEGIA “MINORITY REPORT” IN CONDOMINIO: PREVENIRE LE IMPUGNAZIONI TRA VERBALE IMMEDIATO E DELIBERE PROGRAMMATICHE

Nel celebre film Minority Report, il protagonista interpretato da Tom Cruise opera all’interno di un sistema capace di prevedere e neutralizzare i crimini prima ancora che vengano commessi, applicando all’estremo il principio per cui disinnescare un problema alla radice è di gran lunga preferibile al doverne gestire le conseguenze. Questa medesima filosofia di anticipazione e […]

DECRETO SALVA CASA E CAMBIO DESTINAZIONE D’USO: NUOVE REGOLE E SFIDE PRATICHE IN CONDOMINIO

La recente sentenza del TAR Liguria del 14 settembre 2026, n. 1066, rappresenta uno spartiacque interpretativo per il recupero del patrimonio edilizio esistente e introduce novità di assoluto rilievo per la gestione degli immobili. Il contesto giuridico esaminato dai magistrati dirime il frequente conflitto tra i rigidi standard dimensionali del passato e le attuali esigenze […]