FONDO MOROSI IN CONDOMINIO: SENZA CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E DOCUMENTATE LA DELIBERA È NULLA

Nel gergo popolare, un tempo si diceva: “Dove si arriva, si pianta lo zippo”. Era il gesto di chi, giunto al limite del proprio confine o delle proprie possibilità, piantava un picchetto nel terreno per dire: “Qui mi fermo”. In condominio, questo proverbio assume oggi un significato drammaticamente attuale per l’amministratore che, stretto tra i debiti verso i fornitori e l’ostruzionismo dei tribunali, si vede annullare le delibere per il fondo morosi. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 456 pubblicata il 30 aprile 2026, ha tracciato una linea netta su questo confine: se il fondo non è deliberato con criteri di rigida urgenza e provvisorietà, la delibera cade e l’amministratore non può far altro che piantare il suo “zippo” contabile, con la conseguenza che, senza fondi, i servizi comuni si fermano.

Il cuore del problema risiede nel bilanciamento tra l’esigenza del condominio di disporre di liquidità per evitare interruzioni di servizi essenziali (o pignoramenti) e il diritto del singolo condomino in regola con i pagamenti a non vedersi gravato di oneri altrui. Secondo il principio generale sancito dall’articolo 1123 del Codice Civile, le spese devono essere ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
La giurisprudenza citata dalla sentenza n. 456/2026 della Corte d’Appello di Genova ribadisce un orientamento ormai consolidato: l’assemblea non può, a semplice maggioranza, modificare i criteri di riparto delle spese, obbligando i condomini virtuosi a pagare le quote degli inadempienti. Tale deroga richiederebbe, in linea di principio, l’unanimità dei consensi. Tuttavia, esiste una “valvola di sicurezza”: la possibilità di istituire un fondo speciale a maggioranza solo in presenza di circostanze eccezionali e documentate.

Il caso pratico
Immaginiamo uno scenario purtroppo frequente: un condominio si ritrova con un passivo di bilancio rilevante, ad esempio circa 30.000 euro, accumulato a causa della morosità cronica di alcuni partecipanti. L’amministratore, preoccupato per le possibili azioni esecutive e distacchi dei servizi dei fornitori (luce, acqua, manutenzione ascensore), convoca l’assemblea. I presenti decidono a maggioranza di istituire un fondo straordinario per ripianare i debiti, ripartendo l’onere tra tutti i condomini in base ai millesimi, senza però specificare come e quando tali somme verranno restituite ai “virtuosi” una volta recuperati i crediti dai morosi.
Questo è esattamente quanto accaduto nel caso esaminato dai giudici liguri. Un condomino aveva impugnato la delibera ritenendola lesiva dei propri diritti, sostenendo che non vi fosse una reale prova dell’urgenza indifferibile e che il fondo fosse stato costituito senza le dovute garanzie di restituzione.
La Corte d’Appello di Genova, con la pronuncia n. 456/2026, ha confermato l’annullamento della delibera, fornendo una lezione magistrale sui requisiti necessari per la validità di un fondo morosi approvato a maggioranza. La Corte ha stabilito che, per derogare temporaneamente al principio di proporzionalità delle spese, devono coesistere tre elementi fondamentali.
In primo luogo, deve essere dimostrata una effettiva e indifferibile urgenza, derivante da una situazione di crisi contabile che esponga il condominio a danni imminenti e gravi, come l’interruzione di servizi comuni essenziali o l’aggressione esecutiva da parte dei creditori (pignoramenti già notificati o precetti). Nel caso specifico, il Condominio non era riuscito a provare che tali azioni fossero in atto in modo così pressante da giustificare il sacrificio dei condomini solventi.
In secondo luogo, la delibera deve avere carattere provvisorio. La Corte chiarisce che le somme versate dai condomini in regola devono essere considerate come un’anticipazione e, pertanto, il provvedimento deve prevedere espressamente la restituzione di quanto pagato o il conteggio a conguaglio non appena le somme vengano recuperate dai morosi.
Infine, la Corte ha posto l’accento sulla sussidiarietà della misura: la costituzione del fondo deve essere l’extrema ratio. L’amministratore deve provare di aver preventivamente attivato tutte le procedure di riscossione forzosa contro i morosi. Non si può chiedere un sacrificio ai virtuosi se prima non si è agito con fermezza giudiziale verso chi non paga.

Consigli pratici
Alla luce di questa pronuncia, il collega amministratore deve adottare una strategia di estrema prudenza. Quando ci si trova di fronte a una crisi di liquidità, la prima azione da intraprendere a tutela delle parti comuni è la documentazione analitica e rigorosa dello stato di necessità. È indispensabile portare in assemblea non solo il dato numerico del debito, ma anche le diffide dei fornitori o gli atti giudiziari ricevuti, che provino l’imminenza del pericolo per i servizi comuni.
Oltre a ciò, l’amministratore deve provare di aver espletato con diligenza tutte le azioni di recupero nei confronti dei morosi, dimostrando di aver già attivato le procedure di ingiunzione (ex art. 63 disp. att. c.c.) prima di gravare i condomini solventi. Solo con questo corredo probatorio la legittimazione dell’amministratore ad agire per la conservazione dei beni comuni attraverso un fondo straordinario diventa solida di fronte a un eventuale scrutinio giudiziario.
Nella redazione del verbale, è vitale suggerire all’assemblea di inserire clausole specifiche che garantiscano la restituzione delle somme ai condomini adempienti. Bisogna evitare formulazioni generiche di “ripianamento del passivo”, preferendo la dicitura di “anticipazione temporanea di cassa per emergenza”, con mandato espresso all’amministratore di riversare ai solventi quanto recuperato tramite i decreti ingiuntivi.
Qualora però l’assemblea, nonostante l’evidenza del debito, non approvi tali misure o il giudice annulli la delibera per carenza di presupposti, l’amministratore deve saper “piantare lo zippo”. Questo significa che, nelle questioni che attengono esclusivamente ai rapporti privati di debito tra condomini, l’amministratore può agire solo da facilitatore della trasparenza. Se la tutela legale dei virtuosi impedisce il prelievo forzoso, e la cassa è vuota, l’amministratore non può fare miracoli: deve rappresentare chiaramente che i servizi comuni verranno sospesi per impossibilità oggettiva di pagamento. Meglio una comunicazione trasparente di servizio interrotto per mancanza di fondi legali che un’azione di responsabilità per aver gestito una cassa condominiale in violazione della legge.

Fonte: Anaci BAT

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