GUASTI AI TUBI DELL’ACQUA. DA QUALE PUNTO LA TUBAZIONE DIVENTA DI PROPRIETÀ PRIVATA?

La tubazione diventa di proprietà privata a partire dal punto di innesto (solitamente un raccordo a “T” o a “croce”) che scollega il flusso d’acqua dalla colonna verticale condominiale per dirigerlo verso il singolo appartamento. Da quel raccordo compreso in poi, ogni riparazione e danno sono a carico del singolo proprietario.

La ripartizione delle responsabilità tra Condominio e privato è regolata dall’art. 1117, n. 3 del Codice Civile. La legge stabilisce che gli impianti idrici sono comuni “fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condòmini”.
Per identificare con precisione questo confine nella pratica quotidiana, occorre distinguere due elementi:

  1. La colonna montante (parte comune): È il tubo verticale che attraversa l’intero edificio. La sua funzione è servire la generalità dei condòmini. Se la rottura avviene sul tronco verticale, la spesa è condominiale (ripartita per millesimi di proprietà).
  2. Il raccordo di derivazione (parte privata): È l’elemento (spesso a forma di “T”) che permette all’acqua di uscire dalla colonna montante per entrare nell’impianto del singolo appartamento. SAnche scondo la giurisprudenza prevalente, questo raccordo è considerato privato. La ragione è funzionale: sebbene sia fisicamente collegato alla colonna comune, la sua unica utilità è quella di convogliare l’acqua verso una sola unità immobiliare.

Fonte: Anaci BAT

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